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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5090/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Autogrill chiedeva l'ammissione chirografaria di un credito risultante da sentenza del Tribunale di Catania del 17/07/2012 (divenuta definitiva il 17/10/2013). Il Fallimento contestava l'opponibilità di tale sentenza alla massa fallimentare invocando il principio di consecuzione delle procedure concorsuali: essendo stato presentato un concordato preventivo il 23/02/2012 e dichiarato il fallimento il 19/02/2013 (a seguito della revoca del concordato), il Fallimento sosteneva che gli effetti del fallimento dovessero retroagire alla data di presentazione della domanda di concordato, con conseguente cristallizzazione del passivo e perdita della capacità processuale del debitore in quella data, rendendo quindi la sentenza non opponibile

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento. Ha ritenuto infondata la tesi della portata generale del principio di consecuzione delle procedure concorsuali: non esiste una regola generale che retrotragga automaticamente tutti gli effetti del fallimento alla data di apertura della procedura minore (concordato). La Corte ha affermato che il principio di consecuzione è descrittivo e non sostituisce le specifiche discipline normative che regolano singoli effetti (es. art. 69bis, art.67, art.111, art.168 l.fall.). In particolare, ai fini dell'opponibilità della sentenza alla massa, va considerata la data della dichiarazione di fallimento (19/02/2013) come stabilito dall'art. 96, comma 3, n. 3 l.fall.; pertanto la sentenza del 17/07/2012, divenuta definitiva nelle more, è opponibile e il credito è stato ammesso in via chirografaria. Il ricorso è stato respinto e il Fallimento condannato alle spese

Norme richiamate

  • art. 96, comma 3, n. 3, Legge fallimentare (l.fall.)

    Stabilisce che, ai fini dell'opponibilità dei titoli e delle sentenze alla massa, rileva la data della dichiarazione di fallimento; la Corte l'ha interpretata come criterio determinante per l'ammissione dei crediti ex art.96

  • art. 55, comma 2, Legge fallimentare (l.fall.)

    Principio della cristallizzazione del passivo alla data della dichiarazione di fallimento; la Corte ha affermato che tale cristallizzazione riguarda la data di dichiarazione del fallimento, non la data di presentazione della domanda di concordato salvo espressa disposizione contraria

  • art. 43, Legge fallimentare (l.fall.)

    Regola la perdita di capacità processuale del debitore per effetto della dichiarazione di fallimento; la Corte ha ribadito che la perdita di capacità si riferisce alla data della dichiarazione di fallimento e non retroagisce alla data di presentazione del concordato in mancanza di norma espressa

  • art. 69-bis, Legge fallimentare (l.fall.)

    Previsioni speciali (es. decorrenza termini, periodo sospetto) che possono applicare effetti temporali particolari; la Corte ha osservato che il principio di consecuzione opera solo entro limiti e ambiti previsti espressamente dalla legge

  • art. 67, comma 3, lett. e, art. 111, comma 2, art. 168, Legge fallimentare (l.fall.)

    Esempi di norme che disciplinano concretamente effetti specifici del concordato e del fallimento (esenzione da revocatoria, prededucibilità, inefficacia ipoteche), a dimostrazione che il legislatore regola puntualmente le conseguenze della successione delle procedure

Massime di principio

  • Il principio di consecuzione delle procedure concorsuali non ha portata generale e non retroagisce automaticamente tutti gli effetti del fallimento alla data di apertura della procedura antecedente (es. concordato): vanno applicate le norme specifiche che dispongono eventuali retroazioni
  • Ai fini dell'opponibilità di una sentenza alla massa fallimentare (ammissione del credito ex art.96), rileva la data della dichiarazione di fallimento, salvo che una norma espressa disponga diversamente
  • La cristallizzazione del passivo e la perdita della capacità processuale si riferiscono, in mancanza di una diversa previsione normativa, alla data della dichiarazione di fallimento e non alla data di presentazione della domanda di concordato
  • Per valutare l'opponibilità di atti o sentenze occorre verificare le date rilevanti (data della sentenza, data in cui è divenuta definitiva, data di presentazione della domanda di concordato, data di dichiarazione di fallimento) e le specifiche disposizioni di legge che regolano ciascun effetto
  • In situazioni analoghe controllare sempre se il legislatore ha previsto disposizioni speciali (es. art.69-bis, art.67, art.111, art.168) che disciplinano la sorte degli atti compiuti nel periodo del concordato o immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento

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