Cassazione Civile, Ordinanza n. 12744/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un compendio industriale frazionato in seguito a una vendita e successiva operazione di leasing/riscatto. La società oggi ricorrente sosteneva di aver acquistato e poi posseduto in modo tale da usucapire abbreviatamente un'area scoperta del complesso, chiedendo anche l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali altrui e la rimozione di opere (due porte e un pozzo). Le controparti, resistendo e proponendo riconvenzionali, rivendicavano invece l'esistenza di servitù a loro favore: una servitù di captazione dell'acqua dal pozzo e una servitù di passaggio pedonale e carrabile, in via principale per destinazione del padre di famiglia e, in subordine, coattivamente per interclusione o insufficienza dell'accesso. In appello, la Corte territoriale aveva riconosciuto la servitù di captazione dell'acqua per destinazione del padre di famiglia e, con sentenza definitiva, aveva costituito la servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c. La ricorrente principale ha censurato: 1) la violazione degli artt. 1051, 1052 e 1062 c.c. per avere la Corte d'appello costituito la servitù di passaggio senza accertare anche l'impossibilità di ampliare l'accesso già esistente; 2) il travisamento della prova e la violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto alla datazione e alla natura del pozzo, sostenendo che la Corte avesse mal percepito le prove; 3) la falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 c.c. e la motivazione apparente sulla servitù di captazione dell'acqua, perché le opere non sarebbero state apparenti. La resistente, con ricorso incidentale condizionato, ha a sua volta sostenuto che, qualora venisse accolto il primo motivo del ricorso principale, la Corte avrebbe dovuto riesaminare i presupposti della servitù di passaggio e, soprattutto, ha lamentato che la Corte d'appello avesse dichiarato inammissibile il suo motivo relativo alla negazione della usucapione abbreviata dell'area scoperta, benché tale questione fosse decisiva per escludere gli effetti liberatori del titolo originario e quindi la compatibilità con le servitù rivendicate.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'applicare l'art. 1052 c.c. perché, per la costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore di fondo non intercluso, non basta verificare l'esigenza industriale del passaggio e l'insufficienza dell'accesso esistente: occorre anche accertare l'impossibilità di ampliare il passaggio già esistente, accertamento che mancava. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, perché diretti a una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, eccedendo i limiti del giudizio di legittimità; in particolare, ha escluso la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. come mera critica alla valutazione delle prove e ha ritenuto non apparente la motivazione sulla servitù di captazione dell'acqua. Ha poi esaminato il ricorso incidentale condizionato: ha dichiarato assorbito il primo motivo nella parte che riproponeva la questione della servitù di passaggio ex art. 1052 c.c., mentre lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova valutazione dei fatti ai fini dell'art. 1051 e dell'art. 1062 c.c.; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di appello della Newsea sull'assenza di usucapione abbreviata, benché la società avesse interesse a contestarla perché il titolo originario avrebbe inciso sulla possibilità di riconoscere servitù per destinazione del padre di famiglia. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
Richiamato come disciplina della servitù coattiva di passaggio e come parametro distinto rispetto all'art. 1052 c.c.; la Corte distingue i presupposti dell'interclusione totale da quelli del fondo non intercluso.
art. 1052 c.c.
Per la costituzione coattiva della servitù di passaggio a favore di fondo non intercluso occorre accertare non solo l'insufficienza dell'accesso esistente rispetto ai bisogni del fondo, ma anche l'impossibilità di ampliare il passaggio già esistente.
art. 1062 c.c.
Richiamato in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia; per la sua configurabilità occorre la permanenza e visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù.
art. 1061 c.c.
Citatato come norma sui requisiti di apparenza delle servitù; la Corte esclude che la censura sulla servitù di captazione dell'acqua possa risolversi in una rivalutazione del merito.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente incidentale in relazione all'interesse ad impugnare; la Corte riconosce che la Newsea aveva interesse a contestare l'usucapione abbreviata perché incideva sulla compatibilità con le servitù rivendicate.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non se si contesta la diversa forza persuasiva attribuita alle prove.
art. 116 c.p.c.
La valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che esso riguarda l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per travisamento della prova e per apparente motivazione, ma il motivo è inammissibile quando mira in realtà a rivalutare il merito.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata e all'istanza di decisione della parte ricorrente.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memorie prima della camera di consiglio.
art. 111 c.p.c.
Richiamato per la successione nel processo della società subentrante nel rapporto sostanziale.
Massime di principio
- Per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso non è sufficiente che il passaggio esistente sia inadeguato ai bisogni del fondo: il giudice deve accertare anche l'impossibilità di ampliare quel passaggio.
- La censura di violazione di legge per erronea sussunzione è ammissibile quando presuppone fermo l'accertamento di fatto del giudice di merito e contesta soltanto la regola astratta applicata; non quando tende a una nuova ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione delle prove testimoniali o della CTU; la critica alla forza persuasiva delle prove attiene al merito e non integra violazione dell'art. 115 c.p.c.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede opere permanenti e visibili destinate in modo inequivoco all'esercizio della servitù; la motivazione che dia conto di tali elementi, anche sinteticamente, non è apparente.
- L'interesse a impugnare sussiste quando la decisione contestata incide in modo potenzialmente sfavorevole sulla posizione giuridica della parte, anche se il giudice di merito ha ritenuto la questione assorbita o ininfluente in modo erroneo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12639/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12641/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12644/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12646/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12649/2025 del 13/05/2025
- ordinanza_civile · 13 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 12650/2025 del 13/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →