Sentenza n. 5033/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - della sentenza di accoglimento n. 3008/2024 del 23.04.2024 resa dal Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Napoli, all’esito del giudizio R.G. n. 15373/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli in data 05.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno per la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 3008/2024 del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stata accertata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 per la copertura di posti vacanti sull'organico di diritto e il Ministero era stato condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, oltre interessi da portare in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e la notifica della sentenza al Ministero il 7 agosto 2024, nonché il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo anche al pagamento delle somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e ponendo a carico dell'Amministrazione inadempiente le spese dell'incarico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 700,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, nonché al compenso del commissario ad acta, determinato in € 500,00 per l'eventuale espletamento dell'incarico.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per provvedere e nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso dalla notificazione della sentenza al Ministero.
art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
È richiamato nel titolo giudiziale posto in esecuzione quale base dell'indennità onnicomprensiva, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, il suo contenuto è puntualmente determinato e l'amministrazione non vi ha dato esecuzione.
- Prima di ordinare l'esecuzione coattiva nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, computato dalla notificazione del titolo all'amministrazione debitrice.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inottemperanza, attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche contabili o di bilancio.
- Le spese dell'eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente, così come le spese del giudizio di ottemperanza conseguente alla mancata esecuzione del giudicato.
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