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Legge

L.R. Molise 37/2006

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, recante: "Disciplina della navigazione sulle acque interne"

Normativa regionaleL.R. Molise 37/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 37/2006 modifica la disciplina della navigazione sulle acque interne, sostituendo l’art. 4 della l.r. n. 18/1998. Vieta l’uso di natanti a motore nei bacini artificiali, salvo mezzi di sorveglianza/salvataggio e imbarcazioni elettriche turistiche autorizzate; impone distanze e livelli minimi dell’acqua e introduce divieti nelle zone a canneto e fangose.

Modifiche ai divieti di navigazione sulle acque interne

Modifiche alla disciplina della navigazione sulle acque interne

La legge regionale Molise 2 ottobre 2006, n. 37 interviene sulla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, aggiornando i divieti di navigazione sulle acque interne. La disciplina risultante riguarda il territorio della Regione Molise e si concentra soprattutto sui bacini artificiali e sulle aree sensibili dal punto di vista ambientale.

Contenuto delle modifiche

La legge:

  • abroga il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. n. 18/1998;
  • sostituisce integralmente l’articolo 4 della medesima legge, riscrivendo i divieti di navigazione.

Divieti di navigazione nei bacini artificiali

È vietato mettere in acqua qualsiasi tipo di natante dotato di motore nei bacini artificiali.

Il divieto non opera per:

  • imbarcazioni a motore impiegate per compiti di sorveglianza, salvataggio e altri servizi di pubblica utilità;
  • imbarcazioni a propulsione elettrica adibite a fini turistici, purché autorizzate dalla Provincia.

Prescrizioni di sicurezza e tutela delle opere idrauliche

La navigazione deve svolgersi:

  • ad almeno 500 metri dalle opere di presa;
  • con un livello dell’acqua non inferiore a 5 metri rispetto al livello di massima ritenuta.

Aree vietate o soggette a verifica ambientale

Nelle zone a canneto e in quelle fangose la navigazione è vietata con qualsiasi tipo di unità.

Nelle zone a rilevanza naturalistica la navigazione è consentita solo previa verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Regime applicativo e attualità della norma

La legge non contiene una disciplina transitoria o un limite temporale di efficacia. Essa modifica in via stabile la normativa regionale vigente sulla navigazione interna nel Molise. L’atto non è da considerarsi deprecato, poiché introduce regole ancora potenzialmente operative e utili per la gestione della navigazione sulle acque interne.

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