Sentenza del 01/04/2016 n. 856 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contributo unificato - Imposta di bollo - esenzione società cooperative sociali (enti previsti dal d.lgs n. 460/97) - non si applica - debenza del contributo - permane. Cooperative sociali - esenzione da imposta di bollo - natura oggettiva - è tale - natura soggettiva - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la debenza del contributo unificato richiesto dal TAR Emilia-Romagna per due ricorsi, pari a 2.000 euro ciascuno, sostenendo che la propria natura di cooperativa sociale e di ONLUS comportasse l'esenzione dall'imposta di bollo e, per effetto dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002, anche dal contributo unificato. In via preliminare contestava inoltre la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale, sostenendo di avere impugnato non la circolare amministrativa generale, ma i provvedimenti individuali di richiesta del pagamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha annullato la sentenza di primo grado, riconoscendo che i provvedimenti individuali di richiesta del contributo unificato erano autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario in quanto portatori di una pretesa specifica e attuale. Esaminato il merito, tuttavia, ha respinto il ricorso: l'esenzione prevista per ONLUS, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ha natura oggettiva e riguarda determinati atti e procedimenti sostanziali o extraprocessuali, non il processo giudiziario. Di conseguenza, il contributo unificato era dovuto per entrambi i ricorsi amministrativi. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 27-bis della Tabella, allegato B, d.P.R. n. 642/1972, introdotto dal d.lgs. n. 460/1997
atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
L'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le ONLUS è stata interpretata come agevolazione riferita agli atti e alle attività procedimentali o extraprocessuali, non agli atti giudiziari inseriti in un processo.
Art. 8 della legge n. 266/1991
esonera dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività
La disposizione non estende l'esenzione agli atti processuali e giudiziari; il riferimento agli atti connessi all'attività è stato inteso in senso sostanziale ed extraprocessuale.
Art. 10 del d.P.R. n. 115/2002
non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura
L'esenzione dal contributo unificato presuppone che sia esente l'intero processo in quanto tale, non semplicemente che una delle parti appartenga a una categoria agevolata. L'agevolazione soggettiva dell'ente non è quindi sufficiente.
Art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 460/1997
le cooperative sociali sono considerate ONLUS di diritto
La qualificazione come ONLUS di diritto non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato nei processi amministrativi.
Art. 18 e art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992
Gli atti di richiesta o recupero del contributo unificato, anche se non nominativamente elencati, sono impugnabili davanti al giudice tributario quando manifestano una pretesa tributaria specifica, attuale e lesiva.
Art. 9 della legge n. 488/1999
Ha istituito il contributo unificato come prelievo tributario autonomo, normalmente collegato all'instaurazione del processo, non automaticamente assoggettato alla precedente catena di esenzioni prevista per l'imposta di bollo.
Art. 7 della legge n. 381/1991
Le agevolazioni proprie delle cooperative sociali sono specifiche e limitate, tra l'altro, a determinati ambiti immobiliari e alle prestazioni socio-sanitarie ed educative; non possono essere estese analogicamente al regime delle spese processuali.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale riconosciuta a ONLUS, cooperative sociali o organizzazioni di volontariato deve essere verificata in base all'oggetto della norma: se riguarda determinati atti o procedimenti sostanziali, non si estende automaticamente agli atti giudiziari e al processo.
- L'esenzione dal contributo unificato richiede, di regola, che la legge dichiari esente il processo in quanto tale; la sola natura non lucrativa o sociale della parte non è sufficiente.
- Il contributo unificato è distinto dall'imposta di bollo e l'esistenza di un'esenzione dal bollo non determina automaticamente l'esenzione dal contributo unificato, salvo espresso collegamento normativo.
- Una circolare amministrativa generale, di per sé, normalmente non produce una lesione immediata; sono invece impugnabili gli atti applicativi individuali che quantificano e richiedono concretamente il pagamento.
- Le norme agevolative ed esentive sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a fattispecie processuali non espressamente contemplate.
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