L.R. Molise 30/2006
Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Regione Molise il riordino dell’Associazione allevatori e il finanziamento di attività zootecniche legate a libri genealogici, controlli funzionali, assistenza tecnica e riproduzione animale. Prevede procedure, anticipazioni e norme transitorie, ma molte disposizioni di contributo sono state abrogate nel 2009; restano soprattutto l’impianto organizzativo e i riferimenti ai regimi di aiuto compatibili con la disciplina UE.
Riordino del sistema delle associazioni allevatori del Molise e sostegno al miglioramento genetico zootecnico
Riordino del sistema delle associazioni allevatori e sostegno al miglioramento genetico
La legge regionale disciplina, per il territorio del Molise, il riordino del sistema delle associazioni allevatori e il sostegno alle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale. L’intervento si inserisce nelle politiche agricole di sviluppo rurale e mira a rafforzare i servizi specialistici alle aziende zootecniche.
Finalità e obiettivi dell’intervento
La Regione intende incentivare il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso l’assetto unitario dell’Associazione degli allevatori del Molise e il sostegno delle attività tecniche collegate al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico. Gli obiettivi sono affidati all’Associazione degli allevatori del Molise, previo adeguamento dello statuto dell’A.P.A. di Campobasso, che assume la veste di associazione interprovinciale (A.A.M.) costituita dagli allevatori molisani secondo il codice civile e le disposizioni dell’Associazione italiana allevatori. Lo statuto può prevedere sedi operative territoriali provinciali e la presenza, negli organi associativi, di componenti designati dalla Giunta regionale.
Interventi finanziabili e attività sostenute
L’impianto originario prevedeva il finanziamento di diverse attività zootecniche: tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, controlli della produttività del bestiame, assistenza tecnica in zootecnia e diffusione di tecniche innovative di riproduzione animale. La legge contemplava anche ulteriori programmi e interventi, tra cui valutazione genetica degli arieti, acquisto di riproduttori iscritti ai libri genealogici, manifestazioni zootecniche, corsi di formazione, studi e ricerche, acquisizione ed elaborazione dati sulla riproduzione animale e ritiro e smaltimento delle carcasse animali.
Tuttavia, una parte rilevante delle disposizioni di dettaglio è stata successivamente abrogata: risultano abrogate le norme sui contributi annuali per libri genealogici, controlli funzionali, assistenza tecnica, riproduzione animale, altri interventi e individuazione dei soggetti beneficiari. Rimane quindi soprattutto la cornice organizzativa e procedurale, oltre ai rinvii ai regimi di aiuto compatibili con il diritto UE.
Soggetti coinvolti e assetto organizzativo
La Regione riconosce all’Associazione degli allevatori del Molise i finanziamenti pubblici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per gli interventi disciplinati dalla legge. L’amministrazione regionale anticipa su un conto corrente bancario infruttifero il 50 per cento dei costi annuali fissi o obbligatori; sul conto può operare solo il legale rappresentante dell’Associazione, e le eventuali economie costituiscono anticipazione per l’anno successivo.
Per la gestione operativa, il personale impiegato nelle attività di miglioramento genetico resta assegnato all’Associazione degli allevatori del Molise, così come il personale necessario per l’assistenza tecnica in zootecnia e per le altre attività previste. È prevista una priorità nelle future assunzioni per il personale che abbia avuto un rapporto di lavoro documentabile, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e Campobasso per almeno un triennio.
Procedura di programmazione e finanziamento
Per le attività istituzionali di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali, l’Associazione deve presentare ogni anno, entro il 30 novembre, all’Assessorato regionale all’agricoltura e foreste, il programma di attività sul miglioramento genetico elaborato dall’Associazione italiana allevatori; il programma è rendicontato annualmente secondo le procedure dell’A.I.A.
Per gli interventi di cui all’articolo 3, l’Associazione degli allevatori del Molise propone un programma operativo triennale, che viene adottato dalla Giunta regionale. In coerenza con tale programma, l’Associazione presenta alla struttura regionale competente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. Anche le variazioni dei programmi operativi sono proposte dall’Associazione e adottate dalla Giunta regionale.
All’atto dell’approvazione del progetto esecutivo annuale, la Regione anticipa il 90 per cento delle somme annualmente occorrenti; l’Associazione deve presentare la documentazione delle spese entro il 30 giugno dell’anno successivo, al termine del quale è erogato il saldo. Le economie di spesa giustificate e accertate sono imputate come anticipazione per l’anno successivo.
Disposizioni transitorie e continuità delle attività
Nelle more dell’adeguamento statutario, da completarsi comunque in sede di rinnovo degli organi in carica e con la modifica della denominazione in “Associazione allevatori del Molise”, l’Associazione provinciale allevatori di Campobasso continua a svolgere le attività relative a libri genealogici, controlli funzionali e assistenza tecnica.
In prima applicazione, per evitare interruzioni nelle attività di tenuta dei libri genealogici, controlli funzionali, assistenza tecnica e riproduzione animale, la Regione può concedere un’anticipazione del contributo pubblico, da determinarsi con atto della Giunta regionale in base alle disponibilità di bilancio e comunque non inferiore al 50 per cento di quanto erogato nell’anno precedente.
Chiusura dei contenziosi e funzionalità dell’Associazione
La Giunta regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, modalità e adempimenti per la chiusura dei contenziosi pendenti e a individuare le risorse finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi della legge. Gli atti relativi hanno esecuzione solo dopo l’avvio delle procedure di scioglimento e messa in liquidazione delle strutture preesistenti non più in grado di perseguire lo scopo sociale e non più delegate dall’Associazione italiana allevatori.
L’A.P.A. di Campobasso, prima dell’adeguamento statutario e del rinnovo degli organi, deve inoltre provvedere alla chiusura dei contenziosi derivanti dal trasferimento delle competenze e delle attività dell’A.P.A. di Isernia.
Regime finanziario e limiti di spesa
La legge istituisce un apposito capitolo di bilancio denominato “Fondo per il sostegno alle Associazioni allevatori del Molise”. In fase di prima applicazione sono utilizzati fondi già previsti da precedenti leggi regionali. Per gli interventi relativi alla gestione dei contenziosi e alla funzionalità dell’Associazione sono indicati tetti massimi di spesa: fino a 700.000 euro per il comma 3 e fino a 300.000 euro per il comma 5 dell’articolo 14.
Sono inoltre riportate annualmente nel bilancio regionale, come spese obbligatorie, le somme relative alle attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali trasferite dallo Stato alle Regioni; l’importo non può essere inferiore alla media dei trasferimenti riferiti al triennio 2003-2005.
Compatibilità con il diritto dell’Unione europea
La Giunta regionale deve definire i regimi di aiuto a sostegno del settore zootecnico in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori, in applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006. I regimi previsti dalla legge operano comunque nei limiti consentiti dalle decisioni della Commissione europea. Per gli aiuti trasferiti dallo Stato e riferiti a libri genealogici, controlli funzionali e servizi di assistenza tecnica agli allevatori (SATA), l’applicazione deve avvenire in conformità alle decisioni della Commissione europea relative ai regimi di aiuto nazionali.
Abrogazioni e regime attuale
La legge abroga la precedente legge regionale 11 maggio 2004, n. 12, e tutte le norme incompatibili. Inoltre, molte disposizioni sostanziali sugli aiuti e sui contributi, inserite negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, risultano espressamente abrogate nel 2009. Ne consegue che l’atto conserva soprattutto rilievo per l’assetto organizzativo, per le norme transitorie e per i rinvii ai regimi di aiuto compatibili con la disciplina europea, mentre le previsioni contributive originarie non risultano più operative.
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