Circolare numero 71 del 30-3-1999
Istituzione di nuovi codici ditta per la compilazione del modello DMAG (dichiarazione trimestrale della manodopera agricola) per il versamento su base volontaria dei contributi contrattuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna la tabella dei codici ditta per il modello DMAG, chiarendo quali codici identificano le varie tipologie di cooperative, consorzi e aziende agricole o extra-agricole. Introduce due nuovi codici, 21 e 40, per consentire il versamento volontario dei contributi contrattuali per assistenza contrattuale e fondi sanitari, precisando le modalità di compilazione del campo "tipo ditta" nei quadri A e C. Vengono inoltre ribadite le istruzioni per la compilazione del Quadro F, sia per il riconoscimento di agevolazioni e riduzioni contributive sia per l'autorizzazione alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, con l'avvertenza che la mancata indicazione del segno richiesto equivale a dichiarazione negativa e comporta la perdita delle riduzioni.
Compilazione DMAG: codici ditta e versamento volontario contributi contrattuali
Codici ditta DMAG e contribuzione contrattuale
La circolare interviene sulle modalità di compilazione del modello DMAG, con particolare riferimento alla tabella dei codici ditta e alla gestione dei contributi contrattuali. L'obiettivo è chiarire quale codifica consenta di individuare il regime contributivo applicabile e come debbano essere compilati i quadri A, C e F nei casi di adesione volontaria ai contributi per assistenza contrattuale e fondi sanitari.
Codici ditta e individuazione del regime contributivo
Nelle istruzioni di compilazione del DMAG viene richiamata la "TABELLA CODICI DITTA", già prevista dalle circolari n. 64 del 17 marzo 1998 e n. 55 del 4 marzo 1999. L'indicazione del codice identificativo della tipologia aziendale nell'apposito campo consente di determinare il preciso regime contributivo a cui l'azienda è assoggettabile.
Per cooperative, consorzi e imprese con attività disciplinate da specifici contratti diversi da quello degli operai agricoli e florovivaisti sono indicati i seguenti codici:
- 01: cooperative e consorzi, esclusi i consorzi di bonifica;
- 02: consorzi di bonifica;
- 03: cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 della legge n. 240/1984;
- 07: cooperative che eseguono lavori di forestazione;
- 09: cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- 13: ditte in economia che applicano contratti collettivi nazionali, regionali o provinciali diversi da quelli previsti dal codice 06 e non rientranti in altre fattispecie della tabella;
- 15: aziende in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano contratti collettivi diversi da quelli previsti dal codice 14 e non rientranti in altri codici;
- 16: cooperative e loro consorzi con processi produttivi di tipo industriale;
- 17: cooperative sociali e loro consorzi con processi produttivi di tipo industriale;
- 18: cooperative e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli, zootecnici e alimentari con processi produttivi di tipo industriale, rientranti nell'ambito dell'art. 2 della legge n. 240/1984.
Effetti della codifica sui contributi dovuti
La circolare precisa che l'utilizzo di tali codici comporta, nella procedura di tariffazione, l'emissione del contributo obbligatorio previdenziale e assistenziale, con esclusione delle contribuzioni contrattuali CAC, FISLAF e Fondo Integrativo Sanitario provinciale. Resta confermato che, per le aziende che indicano soltanto il codice identificativo nella prima casella del campo "tipo ditta", la procedura di determinazione del carico contributivo esclude l'imposizione dei contributi contrattuali.
Nuove codifiche per il versamento volontario
Poiché alcune aziende agricole appartenenti alle tipologie sopra descritte hanno manifestato la volontà di versare i contributi contrattuali destinati ai fondi sanitari o alle organizzazioni sindacali per l'assistenza contrattuale, vengono introdotti due nuovi codici da indicare nella seconda casella del campo "tipo ditta" dei quadri A e C del DMAG:
- 21: per le aziende che richiedono il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario;
- 40: per le aziende inquadrate in settori extra-agricoli che richiedono il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario.
Il codice 40 deve essere usato esclusivamente in sostituzione del codice 19 dalle ditte esenti INAIL che intendano aderire volontariamente al versamento dei contributi contrattuali.
Modalità di compilazione del campo "tipo ditta"
Le aziende che intendono versare volontariamente tali contribuzioni devono indicare:
- nella prima casella del campo "tipo ditta" il codice che identifica la tipologia della propria azienda;
- nella seconda casella uno dei codici di nuova istituzione 21 o 40.
La circolare ribadisce quindi che la sola indicazione del codice aziendale nella prima casella non comporta l'addebito dei contributi contrattuali, mentre l'inserimento dei nuovi codici consente l'adesione volontaria al relativo versamento.
Compilazione del Quadro F: agevolazioni e autorizzazioni
Per una corretta imposizione dei contributi, la circolare richiama l'attenzione sulla compilazione del Quadro F del modello DMAG/R, rinviando alle istruzioni già fornite con le circolari n. 64/1998, n. 55/1999 e con il messaggio n. 27513 del 20 luglio 1998.
La prima sezione del Quadro F è destinata alla dichiarazione dell'azienda per il riconoscimento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e alle altre agevolazioni e riduzioni contributive, correlate all'osservanza della legislazione sul collocamento e degli obblighi previsti dai contratti collettivi. Con tale dichiarazione l'azienda autorizza anche l'Istituto a riscuotere i contributi per la previdenza e l'assistenza integrative, secondo le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Le aziende che intendono usufruire delle riduzioni e agevolazioni contributive devono barrare il campo "SI". La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa e comporta la perdita del diritto alle riduzioni previste dalla normativa vigente. La circolare precisa inoltre che questa modalità si applica anche alle aziende che, in base al contratto applicato, non sono tenute al versamento dei contributi per la previdenza e assistenza integrativa, poiché è il codice "tipo ditta" a determinare la contribuzione dovuta.
Seconda sezione del Quadro F: assistenza contrattuale
La seconda sezione del Quadro F deve essere utilizzata per autorizzare l'Istituto a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, sempre in base alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 334 del 1968. Le aziende che intendono autorizzare trimestralmente la riscossione del contributo a favore delle organizzazioni sindacali nazionali e provinciali per l'assistenza contrattuale devono barrare il campo "SI".
Tale disposizione riguarda sia le aziende che applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro aderenti alle convenzioni ex art. 11, sia le aziende che hanno espresso la volontà di versare i contributi mediante l'indicazione dei codici 21 o 40 nel campo "tipo ditta".
Punti principali
Codici ditta per la classificazione aziendale nel DMAG
La circolare richiama la "TABELLA CODICI DITTA" del modello DMAG, la cui indicazione nel campo apposito consente di individuare il regime contributivo applicabile all'azienda. Sono elencati i codici destinati a cooperative, consorzi e altre aziende con specifiche attività o processi produttivi: 01, 02, 03, 07, 09, 13, 15, 16, 17 e 18, con distinzioni tra attività agricole, forestali, sociali, industriali e di trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e alimentari.
Effetti della codifica: esclusione dei contributi contrattuali
L'utilizzo dei codici previsti nella tabella comporta che la procedura di tariffazione emetta il contributo obbligatorio previdenziale e assistenziale, escludendo però le contribuzioni contrattuali CAC, FISLAF e Fondo Integrativo Sanitario provinciale. In base alla sola indicazione del codice identificativo dell'azienda nella prima casella del campo "tipo ditta", la procedura esclude comunque l'imposizione dei contributi contrattuali.
Introduzione dei nuovi codici 21 e 40 per adesione volontaria
Poiché alcune ditte agricole incluse nelle tipologie indicate hanno manifestato la volontà di versare volontariamente i contributi destinati ai fondi sanitari o all'assistenza contrattuale, vengono istituiti due nuovi codici da indicare nella seconda casella del campo tipo ditta dei quadri A e C: 21 per le aziende che richiedono il pagamento volontario dei contributi contrattuali per assistenza contrattuale e fondo integrativo sanitario; 40 per le aziende inquadrate in settori extra-agricoli che richiedono lo stesso versamento volontario.
Regole di compilazione del campo "tipo ditta"
Le aziende che intendono versare volontariamente tali contributi devono indicare nella prima casella del campo "tipo ditta" il codice che identifica la propria tipologia aziendale e, nella seconda casella, uno dei codici 21 o 40. Il codice 40 deve essere utilizzato esclusivamente in sostituzione del codice 19 dalle ditte esenti INAIL che intendano aderire volontariamente al versamento delle contribuzioni contrattuali.
Compilazione del Quadro F: agevolazioni e riduzioni contributive
La prima sezione del Quadro F è riservata alla dichiarazione dell'azienda per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle altre agevolazioni e riduzioni contributive, correlate al rispetto della normativa sul collocamento e degli obblighi dei contratti collettivi. Le aziende che vogliono beneficiare di tali riduzioni devono barrare "SI"; la mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa e comporta la perdita del diritto alle riduzioni contributive.
Autorizzazione alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La seconda sezione del Quadro F serve ad autorizzare l'Istituto a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi, secondo le convenzioni ex art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Devono barrare "SI" sia le aziende che applicano contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni che hanno aderito a tali convenzioni, sia quelle che hanno scelto di versare i contributi indicando i codici 21 o 40 nel campo "tipo ditta".
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