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Legge

L.R. Lazio 11/2016

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in modo organico il sistema regionale dei servizi sociali del Lazio: principi, accesso, diritti degli utenti, politiche per famiglie, minori, anziani, disabili, immigrati, vittime di violenza, detenuti e persone fragili, oltre a programmazione, integrazione socio-sanitaria, autorizzazione/accreditamento, finanziamento e controlli. Il nucleo è ancora vigente, ma alcune previsioni sono state modificate nel tempo e restano riferite al contesto regionale laziale.

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del Lazio

Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del Lazio

La legge definisce l’architettura del sistema regionale dei servizi sociali nel Lazio, in coerenza con Costituzione, normativa statale di settore e Statuto regionale. Il provvedimento disciplina obiettivi, soggetti competenti, programmazione, integrazione socio-sanitaria, qualità dei servizi, finanziamento e strumenti di tutela degli utenti.

Principi, finalità e impostazione generale

Il sistema integrato è costruito attorno alla centralità della persona, della famiglia e delle comunità, alla promozione della cittadinanza sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e alla tutela dei diritti sociali. La Regione richiama espressamente i valori costituzionali, i livelli essenziali delle prestazioni e i principi di universalità, sussidiarietà, personalizzazione e integrazione con le altre politiche pubbliche.

La legge pone tra i criteri guida:

  • la dignità, la riservatezza e il diritto di scelta dell’utente;
  • l’universalità dell’offerta e l’omogeneità territoriale delle prestazioni;
  • la promozione dell’autonomia, della vita indipendente e del mantenimento a domicilio;
  • la prevenzione dell’emarginazione, delle dipendenze e del disagio psichico;
  • la valorizzazione del volontariato, del terzo settore e dell’auto-organizzazione dei cittadini.

Accesso al sistema e priorità

L’accesso al sistema integrato è riconosciuto, tramite presa in carico e piano personalizzato di assistenza, a una platea ampia di soggetti legati al territorio regionale: residenti nei comuni del Lazio, minori stranieri non accompagnati, donne straniere in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto, stranieri regolarmente soggiornanti o presenti in specifiche situazioni di urgenza, persone detenute o sottoposte a misure alternative, dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari, senza dimora e persone con disagio psichico in carico ai servizi competenti.

Sono inoltre ricomprese le famiglie e i nuclei conviventi con vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi. Hanno priorità le persone in condizione di povertà, non autosufficienza, disabilità fisica, psichica o sensoriale, difficoltà scolastiche o lavorative e soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Per la valutazione delle condizioni di priorità, i comuni applicano criteri omogenei fissati dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.

Piano personalizzato di assistenza

Il piano personalizzato di assistenza è lo strumento centrale della presa in carico. È predisposto dal servizio sociale professionale, d’intesa con il beneficiario, il tutore o i familiari, in collaborazione con le strutture sanitarie competenti.

Il piano indica:

  • obiettivi da raggiungere;
  • tipologia e intensità della risposta assistenziale;
  • prestazioni, cadenza, continuità, durata e costo;
  • figure professionali coinvolte;
  • responsabile del coordinamento;
  • modalità e parametri di valutazione.

In presenza di bisogni complessi, il piano si fonda su valutazione multidimensionale e può essere progressivamente integrato sulla base delle valutazioni espresse dall’assistito e dai familiari.

Politiche per famiglie, minori, donne e soggetti fragili

La legge articola numerose linee di intervento per gruppi sociali specifici.

Per le famiglie e i minori, sono previsti interventi di sostegno alla genitorialità, tutela della gravidanza e della maternità, contrasto al disagio economico, supporto ai nuclei monoparentali, mediazione familiare, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promozione di pari opportunità, sostegno alle adozioni e ai familiari di persone scomparse. Per i minori, la Regione enfatizza prevenzione dell’abbandono, contrasto al bullismo e al cyberbullismo, diritto allo studio, attività educative, affidamento temporaneo e contrasto alla pedopornografia.

Per bambini e adolescenti con disagio psicopatologico, la legge prevede percorsi per rimuovere l’emarginazione, assistenza personale, integrazione con i servizi scolastici e sanitari, centri socio-educativi, comunità alloggio e tutoraggio alle famiglie.

Per le persone con disabilità e disagio psichico, sono previsti interventi di assistenza personale, vita indipendente, laboratori sociali, centri per la vita indipendente, strutture residenziali di tipo familiare per il “dopo di noi” e per la fase del “durante noi”, percorsi di inserimento lavorativo e strutture diurne. È richiamato il diritto al progetto individuale per la piena integrazione.

Per le persone anziane, la disciplina valorizza socializzazione, domiciliarità, dimissioni protette, sostegno alle famiglie, housing/co-housing sociale, protezione degli anziani soli e contrasto all’isolamento.

Per immigrati e minoranze, la legge mira alla rimozione degli ostacoli all’esercizio dei diritti civili e sociali, al sostegno dei minori stranieri non accompagnati, all’inclusione di Rom, Sinti e Camminanti e alla riqualificazione delle aree degradate da insediamenti abusivi.

Per le vittime di violenza e le donne in difficoltà, il sistema integra sostegno materiale, psicologico, legale e abitativo, case rifugio e centri servizi, protezione delle gestanti, misure contro tratta, sfruttamento, mutilazioni genitali femminili, violenza di genere e discriminazioni.

Per le persone sottoposte a provvedimenti penali, si favoriscono reinserimento sociale, abitativo e lavorativo, formazione interna agli istituti penitenziari e collaborazione con il sistema penitenziario e con il garante regionale competente.

Per le persone senza dimora e per le persone con dipendenze, la legge prevede accoglienza, unità mobili, percorsi di autonomia, riabilitazione, contrasto alle dipendenze da alcol, sostanze, gioco d’azzardo e altre dipendenze anche non da sostanze.

Servizi e interventi del sistema integrato

La legge elenca i principali servizi sociali e socio-assistenziali da garantire in modo omogeneo sul territorio regionale:

  • segretariato sociale;
  • servizio sociale professionale;
  • assistenza economica e assegni di cura;
  • assistenza domiciliare, anche integrata;
  • mensa sociale e accoglienza notturna;
  • centri diurni e centri anziani;
  • servizi per la vacanza;
  • pronto intervento sociale;
  • strutture residenziali e semiresidenziali.

L’assistenza economica può essere continuativa, straordinaria o specifica; gli assegni di cura possono assumere forma monetaria o di titolo per acquistare prestazioni da soggetti accreditati. La Giunta regionale deve stabilire criteri e modalità di erogazione.

L’assistenza domiciliare è diretta a persone non autosufficienti o famiglie in difficoltà, con finalità di permanenza al domicilio, e comprende anche il telesoccorso. La normativa riconosce inoltre la figura del caregiver familiare, il suo valore sociale ed economico e prevede forme di sostegno, aggiornamento e tutela assicurativa; le modalità operative sono demandate alla Giunta regionale.

Le strutture residenziali e semiresidenziali erogano prestazioni sulla base del piano personalizzato e possono accogliere anche persone non autosufficienti che non richiedono assistenza infermieristica continuativa. La Giunta può individuare tipologie multiutenza o sperimentali.

Autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture

Le strutture e i servizi del sistema integrato sono sottoposti ad autorizzazione e, per l’accesso ai rapporti con il pubblico, ad accreditamento. L’autorizzazione è rilasciata dai comuni associati o dagli organi di decentramento di Roma Capitale; per l’assistenza domiciliare valgono criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

L’accreditamento presuppone requisiti di qualità ulteriori rispetto all’autorizzazione. È previsto il controllo periodico del mantenimento dei requisiti, almeno con cadenza triennale, e la pubblicazione di elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati, collegati al sistema informativo regionale.

La vigilanza sulle strutture autorizzate avviene secondo la l.r. 41/2003; i comuni effettuano controlli, con collaborazione delle ASL per i profili sanitari. Le violazioni comportano le sanzioni amministrative previste dalla disciplina di settore.

Soggetti istituzionali e ruoli

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, verifica e valutazione, approva il piano sociale regionale, definisce ambiti territoriali ottimali, criteri di autorizzazione e accreditamento, riparto delle risorse, parametri tariffari, monitoraggio e poteri sostitutivi. Cura inoltre la valorizzazione del terzo settore, dell’agricoltura sociale, del turismo sociale e dei beni confiscati alla criminalità.

Le province e la Città metropolitana di Roma Capitale concorrono alla programmazione e gestiscono specifiche funzioni, tra cui l’assistenza ai disabili sensoriali e azioni per l’inclusione dei migranti.

I comuni sono titolari delle funzioni amministrative per l’organizzazione e gestione degli interventi e, di regola, esercitano tali funzioni in forma associata nell’ambito del distretto socio-sanitario. A Roma Capitale si applica una disciplina particolare fondata sugli organi di decentramento previsti dallo Statuto.

Le ASL garantiscono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e quelle socio-sanitarie ad alta integrazione, collaborando con comuni e distretti. Le ASP sono coinvolte nella programmazione e nella realizzazione dei servizi anche tramite utilizzo del patrimonio immobiliare.

Terzo settore, partecipazione e relazioni sindacali

La legge riconosce il ruolo degli enti del terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione dei servizi. Ne individua le principali tipologie, richiedendo agli affidatari il rispetto dei contratti di lavoro, della sicurezza e della clausola sociale.

Sono inoltre previste:

  • consultazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, gestione e valutazione;
  • valorizzazione delle libere forme associative;
  • informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale;
  • coinvolgimento di reti associative di secondo livello, osservatori e consulte.

Organizzazione territoriale: distretto socio-sanitario, organismi di indirizzo e ufficio di piano

Il distretto socio-sanitario è l’ambito territoriale ottimale per la gestione associata dei comuni e per l’integrazione tra servizi sociali e sanitari. La sua individuazione avviene con deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con la rete sanitaria.

Gli organismi di indirizzo e programmazione del distretto approvano il piano sociale di zona, coinvolgono il terzo settore e i sindacati e istituiscono l’ufficio di piano.

L’ufficio di piano è la struttura tecnico-amministrativa che:

  • predispone la proposta di piano sociale di zona;
  • gestisce le risorse distrettuali;
  • cura i rapporti con ASL, Regione, soggetti pubblici e privati;
  • raccoglie e analizza dati e bisogni;
  • supporta la Conferenza locale sociale e sanitaria.

È prevista la possibilità di destinare fino al 5% delle risorse assegnate per i piani di zona alla valorizzazione del personale e al reclutamento, previa autorizzazione regionale.

Programmazione regionale e locale

Il piano sociale regionale è lo strumento di programmazione triennale del sistema integrato, integrato con il piano sanitario regionale e raccordato con le politiche educative, formative, del lavoro, culturali, sportive e abitative. Definisce obiettivi, priorità, servizi essenziali, criteri di accesso, finanziamento, riparto delle risorse, fabbisogno di strutture, formazione degli operatori, sistema informativo e modalità di programmazione partecipata.

Il piano è predisposto dalla Giunta, consultando conferenza socio-sanitaria, Roma Capitale, CAL, terzo settore, famiglie, consulte e sindacati; è approvato dal Consiglio regionale ed è vincolante dopo la pubblicazione sul BUR. Se non è ancora adottato il nuovo piano, resta valido il precedente.

Il piano sociale di zona è la programmazione locale distrettuale, triennale e annualmente aggiornabile. Deve essere coerente con il piano regionale e con la programmazione sanitaria, includere il piano distrettuale per la non autosufficienza, prevedere monitoraggio, criteri di valutazione e modalità di partecipazione degli utenti. È pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali.

Integrazione socio-sanitaria, PUA e budget di salute

La legge disciplina in modo dettagliato l’integrazione tra servizi sociali e sanitari. Le prestazioni socio-sanitarie comprendono attività che richiedono unitariamente interventi sanitari e azioni di protezione sociale.

Per il coordinamento operativo sono previsti:

  • convenzioni o accordi di programma tra ASL e comuni;
  • il Punto unico di accesso (PUA) in ogni ambito territoriale ottimale;
  • la cartella socio-sanitaria informatizzata;
  • l’unità valutativa multidisciplinare per i casi complessi;
  • il budget di salute come insieme di risorse economiche, professionali e umane per progetti personalizzati.

Il PUA orienta l’utenza, agevola l’accesso unitario alle prestazioni, avvia la presa in carico integrata e segnala i casi complessi. La Regione definisce con linee guida organizzazione, dotazione organica e finanziamento del PUA.

La presa in carico integrata si basa sulla valutazione multidimensionale e può comprendere percorsi domiciliari di continuità assistenziale per evitare interruzioni delle cure e ricoveri impropri. La disciplina valorizza anche la corresponsabilità tra enti pubblici, utenti, familiari e terzo settore.

Carta dei servizi, qualità, reclami e tutela degli utenti

La Carta sociale del cittadino, adottata da Roma Capitale e dagli organismi distrettuali dopo l’approvazione del piano di zona, informa l’utenza su obiettivi, servizi, percorsi assistenziali, livelli essenziali e criteri di accesso.

Ogni soggetto gestore deve adottare la carta dei servizi sociali, che costituisce requisito per l’autorizzazione e deve indicare prestazioni, orari, tariffe, compartecipazione, organizzazione interna, procedure di reclamo, risarcimento e standard di qualità.

La legge prevede inoltre:

  • monitoraggio e valutazione della qualità degli interventi;
  • possibilità di reclamo presso il comune e presso l’Ufficio di tutela e garanzia dei diritti degli utenti;
  • istituzione dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali;
  • relazione annuale della Giunta e bilancio sociale triennale;
  • pubblicazione degli atti nella sezione Amministrazione trasparente.

Finanziamento e compartecipazione

Il sistema è finanziato dai comuni, con concorso di risorse regionali, statali ed europee, oltre che dal fondo sanitario regionale per le attività integrate socio-sanitarie. Il comune capofila gestisce le quote finanziarie previste nei piani di zona e cura la rendicontazione.

È previsto un meccanismo di rendicontazione dei distretti socio-sanitari entro il 31 marzo dell’anno successivo e pubblicazione della relazione entro il 30 aprile; l’eventuale differenza tra assegnato e rendicontato costituisce anticipo sulla quota dell’anno successivo.

La compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni è determinata sulla base dell’ISEE; per alcune prestazioni la Regione può aggiungere ulteriori criteri, come il quoziente familiare.

Disposizioni finali, abrogazioni e profili temporali

La legge contiene una clausola valutativa annuale e triennale, prevede il potere sostitutivo regionale in caso di inattività degli enti locali e stabilisce che il benessere della persona e della sua rete familiare è il criterio di interpretazione della normativa.

Sono inoltre presenti ampie modifiche alla l.r. 41/2003 e alla l.r. 18/1994, oltre a una disciplina transitoria in attesa del primo piano sociale regionale.

Il testo abroga una serie di norme regionali precedenti in materia di servizi sociali, autorizzazione delle strutture e antiviolenza. La legge, nel suo impianto originario del 2016, è ancora il riferimento normativo principale del sistema sociale laziale, ma alcune disposizioni sono state nel tempo aggiornate o parzialmente abrogate; alcune previsioni hanno ormai un rilievo soprattutto organizzativo e di programmazione di lungo periodo, mentre altre restano operative per la gestione corrente dei servizi sociali regionali.

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