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Sentenza

Sentenza n. 1565/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 5 ottobre 2023 e notificato il 28 novembre 2023, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.

Giustizia amministrativa202400088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, fondato sulla pericolosità sociale del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2014 e già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale non rinnovato, aveva ottenuto il nulla osta dello Sportello Unico per l’Immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020. Il Questore rigettava tuttavia l’istanza ritenendo il richiedente socialmente pericoloso, in ragione di plurimi procedimenti penali e di un avviso orale emesso per comportamenti violenti e frequentazioni di persone pluripregiudicate. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che l’Amministrazione avesse fatto discendere automaticamente la pericolosità dalla mera contestazione di reati ostativi, senza verificare l’attualità della pericolosità e senza considerare il mutamento della condotta successivo ai fatti. Deduceva inoltre che gli episodi criminosi fossero occasionali e risalenti al 2022. Con il secondo motivo lamentava il difetto di valutazione del proprio inserimento sociale e lavorativo, derivante dalla permanenza in Italia dal 2014 e dallo stabile svolgimento di attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 individua sia specifiche condanne ostative sia la condizione autonoma della minaccia all’ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato, accertabile anche sulla base di elementi diversi da condanne definitive, comprese denunce e condotte non aventi rilevanza penale ma sintomatiche di pericolosità. Nel caso concreto non vi era automatismo, poiché il Questore aveva considerato non soltanto la natura dei reati contestati, tra cui omicidio, tentato omicidio, lesioni aggravate, violenza privata e rapina, ma anche l’avviso orale, la partecipazione a una spedizione punitiva con armi, le frequentazioni criminali, la capacità a delinquere, i precedenti e la condotta complessiva, nonché gli elementi familiari, sociali e lavorativi. L’attualità della pericolosità risultava dalla prossimità temporale dei fatti più gravi, avvenuti nel 2022, rispetto al provvedimento del 5 ottobre 2023. La remissione della querela per la rapina eliminava soltanto la condizione di procedibilità e non cancellava l’antigiuridicità della condotta. Il ricorrente non aveva fornito prova di un effettivo e stabile cambiamento della condotta di vita: l’assenza di ulteriori denunce nel breve periodo e il mero svolgimento di attività lavorativa non erano sufficienti. Anche la permanenza ultraventennale e l’inserimento lavorativo erano stati considerati dall’Amministrazione, ma correttamente ritenuti recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. Il nulla osta dello Sportello Unico non comportava il diritto al rilascio del titolo, permanendo la competenza del Questore alla verifica dei requisiti di ordine pubblico e sicurezza. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’Amministrazione non si era costituita.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione e il rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente; il relativo nulla osta non esclude la successiva verifica dei requisiti di ordine pubblico e sicurezza.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    Non è ammesso in Italia lo straniero ... che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva ... per i reati indicati dalla disposizione.

    Il diniego può fondarsi sia su condanne per i reati espressamente previsti sia su un autonomo giudizio di pericolosità sociale o di minaccia per l’ordine pubblico, desumibile anche da denunce e da elementi non penalmente rilevanti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati ... quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno ... e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

    L’Amministrazione deve considerare eventuali nuovi elementi favorevoli, ma il richiedente deve fornire elementi idonei a dimostrare un effettivo cambiamento della condotta; il mero lavoro e l’assenza di nuove denunce per un breve periodo non sono sufficienti.

  • art. 273, comma 1, c.p.p.

    Gravi indizi di colpevolezza.

    L’applicazione degli arresti domiciliari è stata valorizzata quale elemento indicativo della consistenza degli addebiti, in quanto presuppone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 32 Cost.

    Tutela dell’integrità fisica, richiamata per evidenziare il contrasto tra i reati di omicidio e lesioni aggravate e i valori fondamentali dell’ordinamento.

  • art. 27, quarto comma, Cost.

    Richiamato in relazione alla tutela del valore fondamentale della vita umana, leso dalle condotte di omicidio e tentato omicidio considerate nel giudizio di pericolosità.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rilascio del permesso di soggiorno può fondarsi non soltanto su una condanna, anche non definitiva, per i reati espressamente indicati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ma anche su un autonomo giudizio di pericolosità sociale o di minaccia per l’ordine pubblico, desunto da denunce, procedimenti penali, condotte socialmente pericolose e altri elementi obiettivi.
  • Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero non è automatico quando l’Amministrazione esamina complessivamente la gravità e la reiterazione delle condotte, l’attualità degli episodi, i precedenti, la capacità a delinquere, le frequentazioni, la condotta antecedente e successiva ai fatti e gli elementi familiari, sociali e lavorativi.
  • L’attualità della pericolosità può essere desunta dalla vicinanza temporale tra i fatti criminosi più gravi e il provvedimento di diniego; la mera decorrenza di un breve periodo senza ulteriori denunce non dimostra, da sola, il superamento della pericolosità.
  • L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 impone la valutazione dei nuovi elementi favorevoli, ma il richiedente deve fornire elementi concreti e attendibili idonei a dimostrare un effettivo e stabile cambiamento della condotta di vita; il mero svolgimento di un’attività lavorativa non è sufficiente.
  • La permanenza prolungata sul territorio nazionale e l’inserimento lavorativo o sociale devono essere ponderati dall’Amministrazione, ma possono risultare recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica quando il giudizio di pericolosità sia sostenuto da condotte violente gravi e recenti.
  • La remissione della querela incide sulla procedibilità del reato, ma non elimina, ai fini della valutazione amministrativa di pericolosità sociale, il rilievo storico e antigiuridico della condotta contestata.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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