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Legge

L.R. Molise 38/2006

Disposizioni sulla permanenza in carica di organi dell'Azienda speciale regionale denominata "Molise Acque"

Normativa regionaleL.R. Molise 38/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, in via transitoria, la permanenza in carica per 6 mesi degli organi dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”, salvo diversa e motivata decadenza disposta dalla Giunta regionale. Per consentire tale assetto è sospesa l’applicazione di una norma regionale del 2002. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURM.

Proroga degli organi di Molise Acque

Proroga degli organi di Molise Acque

La legge regionale del Molise interviene in via transitoria sulla governance dell’Azienda speciale regionale “Molise Acque”, per accompagnare il completamento della trasformazione dell’ERIM in azienda speciale e assicurare continuità amministrativa al servizio idrico integrato, qualificato come interesse generale e servizio pubblico essenziale.

Ambito e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro della gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato, indicata dalla Regione come obiettivo prioritario. La disciplina mira a garantire la continuità degli organi dell’ente durante la fase di attuazione della trasformazione prevista dalla normativa regionale precedente e dallo statuto dell’Azienda speciale.

Permanenza in carica degli organi

Gli organi indicati dalle lettere a) e b) dell’articolo 8 della legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37 restano in carica per un ulteriore periodo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di una proroga automatica finalizzata a consentire il completamento dell’assetto istituzionale dell’ente.

La proroga opera, tuttavia, salvo diversa determinazione motivata della Giunta regionale, che può disporre l’irrevocabile decadenza degli organi prorogati.

Sospensione di una norma regionale precedente

Per rendere possibile la proroga, la legge sospende l’applicazione dell’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 limitatamente all’attuazione di quanto previsto dalla stessa legge regionale n. 38 del 2006. La sospensione ha quindi funzione strumentale e temporanea, collegata alla fase di transizione dell’ente.

Decorrenza e durata

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La disciplina sostanziale è però limitata nel tempo, perché la proroga degli organi dura solo 6 mesi dalla data di entrata in vigore, salvo decadenza anticipata disposta dalla Giunta regionale.

Portata applicativa

L’atto produce effetti esclusivamente nel territorio della Regione Molise e riguarda soltanto la fase transitoria di organizzazione e funzionamento di “Molise Acque”. Non contiene disposizioni finanziarie, sanzionatorie o ulteriori misure operative di carattere generale.

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