Ordinanza del 07/10/2026 n. 26394 - Corte di Cassazione
IVA - Compensazione - Visto di conformità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che l’omessa apposizione del visto di conformità, o la sua apposizione da parte di un professionista non abilitato, non rende di per sé sostanzialmente illegittima la compensazione né equivale a omesso versamento, se il credito IVA è effettivamente esistente e la violazione non ha ostacolato i controlli. Ha accolto il secondo motivo della società, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio; ha rigettato gli altri motivi.
Visto di conformità irregolare e compensazione di un credito IVA: effetti sul recupero e sulle sanzioni.
IVA – Compensazione e visto di conformità
La decisione riguarda il recupero di un credito IVA utilizzato in compensazione dopo che la dichiarazione recante il visto di conformità era stata certificata da un professionista privo della prescritta abilitazione. La Corte chiarisce che tale irregolarità non comporta automaticamente la perdita del credito o l’equiparazione della compensazione a un omesso versamento: occorre verificare l’effettiva esistenza del credito e l’incidenza della violazione sui controlli dell’Amministrazione finanziaria.
Fatti e vicenda processuale
A.A. FIVE Srl aveva indicato nella dichiarazione IVA 2017 un credito di 259.980,97 euro, utilizzato in compensazione negli anni 2018 e 2019. La dichiarazione, trasmessa il 28 gennaio 2019, recava il visto di conformità del dott. Napolitano, che, secondo l’accertamento dell’Amministrazione, nel periodo 2016-2020 non era iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati.
L’Agenzia delle entrate aveva recuperato il credito, oltre a interessi e sanzioni, ritenendo violata la disciplina sul visto obbligatorio per la compensazione di crediti IVA superiori a 5.000 euro annui. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone aveva respinto il ricorso della società e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n. 5763/18/2023 depositata il 16 ottobre 2023, aveva rigettato l’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Obbligo del visto e dovere di verifica del contribuente
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del DL n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 e modificato dall’art. 3 del DL n. 50/2017, per utilizzare in compensazione crediti IVA superiori a 5.000 euro annui è necessario il visto di conformità previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti indicati dalla disciplina richiamata, nei casi in cui sia esercitato il controllo contabile previsto dall’art. 2409-bis c.c.
La Corte ha confermato che spetta al contribuente verificare, prima di conferire l’incarico, che il professionista sia abilitato e iscritto nell’apposito elenco. La verifica può essere svolta consultando il sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione «Servizi», alla voce «Ricerca professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità».
È stato quindi rigettato il primo motivo, con cui la società invocava gli artt. 6, comma 2, e 10 della legge n. 212/2000 e l’art. 5-ter del D.Lgs. n. 128/1997, lamentando la mancata comunicazione preventiva dell’irregolarità, la lesione del legittimo affidamento e del contraddittorio endoprocedimentale. L’obbligo di informazione previsto dall’art. 6, comma 2, dello Statuto del contribuente non si applica automaticamente a questa fattispecie. La tutela dell’affidamento richiede una condotta dell’Amministrazione apparentemente legittima e coerente, la buona fede del contribuente e circostanze specifiche che giustifichino tale affidamento; nel caso concreto tali presupposti non risultavano, anche perché la società avrebbe potuto verificare l’iscrizione del professionista.
Funzione del visto di conformità
La Corte distingue il visto «leggero» previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 dalla certificazione tributaria, o visto «pesante», disciplinata dall’art. 36 dello stesso decreto. Il visto leggero comporta il riscontro della corrispondenza tra i dati dichiarati, la documentazione e le scritture contabili, nonché della conformità alle disposizioni sugli oneri deducibili e detraibili, sulle detrazioni e sui crediti d’imposta e sullo scomputo delle ritenute.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i controlli richiesti al professionista non sono meramente aritmetici o formali. La giurisprudenza richiamata precisa che essi devono verificare effettivamente i dati oggetto del visto; il professionista è soggetto alla diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c. La disciplina richiede che il professionista possieda l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e abbia presentato alla Direzione regionale competente la comunicazione necessaria per l’iscrizione nell’elenco informatizzato.
Effetti dell’omissione o irregolarità del visto
La Corte, richiamando Cass. n. 5289/2020 e Cass. n. 7154/2025, afferma che la mancata apposizione del visto, o la sua apposizione da parte di un soggetto non abilitato, non costituisce di per sé una violazione sostanziale né equivale a omesso versamento, quando:
- il credito IVA risulti effettivamente esistente e spettante, oppure la sua esistenza non sia contestata;
- l’irregolarità non abbia compromesso l’esercizio dei controlli dell’Amministrazione;
- la violazione non abbia inciso sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo.
In presenza di tali condizioni, l’irregolarità resta formale e, secondo il principio richiamato dalla Corte, è priva di offensività ai fini sanzionatori. La funzione del visto consiste nell’assicurare un controllo anticipato sul credito tramite un professionista abilitato, ma l’inosservanza dell’adempimento non basta, da sola, a dimostrare l’inesistenza o la non spettanza del credito.
Modifiche normative e disciplina applicabile
La modifica introdotta dal DL n. 50/2017 nell’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del DL n. 78/2009 distingue il visto «infedele», rilasciato da un professionista abilitato che abbia attestato irregolarmente l’esecuzione dei controlli, dal visto «omesso», assente o apposto da un soggetto privo di abilitazione. Per l’infedele attestazione è prevista la sanzione richiamata dall’art. 39, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997; la norma prevede inoltre il recupero dei crediti utilizzati in violazione delle modalità prescritte, dei relativi interessi e l’irrogazione delle sanzioni.
Secondo la Corte, questa disciplina non esclude la necessità di valutare in concreto l’offensività della condotta, alla luce dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 e dell’art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997. Neppure la sentenza della Corte costituzionale n. 144/2024, che ha sottolineato la funzione pubblicistica del visto nella delimitazione dei professionisti abilitati, stabilisce che ogni irregolarità determini automaticamente la perdita del diritto alla compensazione o una sanzione proporzionale.
Motivi del ricorso e decisione
Il primo motivo, relativo alla mancata comunicazione preventiva, all’affidamento e al contraddittorio, è stato rigettato. Il secondo motivo, con cui la società contestava il recupero del credito e sosteneva il carattere meramente formale dell’irregolarità, è stato accolto. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto legittimo il recupero basandosi esclusivamente sulla mancanza d’iscrizione del professionista, senza verificare se l’irregolarità avesse concretamente ostacolato i controlli; la sentenza dava atto che l’esistenza del credito non risultava contestata.
Il terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia su ulteriori censure concernenti la motivazione dell’atto, la prova, l’allegazione di documenti e le sanzioni, è stato rigettato: le questioni erano state assorbite dalla decisione sul motivo posto a fondamento del recupero e, secondo la giurisprudenza richiamata, l’assorbimento in senso improprio non integra omessa pronuncia.
Esito
La Corte ha accolto il secondo motivo, rigettato il primo e il terzo, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma il 23 settembre 2026 e, in sede di riconvocazione, il 5 ottobre 2026; il deposito in cancelleria è indicato al 7 ottobre 2026.
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