Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 13/2016

Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 13/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Lazio gli interventi a sostegno di editoria, emittenti locali, distribuzione e punti vendita, disciplina la comunicazione istituzionale regionale e il Co.re.com., definisce i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale e prevede misure per l’occupazione. I contributi sono soggetti ai limiti sugli aiuti di Stato; molte misure richiedono regolamenti attuativi.

Riordino dell’informazione e della comunicazione regionale nel Lazio

Riordino dell’informazione e della comunicazione nel Lazio

La legge disciplina in modo organico il sostegno regionale al pluralismo informativo, all’editoria locale e alle emittenti radio-televisive e on line operanti nel Lazio. Regola inoltre la comunicazione istituzionale della Regione, il Co.re.com., i rapporti con la concessionaria del servizio pubblico e le misure di tutela occupazionale nel settore.

Finalità generali e ambito di applicazione

La Regione promuove nel proprio territorio il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e la completezza dell’informazione, considerandoli presupposto della partecipazione democratica. La legge interviene su:

  • sostegno a editoria, emittenti locali, distribuzione e punti vendita della stampa;
  • disciplina della comunicazione istituzionale;
  • istituzione e funzionamento del Co.re.com.;
  • compiti regionali del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
  • salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi del settore.

Le finalità includono anche pari accesso ai media, innovazione tecnologica, open source e open data, formazione, progetti scolastici su media e rete, promozione del Lazio e delle comunità laziali all’estero, comunicazione sull’Unione europea e sviluppo del mercato della comunicazione con sostegno alle imprese editoriali locali.

Interventi regionali a sostegno dell’editoria e della distribuzione

La Regione programma interventi a favore di:

  • emittenza televisiva ex analogica con segnale digitale terrestre;
  • emittenza radiofonica analogica e digitale, anche DAB/DAB+ e DRM/DRM+;
  • emittenti radio e TV satellitari;
  • stampa quotidiana e periodica locale;
  • librerie, distribuzione locale e punti vendita della stampa;
  • agenzie di stampa;
  • iniziative di comunicazione di prodotti e servizi.

Sono inoltre sostenuti progetti di informazione e comunicazione proposti da soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, nonché iniziative per lo sviluppo della società dell’informazione e per l’innovazione tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Le forme di sostegno sono definite da regolamento della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente e con istruttoria del Co.re.com.; il regolamento individua contenuti tecnici, beneficiari, requisiti e procedure. Tra i criteri preferenziali figurano l’accessibilità per non vedenti e non udenti, il contrasto alle discriminazioni, la promozione delle pari opportunità e l’educazione alla legalità e alla lotta alla mafia.

Sostegno alle emittenti radiotelevisive e alle testate on line locali

Gli interventi di questo capo mirano a migliorare competitività, innovazione tecnologica, start up, qualità dell’informazione, qualificazione professionale e occupazione non precaria. Il regolamento attuativo disciplina in dettaglio requisiti e procedure.

I beneficiari sono le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line operanti nel Lazio e con produzione quotidiana di informazione locale. Per le emittenti radiotelevisive sono richiesti, tra gli altri, iscrizione al tribunale, adesione ai codici di autoregolamentazione, rispetto dei limiti pubblicitari, applicazione dei contratti collettivi di settore, presenza di un’adeguata componente giornalistica interna e assenza di condanne per comportamento antisindacale negli ultimi cinque anni.

Gli strumenti di intervento comprendono convenzioni, contributi in conto capitale e in conto interessi, garanzie, piattaforme messe a disposizione dalla Regione, studi e ricerche, finanziamento di formazione, borse di studio, stage e iniziative premiali per i giovani.

Tipologie di intervento per innovazione e sviluppo del settore

La Regione può sostenere, tra l’altro:

  • digitalizzazione e convergenza multicanale;
  • start up e occupazione giovanile e femminile non precaria;
  • servizi via internet, come IPTV e web radio, anche per sanità, servizi sociali ed emergenza;
  • forme associative e consorzi tra imprese editoriali;
  • reti di emittenti attivabili per eventi di particolare impatto;
  • autoimprenditorialità di lavoratori coinvolti in crisi o licenziamenti collettivi;
  • prodotti editoriali di qualità e pubblicazioni di interesse regionale;
  • programmi per minori e giovani;
  • attività editoriali negli istituti di detenzione;
  • reti informatiche tra edicole e distribuzione;
  • progetti per ridurre il digital divide e aumentare la connettività.

Sono inoltre previste piattaforme aperte basate su open data e iniziative per valorizzare materiali analogici di valore storico-artistico.

Ricerche, formazione e progetti nelle scuole

La Regione sostiene studi e ricerche sulle innovazioni tecnologiche e l’interconnessione dei sistemi di comunicazione, anche per disporre di strumenti flessibili di intervento. Promuove inoltre:

  • borse di studio, stage e iniziative rivolte ai giovani;
  • corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, per operatori pubblici e privati;
  • formazione e riqualificazione professionale per giornalisti e operatori, con attenzione a giovani, donne e categorie in condizioni di minoranza o disagio;
  • corsi per il personale regionale addetto all’informazione, anche in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione stampa romana;
  • progetti di mediattivismo e produzione indipendente di informazione nelle scuole.

Comunicazione istituzionale della Regione

Le attività di informazione e comunicazione della Regione sono disciplinate in armonia con la legge n. 150/2000 e con i principi di trasparenza ed efficacia amministrativa. Comprendono:

  • informazione verso i media;
  • comunicazione esterna verso cittadini, organizzazioni sociali, enti, associazioni del Lazio in Italia e all’estero;
  • comunicazione interna.

Giunta e Consiglio regionale devono organizzare la comunicazione per favorire la conoscenza di norme, procedure e attività regionali, con semplificazione del linguaggio, garanzia di indipendenza e pluralismo, informazione sui servizi regionali, pubblicità istituzionale, relazioni esterne, rapporti con i media, interattività con i soggetti del territorio, accessibilità per persone con disabilità o disagio, campagne sociali e formazione del personale.

La Regione sviluppa anche forme di informazione sui grandi eventi, soprattutto sociali e ambientali, con comunicazione alla commissione consiliare competente.

Le attività sono svolte dalle strutture organizzative di Giunta e Consiglio; gli uffici stampa impiegano giornalisti iscritti all’albo nazionale.

Co.re.com.: istituzione, composizione e requisiti

Il Co.re.com. è istituito come organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e come organo di consulenza, gestione e controllo della Regione in materia di telecomunicazioni, radiotelevisione, cinematografia ed editoria.

È composto da:

  • un Presidente nominato dal Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente;
  • quattro componenti designati dal Consiglio regionale.

I componenti devono offrire garanzie di assoluta indipendenza dal sistema politico-istituzionale e dagli interessi di settore, oltre a competenza ed esperienza documentate. Sono garantite pari opportunità ed equilibrio tra i sessi. Il mandato dura cinque anni, indipendentemente dalla legislatura, ed è rinnovabile una sola volta.

Il rinnovo deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza; in difetto si applica la disciplina transitoria sul rinnovo degli organi amministrativi regionali.

Incompatibilità, dimissioni e decadenza del Co.re.com.

La carica di componente del Co.re.com. è incompatibile, tra l’altro, con incarichi parlamentari, di governo o regionali, con ruoli direttivi in partiti, con incarichi o rapporti di lavoro o consulenza nel settore delle comunicazioni, con dipendenze dalla Regione o con rubriche giornalistiche su temi di televisione e telecomunicazioni. Restano inoltre operanti le cause di incandidabilità e inconferibilità previste dalla normativa statale.

Le dimissioni seguono un canale formale distinto per il Presidente e per gli altri componenti. I dimissionari restano in carica fino alla nomina dei sostituti e comunque non oltre 60 giorni.

La decadenza scatta per:

  • assenze ingiustificate a tre sedute consecutive o a un numero di sedute pari alla metà di quelle dell’anno;
  • impedimento continuativo superiore a quattro mesi;
  • sopravvenienza di incompatibilità non rimossa entro 30 giorni.

La sostituzione avviene entro 45 giorni per i componenti e entro 30 giorni per il Presidente, con nomina del nuovo Presidente da parte del Presidente della Regione.

Funzioni del Presidente e regolamento interno del Co.re.com.

Il Presidente rappresenta il Co.re.com., convoca e presiede le sedute, stabilisce l’ordine del giorno e cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali e con l’Autorità.

Entro 30 giorni dall’insediamento, il Co.re.com. adotta un regolamento interno che disciplina convocazione, svolgimento delle sedute, codice di comportamento e modalità di consultazione o impiego di soggetti esterni. Il regolamento è trasmesso alla Giunta regionale per l’approvazione e diventa efficace il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Indennità, aspettativa, struttura e gestione finanziaria del Co.re.com.

Al Presidente e ai componenti sono riconosciute indennità mensili parametrate all’indennità del consigliere regionale. È previsto anche il rimborso spese per le missioni e, per chi svolge funzioni vicarie oltre 30 giorni, l’indennità del Presidente.

Per assicurare il pieno esercizio del mandato si applica l’istituto dell’aspettativa secondo la normativa vigente.

Il Co.re.com. dispone di una struttura organizzativa dedicata presso il Consiglio regionale, con un responsabile che cura gli atti di gestione amministrativa e finanziaria. Il Comitato opera con autonomia gestionale entro il programma annuale e la dotazione finanziaria assegnata, avvalendosi, se necessario, anche di consulenti esterni selezionati con procedure pubbliche.

Funzioni proprie del Co.re.com.

Il Co.re.com. esercita le funzioni proprie attribuite dalla legislazione statale e regionale, incluse quelle già del precedente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In particolare:

  • esprime pareri sul piano nazionale di ripartizione e assegnazione delle frequenze;
  • esprime pareri preventivi sui provvedimenti regionali di sostegno a emittenti, editoria locale e telecomunicazioni;
  • formula proposte e pareri sulla destinazione dei fondi per la pubblicità;
  • esprime pareri sui piani trimestrali della concessionaria del servizio pubblico in relazione ai contenuti regionali;
  • esprime ulteriori pareri richiesti dagli organi regionali o previsti da leggi e regolamenti;
  • collabora con la Regione nelle materie della comunicazione;
  • formula proposte alla concessionaria e ai concessionari privati;
  • propone attività di formazione e ricerca;
  • vigila sul rispetto delle norme regionali e sul contrasto a discriminazioni;
  • promuove azioni positive contro stereotipi di genere e per l’uguaglianza;
  • vigila, anche con ARPA, sul rispetto dei limiti di radiofrequenza compatibili con la salute;
  • cura l’archivio delle postazioni emittenti e degli impianti di trasmissione;
  • cura il censimento dell’editoria regionale e delle fonti di telecomunicazioni;
  • svolge ricerche sul sistema economico del settore;
  • regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale;
  • promuove qualità, indipendenza e pluralismo dell’informazione;
  • formula proposte in materia di tutela dei minori nei media e nei nuovi media.

Gli atti adottati nell’esercizio di tali funzioni sono comunicati alla Giunta e al Consiglio regionale.

Tutela della reputazione digitale e contrasto al cyberbullismo

Il Co.re.com. ha anche competenze specifiche in materia di uso responsabile dei mezzi di comunicazione digitale, tutela della reputazione digitale e contrasto al cyberbullismo. Svolge funzioni di informazione, prevenzione, studio e supporto ai cittadini; è istituito presso di esso un Osservatorio con finalità di ricerca, formazione e assistenza su bullismo online, adescamento di minori, revenge porn, sfide pericolose, ritiro sociale, gruppi pro-anoressia e istigazione al suicidio.

Il Co.re.com. può stipulare protocolli di intesa e accordi con università del Lazio per finanziare assegni di ricerca. Le attività devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Nel trattamento dei dati personali, anche di categorie particolari, il Co.re.com. opera quale titolare del trattamento per finalità di tutela amministrativa e ricerca di interesse pubblico.

Funzioni delegate dall’Autorità

Possono essere delegate al Co.re.com. funzioni di garanzia, gestione e controllo individuate dalla disciplina dell’Autorità per le comunicazioni. Le funzioni delegate sono esercitate sulla base di apposite convenzioni con il Presidente dell’Autorità, che devono specificare funzioni e risorse trasferite.

Per il personale impiegato nelle funzioni delegate, i contratti flessibili o a termine possono essere esclusi dal calcolo della spesa di personale solo se interamente finanziati dalle risorse trasferite e a precise condizioni: assenza di altri oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale, assenza di professionalità adeguate interne e durata strettamente correlata alla delega, senza aspettative di stabilizzazione.

Programmazione, relazioni e consultazioni del Co.re.com.

Entro il 15 settembre il Co.re.com. presenta il programma delle attività per l’anno successivo, con il fabbisogno finanziario; entro il 31 marzo presenta una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni regionale e sull’attività svolta nell’anno precedente. Entrambi i documenti sono resi pubblici.

Il Co.re.com. attua forme di consultazione con la commissione consiliare sul pluralismo dell’informazione, con le commissioni competenti in pari opportunità, con la Consulta femminile, con la concessionaria del servizio pubblico, con associazioni di emittenti, utenti, giornalisti, università, sindacati e altri soggetti interessati. Può svolgere audizioni sui processi di sviluppo e crisi del comparto, con attenzione all’occupazione e ai fabbisogni professionali.

Compiti della concessionaria del servizio pubblico in ambito regionale

La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve garantire, nell’area regionale, specifici compiti di pubblico servizio, tra cui:

  • almeno tre edizioni quotidiane di notiziari regionali;
  • trasmissioni televisive e radiofoniche sui contenuti regionali per un numero adeguato di ore annue;
  • accesso alla programmazione per soggetti politici, sociali, religiosi, culturali, sindacali e di pari opportunità secondo legge e contratto di servizio;
  • messaggi gratuiti di utilità sociale richiesti dalla Presidenza della Regione e informazioni sulla viabilità di interesse regionale;
  • conservazione degli archivi storici e accesso gratuito in formato aperto;
  • servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
  • articolazione in una o più sedi per la Regione;
  • misure per l’accessibilità delle persone con handicap sensoriali;
  • valorizzazione dei centri di produzione decentrati;
  • ulteriori obblighi previsti dal contratto di servizio.

La Regione stipula un contratto di servizio con la concessionaria, previa intesa con il Ministero competente.

Vigilanza sul pluralismo dell’informazione

La commissione regionale di vigilanza sul pluralismo dell’informazione esercita un monitoraggio permanente sull’obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell’informazione resa dal servizio pubblico regionale. La concessionaria trasmette trimestralmente i dati sull’attività svolta; la commissione segnala al Co.re.com. eventuali inosservanze e vigila anche sull’accesso alla programmazione. La collaborazione tra commissione e Co.re.com. è stabile e continuativa.

Tutela dell’occupazione nel settore

Nei casi di crisi occupazionale che coinvolgono emittenti e editoria giornalistica locali, l’Assessore competente convoca tempestivamente un tavolo di consultazione su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria, inclusa l’Associazione stampa romana per i giornalisti.

Il Co.re.com. monitora costantemente l’andamento dell’occupazione nel settore e riferisce semestralmente alla commissione consiliare competente.

Pianificazione, clausola valutativa e aiuti di Stato

La Giunta regionale predispone con cadenza biennale il piano degli interventi di sostegno e la ripartizione delle risorse, sottoponendolo al Consiglio regionale. Ogni anno presenta inoltre il piano della comunicazione istituzionale alla commissione consiliare competente.

La Giunta rende conto al Consiglio dell’attuazione della legge e dei suoi effetti con una relazione dopo due anni dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, indicando interventi realizzati, beneficiari, attività formative, campagne di comunicazione, collaborazione con enti locali e scuole, e criticità riscontrate.

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, distinguendo tra aiuti esentati da notifica e aiuti soggetti ad autorizzazione della Commissione europea.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e copertura finanziaria

I componenti del Co.re.com. in carica alla data di entrata in vigore della legge proseguono fino alla scadenza naturale del mandato; restano efficaci gli atti adottati secondo la normativa previgente.

Sono abrogate le precedenti leggi regionali e disposizioni regionali sul pluralismo dell’informazione e sul precedente comitato regionale per le comunicazioni.

La legge prevede la copertura finanziaria tramite fondi regionali di parte corrente e in conto capitale per il sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale, oltre a risorse per il Co.re.com. e per la struttura di supporto. Il monitoraggio finanziario è affidato agli assessori competenti, con possibilità di successiva rideterminazione degli oneri mediante proposta di legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.