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Legge

L.R. Molise 34/2006

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Normativa regionaleL.R. Molise 34/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise 2 ottobre 2006, n. 34 modifica la legge regionale n. 19/1993 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio, aggiornando la composizione di Consulta, Consulte provinciali e Comitati con nuovi rappresentanti delle associazioni venatorie. Le disposizioni transitorie su verifica annuale e decadenza degli organi sono poi state abrogate nel 2007.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio

La legge regionale del Molise 2 ottobre 2006, n. 34 interviene sulla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, che disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. L’intervento riguarda soprattutto la composizione degli organi consultivi e dei comitati collegati alla materia venatoria.

Composizione degli organi e rappresentanza delle associazioni venatorie

La legge sostituisce alcune previsioni della legge del 1993 per ampliare e precisare la presenza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e operanti in Molise.

In particolare:

  • nella Consulta regionale è previsto un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale e organizzata in Regione da almeno un anno;
  • nelle Consulte provinciali è previsto un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale e organizzata in Regione da almeno un anno;
  • nei Comitati previsti dalla disciplina degli ATC, ciascuna associazione venatoria designa un rappresentante per ciascuna associazione riconosciuta a livello nazionale e organizzata nella provincia da almeno un anno, fino a un massimo di tre componenti, purché ciascuno rappresenti almeno un decimo del totale dei cacciatori residenti nella provincia ammessi a esercitare l’attività venatoria negli ATC.

Verifica annuale e decadenza degli organi

La legge prevedeva un meccanismo di verifica annuale, da parte della Giunta regionale entro il 31 dicembre, della consistenza numerica degli associati e del radicamento territoriale delle associazioni venatorie riconosciute. Era inoltre stabilito che la Consulta regionale, le Consulte provinciali e i Comitati decadessero dopo tali adempimenti.

Tuttavia, queste due disposizioni erano di natura transitoria e risultano successivamente abrogate dalla legge regionale 9 maggio 2007, n. 14; pertanto non hanno più efficacia applicativa.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La disciplina contenuta nell’atto ha efficacia esclusivamente nell’ambito regionale molisano.

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