L.R. Molise 36/2006
Ulteriori modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, concernente: "Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la legge regionale Molise n. 24/2005 sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi. Limita il riconoscimento delle tartufaie controllate alle aree geografiche individuate e ne esclude alcune zone demaniali, consente consorzi volontari nelle zone di raccolta, elimina il divieto di ricerca del sabato e abroga alcune previsioni dell’art. 21. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale dei tartufi
Modifiche alla disciplina regionale dei tartufi
La legge regionale del Molise 2 ottobre 2006, n. 36 interviene sulla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, che disciplina raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi nel territorio regionale. Il provvedimento non introduce una disciplina autonoma, ma corregge e integra specifiche disposizioni della normativa vigente.
Tartufaie controllate e limiti territoriali
Viene precisato che il riconoscimento di tartufaia controllata può essere concesso solo nelle aree individuate nelle zone geografiche di raccolta di cui all’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 24/2005. È inoltre esclusa la possibilità di riconoscere tartufaie controllate o riservate negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche quando tali aree confinino con terreni condotti da privati.
Consorzi volontari
La legge integra la disciplina dei consorzi volontari prevedendo che la loro costituzione possa essere effettuata nelle zone geografiche di raccolta individuate ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 24/2005.
Ricerca dei tartufi e abrogazioni
Viene soppresso il divieto di ricerca dei tartufi nella giornata di sabato, che prima non si applicava alle sole tartufaie controllate e coltivate. Inoltre sono abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 24/2005.
Chiarimento tecnico sulla disciplina della ricerca
All’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 24/2005, dopo l’espressione “pedo-climatiche” è inserito il punto, con soppressione del periodo successivo. La modifica ha effetto di chiudere la proposizione e di eliminare il testo che seguiva, senza ulteriori specificazioni nel testo fornito.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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