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Ordinanza

Ordinanza del 08/10/2026 n. 26464 - Corte di Cassazione

Accertamento - Omessa impugnazione - Cartella di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contro la decisione che aveva disapplicato, in sede di riscossione, la disciplina dell’IRBA per contrasto con il diritto UE nonostante la definitività dell’accertamento. Stabilisce che, se l’avviso non è stato impugnato nei termini, la cartella può essere contestata soltanto per vizi propri, anche quando si deduca l’illegittimità unionale del tributo; fa eccezione il caso in cui il contribuente abbia conosciuto la pretesa solo con la cartella. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Impugnabilità della cartella di pagamento dopo la definitività dell’avviso di accertamento.

Impugnazione della cartella di pagamento e definitività dell’accertamento

La pronuncia riguarda i limiti di contestazione della cartella di pagamento emessa in relazione a un avviso di accertamento divenuto definitivo. La Corte chiarisce che la cartella non costituisce un nuovo atto impositivo e che la sua impugnazione non consente, di regola, di rimettere in discussione la pretesa tributaria già consolidata.

Vicenda processuale

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso una cartella relativa all’IRBA per l’anno 2015. La pronuncia di merito aveva ritenuto che la disciplina dell’IRBA fosse contraria alla normativa dell’Unione europea e dovesse essere disapplicata anche in sede di riscossione, reputando irrilevante la definitività della pretesa dovuta alla mancata impugnazione dell’atto impositivo.

L’ADM ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La contribuente, la Regione Lazio e l’Agenzia delle entrate-Riscossione sono rimaste intimate.

Sequenza degli atti e tutela del contribuente

La Corte richiama il principio per cui la formazione della pretesa tributaria si articola in una sequenza di atti e notificazioni, funzionale a portare la pretesa a conoscenza del destinatario e a consentirgli un’effettiva difesa. L’omessa notificazione di un atto presupposto può determinare la nullità dell’atto consequenziale notificato.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può impugnare l’atto consequenziale per il vizio derivante dall’omessa notificazione dell’atto presupposto oppure impugnare cumulativamente anche quest’ultimo, pur non notificato, contestando così la pretesa tributaria. La Corte richiama, a sostegno, Cass., Sezioni Unite, n. 16412 del 2007 e Cass. n. 9762 del 2014, n. 10528 del 2017, n. 8295 del 2018 e n. 2857 del 2022.

Limiti di impugnazione della cartella

Quando la cartella è emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo, essa costituisce un’intimazione al pagamento della somma risultante dall’avviso e non un nuovo e autonomo atto impositivo. In applicazione del principio di sindacabilità limitata della cartella, desunto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, la cartella è quindi impugnabile per vizi propri, ma non per contestare l’atto di accertamento presupposto o il debito tributario ormai consolidato.

I vizi dell’accertamento non possono essere dedotti mediante impugnazione della cartella quando l’avviso sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o sia stato ritenuto legittimo con sentenza irrevocabile. Fa eccezione il caso in cui il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione della cartella. La Corte richiama Cass. n. 2944 del 2018 e n. 883 del 2022.

Contrasto con il diritto dell’Unione europea

Il limite alla contestazione della cartella vale anche se si deduce che l’atto impositivo presupposto sia illegittimo per contrasto con il diritto dell’Unione europea. La Corte afferma che l’effettività del diritto UE non consente di superare la definitività dei rapporti giuridici quando sia scaduto il termine per far valere l’illegittimità: tale termine è perentorio e, nel caso esaminato, era pacificamente decorso. Non sussisteva pertanto un obbligo del giudice di merito di disapplicare la norma interna in sede di impugnazione della cartella. È richiamata Cass. n. 5017 del 2026.

Esito e conseguenze processuali

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso dell’ADM, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame. Al giudice del rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata assunta a Roma il 24 settembre 2026 e depositata l’8 ottobre 2026.

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