Cassazione Penale, Sentenza n. 12870/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In precedenza Galluzzi era stato sottoposto agli arresti domiciliari, poi aggravati in custodia cautelare dopo essere stato trovato, durante un controllo domiciliare, con un telefono cellulare, sostanza stupefacente (eroina) e denaro. La difesa ha impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione sostenendo: errata applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione a fatti per i quali il ricorrente è stato poi assolto; vizio di motivazione perché la Corte avrebbe tenuto conto di violazioni cautelari ormai accertate come non sussistenti; violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; violazione degli artt. 13, 27 e 32 Cost. per la prolungazione della custodia nonostante l'assoluzione del fatto che aveva determinato l'aggravamento e l'esistenza di un progetto terapeutico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso proposto per saltum non esperibile in quel rimedio e lo ha riqualificato in appello cautelare, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale. Non si è pronunciata sul merito delle censure sostanziali; il procedimento è stato semplicemente convertito e rimesso al giudice competente per l'appello. Sono stati inoltre ordinati gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamata come normativa procedurale relativa alle ordinanze della Corte di appello; il provvedimento impugnato è un'ordinanza ex art. 299 e quindi oggetto del ricorso originario
art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina il reato di cui è accusato/condannato il ricorrente (illecito in materia di stupefacenti) e che giustifica la misura cautelare originaria
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari e sui presupposti per la misura; la difesa ha contestato la sua applicazione ma la Cassazione non ha deciso sul merito
art. 275 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari; la difesa invocava la sua violazione in relazione alla mancata verifica di misure meno afflittive dopo l'assoluzione dei fatti che avevano determinato l'aggravamento
art. 311 cod. proc. pen.
Indica i rimedi esperibili contro le ordinanze che dispongono restrizioni della libertà; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione per saltum non è ammissibile contro provvedimenti che rifiutano la revoca o la modifica di misure personali, riqualificando il ricorso in appello cautelare
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conversione del ricorso in appello e per la disciplina dell'appello cautelare
art. 309 comma 7 cod. proc. pen.
Individua la competenza del Tribunale per il giudizio di appello cautelare personale; gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bari ai sensi di questa disposizione
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti amministrativi della cancelleria al momento della conversione/trasmissione degli atti; la Corte ha demandato tali adempimenti alla cancelleria
artt. 13, 27 e 32 Costituzione
Richiamati dalla difesa per invocare la tutela della libertà personale, della presunzione di non colpevolezza e del diritto alla salute/rieducazione; la Cassazione non si è pronunciata sul loro merito ma li riporta come questioni sollevate
Massime di principio
- Un provvedimento che rigetta la richiesta di modifica o revoca di una misura cautelare personale non è impugnabile per cassazione per saltum; il rimedio corretto è l'appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p.; la Corte di Cassazione può convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti al giudice competente
- Se l'aggravamento della misura cautelare si fonda su condotte successivamente accertate come non sussistenti (ad es. assoluzione), il giudice dell'appello cautelare deve riconsiderare la necessità, proporzionalità e adeguatezza della misura e valutare misure meno afflittive
- La semplice sussistenza di un provvedimento precedente che aveva aggravato la misura non autorizza automaticamente la prosecuzione della custodia in carcere se i presupposti fattuali da cui dipendeva l'aggravamento vengono meno
- Questioni costituzionali sollevate (presunzione di non colpevolezza, libertà personale, diritto alla salute) sono pertinenti alla valutazione della misura cautelare e dovrebbero essere esaminate dal giudice dell'appello cautelare quando il ricorso è riqualificato e trasmesso
- Dal punto di vista procedurale, il difensore deve scegliere il rimedio idoneo (appello cautelare vs ricorso per cassazione) a seconda della natura del provvedimento impugnato per evitare la conversione o l'inammissibilità
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