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Sentenza

Sentenza n. 14649/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento – Protocollo n. -OMISSIS-, emesso dall'Ambasciata d'Italia, Cancelleria Consolare -OMISSIS-, in data 11.12.2022, notificato al ricorrente, residente in -OMISSIS-, in pari data, con il quale è stato decretato il rifiuto del rilascio del visto d'ingresso per “lavoro subordinato”, e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, conosciuto e sconosciuto, con ogni consequenziale effetto di legge riconnesso.

Giustizia amministrativa202305049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato quale cuoco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato, deducendo vizi riferiti alla valutazione della propria posizione e degli elementi posti a fondamento del rischio migratorio. L'amministrazione aveva motivato il diniego sulla base dell'esito dell'intervista consolare: il richiedente non aveva dimostrato una conoscenza, anche minima, della lingua italiana né la conoscenza degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro come cuoco; inoltre, erano emerse incongruenze tra l'attività lavorativa dichiarata, quella indicata sul passaporto come rappresentante o venditore di prodotti e le dichiarazioni rese circa l'esperienza professionale come cuoco. Il richiedente non aveva saputo indicare gli ingredienti della pizza quattro stagioni, non conosceva il ristorante presso cui avrebbe dovuto lavorare e non aveva saputo spiegare le difformità relative alla propria occupazione. Secondo la prospettazione recepita dal provvedimento, tali elementi erano idonei a ingenerare dubbi sul rischio migratorio e sulla veridicità e completezza della domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto plausibili e puntualmente documentate le perplessità dell'amministrazione, derivanti dalle risposte rese durante l'intervista e dalle contraddizioni tra la professione dichiarata, quella risultante dal passaporto e il lavoro per il quale era richiesto il visto. Il diniego è stato considerato congruamente motivato; il giudice ha inoltre rilevato che, in materia di rischio migratorio, l'inesistenza del rischio deve essere dimostrata dal richiedente, mentre l'amministrazione può fondare il diniego su perplessità concrete circa la veridicità e completezza della domanda. È stata lasciata salva la possibilità di riesame qualora le incongruenze vengano chiarite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo vigente, a sostegno della misura di oscuramento dei dati personali relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato, il richiedente deve fornire elementi idonei a dimostrare la veridicità e la coerenza della domanda e l'assenza del rischio migratorio; l'amministrazione può fondare il diniego su perplessità concrete e puntualmente motivate, senza dover dimostrare in positivo l'inesistenza del rapporto lavorativo prospettato.
  • Le dichiarazioni rese nell'intervista consolare possono legittimamente essere valutate insieme alla documentazione disponibile, comprese le indicazioni contenute nel passaporto, per verificare la coerenza dell'esperienza professionale dichiarata e la conoscenza effettiva del lavoro per il quale è richiesto il visto.
  • Incongruenze non chiarite tra la professione dichiarata, la documentazione personale e le caratteristiche dell'impiego prospettato possono costituire motivazione congrua del diniego del visto, quando siano specificamente individuate dall'amministrazione e risultino idonee a porre in dubbio la veridicità o completezza della domanda.
  • Il rigetto del ricorso contro il diniego del visto non impedisce un successivo riesame della posizione, qualora il richiedente chiarisca le incongruenze poste a fondamento del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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