Regolamento (UE) 2021/101
Regolamento (UE) 2021/101 del Consiglio del 25 gennaio 2021 che istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e che abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il nuovo programma pluriennale dell’Unione per sostenere la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania nel settennio 2021-2027, con una dotazione di 552 milioni di EUR. Il sostegno si concentra sulle attività più rilevanti per la sicurezza, sulla gestione dei rifiuti e sulla diffusione delle conoscenze acquisite a livello UE. Sono inoltre disciplinati cofinanziamento, programmazione, monitoraggio, valutazione, controlli e abrogazione del precedente regolamento del 2013.
Istituisce il programma UE di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale di Ignalina in Lituania per il periodo 2021-2027 e abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania, con riferimento alle attività finanziate dall’Unione nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Riguarda la Lituania, la Commissione europea, i destinatari dei fondi UE e gli organismi coinvolti nell’esecuzione diretta o indiretta; si applicano il regolamento finanziario e le norme UE in materia di sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi, tutela degli interessi finanziari dell’Unione e procedure di comitato. Restano fuori dal finanziamento lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico profondo e la preparazione dello stesso.
Programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale di Ignalina
Il regolamento istituisce il nuovo programma UE di assistenza alla disattivazione della centrale nucleare di Ignalina in Lituania per il periodo 1o gennaio 2021 - 31 dicembre 2027. La disciplina si colloca nel quadro degli impegni assunti dalla Lituania con il protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione, che prevedevano la chiusura delle unità 1 e 2 entro il 2004 e il 2009 e la successiva disattivazione.
Il legislatore evidenzia che, nonostante i progressi già compiuti, restano ulteriori esigenze finanziarie e operative per ridurre il rischio radiologico e completare in sicurezza il processo. Il regolamento si coordina con la normativa UE in materia di sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi e tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il programma prosegue il sostegno finanziario dell’Unione a fronte di un onere eccezionale per la Lituania, connesso alla chiusura prematura di due reattori RBMK da 1 500 MW di origine sovietica. Il testo richiama espressamente la direttiva 2009/71/Euratom sulla sicurezza nucleare e la direttiva 2011/70/Euratom sulla gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, precisando che la responsabilità ultima della gestione sicura resta in capo agli Stati membri.
Il regolamento è anche impostato in chiave di bilancio e controllo: richiama il regolamento finanziario, le regole antifrode e gli strumenti di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, incluso il ruolo di OLAF e della Procura europea (EPPO).
Ambito di applicazione
L’articolo 1 istituisce il programma per il periodo 2021-2027 e ne definisce gli elementi essenziali: obiettivi, bilancio, metodi di esecuzione e forme di finanziamento. L’ambito materiale riguarda le attività di disattivazione della centrale di Ignalina e le attività di supporto correlate, comprese quelle tecniche, amministrative e di diffusione delle conoscenze.
Sono destinatari del quadro regolatorio la Lituania, la Commissione, il JRC per la diffusione delle conoscenze e, più in generale, i soggetti che ricevono o gestiscono fondi UE nel contesto del programma. Restano esclusi dalla dotazione finanziaria lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico profondo e la preparazione di tale deposito.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce in modo funzionale la "disattivazione" come insieme di misure amministrative e tecniche finalizzate a rimuovere, totalmente o parzialmente, i controlli regolamentari su un impianto nucleare, assicurando la protezione di lungo termine di popolazione e ambiente.
Il "piano di disattivazione" è il documento centrale di programmazione, elaborato dal titolare della licenza di esercizio, che deve contenere:
- strategia di disattivazione;
- calendario, tipo e sequenza delle attività;
- strategia di gestione dei rifiuti, incluso il rilascio incondizionato;
- stadio finale proposto;
- stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- periodo interessato;
- stima dei costi;
- obiettivi, risultati attesi, target intermedi, scadenze e indicatori di performance.
Tale piano si riflette nei programmi di lavoro pluriennali ed è il riferimento per sorveglianza e valutazione.
Obiettivi del programma
L’articolo 3 individua un obiettivo generale e uno specifico. L’obiettivo generale è assistere la Lituania nell’attuazione della disattivazione, con particolare attenzione alle sfide di sicurezza e alla produzione/condivisione di conoscenze sul processo e sulla gestione dei rifiuti radioattivi.
L’obiettivo specifico è più operativo: smantellare e decontaminare attrezzature e pozzi dei reattori, gestire i rifiuti radioattivi generati e continuare la gestione sicura della disattivazione e dei rifiuti preesistenti. L’allegato I dettaglia ulteriormente le finalità e consente alla Commissione di aggiornare l’allegato con atti di esecuzione.
Dotazione finanziaria, cofinanziamento e spese ammissibili
L’articolo 4 fissa la dotazione complessiva a 552 000 000 EUR a prezzi correnti. La dotazione può coprire anche spese di assistenza tecnica e amministrativa, incluse preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e sistemi informatici istituzionali, purché documentate.
L’articolo 8 stabilisce il tasso massimo di cofinanziamento UE all’86 % dei costi ammissibili. La parte residua resta a carico della Lituania e di altre fonti di finanziamento. Le attività di diffusione delle conoscenze di cui all’articolo 5 sono invece finanziate dall’Unione al 100 %.
Esecuzione del programma e programma di lavoro pluriennale
Il programma è attuato in gestione diretta o indiretta, secondo il regolamento finanziario, e le risorse UE possono assumere qualsiasi forma prevista da tale regolamento. La programmazione operativa avviene mediante un programma di lavoro pluriennale ai sensi dell’articolo 110 del regolamento finanziario.
Il programma di lavoro deve:
- riflettere il piano di disattivazione;
- specificare stato attuale, obiettivi e risultati attesi;
- indicare gli indicatori di performance;
- definire il calendario di utilizzo dei fondi;
- disciplinare la diffusione delle conoscenze.
Sorveglianza, indicatori e valutazione
La sorveglianza si fonda sugli indicatori elencati nell’allegato II e su un sistema di rendicontazione che garantisca raccolta dati efficiente, efficace e tempestiva. I destinatari dei finanziamenti, e se del caso gli Stati membri, sono soggetti a obblighi di reporting proporzionati ai costi e ai rischi del programma.
La Commissione presenta ogni anno una relazione sui progressi, comprendente anche la percentuale di attività affidate tramite gara d’appalto. È prevista una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di applicazione e una valutazione finale entro cinque anni dalla fine del periodo stesso; la valutazione intermedia può condurre a modifiche del programma di lavoro pluriennale.
Contenuto operativo degli obiettivi tecnici
L’allegato I articola il programma in sei voci principali:
- P.0 organizzazione delle attività dell’impresa;
- P.1 preparazione della disattivazione;
- P.2 smantellamento/demolizione dell’impianto e ripristino del sito;
- P.3 gestione del combustibile nucleare esaurito;
- P.4 gestione dei rifiuti;
- P.5 programma post-esercizio.
Le priorità principali per il periodo 2021-2027 riguardano P.1, P.2 e P.4; lo smantellamento dei noccioli dei reattori rientra in P.2. Le attività di P.0 e P.5 sono di supporto, mentre P.3 copre la gestione del combustibile esaurito.
Tra gli obiettivi operativi figurano, in particolare:
- smantellamento e decontaminazione delle zone superiori e inferiori e delle attrezzature dei pozzi dei reattori;
- concezione dello smantellamento e della decontaminazione delle zone centrali dei pozzi dei reattori (noccioli di grafite), da raggiungere entro il 2027;
- gestione sicura dei rifiuti di disattivazione e dei rifiuti preesistenti fino allo stoccaggio temporaneo o allo smaltimento;
- attuazione del programma di demolizione degli edifici;
- ottenimento della licenza di disattivazione una volta completato lo scarico del combustibile nelle unità 1 e 2;
- declassamento dei rischi radiologici.
L’allegato II limita gli indicatori di performance a due aree principali: quantità e tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in sicurezza, e quantità e tipo di materiali rimossi nello smantellamento e decontaminazione, con obiettivi annuali e target intermedi.
Diffusione delle conoscenze e ruolo del JRC
Una componente distinta del programma è la diffusione, a livello UE, delle conoscenze acquisite nell’attuazione. Il JRC coordina la strutturazione e la diffusione delle conoscenze presso gli Stati membri, e finanzia le relative attività nell’ambito del proprio programma di disattivazione e gestione dei rifiuti.
Le attività possono comprendere:
- creazione di contatti e scambi tra portatori di interessi UE;
- documentazione delle conoscenze esplicite;
- trasferimenti di conoscenze su governance, migliori pratiche, sfide tecnologiche e processi di disattivazione;
- sviluppo di sinergie a livello dell’Unione.
Queste attività sono finanziate al 100 % dei costi ammissibili e i progressi sono misurati tramite indicatori specifici del programma di lavoro del JRC.
Controlli, antifrode e tutela degli interessi finanziari
Il regolamento richiama espressamente gli strumenti di tutela del bilancio UE e degli interessi finanziari dell’Unione. OLAF conserva i propri poteri di indagine amministrativa, inclusi controlli e verifiche sul posto; la EPPO può indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei limiti della normativa applicabile.
I beneficiari dei fondi UE devono cooperare pienamente con Commissione, OLAF, Corte dei conti e, ove applicabile, EPPO, concedendo i diritti e l’accesso necessari anche ai terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi.
Comitologia, informazione e trasparenza
La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; per gli atti di esecuzione si applica la procedura d’esame. In materia di trasparenza, i beneficiari devono indicare l’origine dei fondi UE e garantirne la visibilità, mentre la Commissione deve realizzare attività di informazione e comunicazione sul programma e sui risultati raggiunti.
Abrogazione, transizione ed entrata in vigore
Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013. Tuttavia, le attività avviate sotto il precedente regime continuano a essere disciplinate da quest’ultimo fino alla loro chiusura, così da evitare vuoti normativi nella transizione.
La dotazione può finanziare anche i costi necessari a gestire il passaggio tra i due regimi e, se occorre, possono essere iscritti in bilancio dopo il 2027 stanziamenti per completare attività non concluse entro il 31 dicembre 2027. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2021.
Disposizioni principali
Istituzione del programma e periodo di applicazione
L’articolo 1 istituisce il programma di assistenza alla disattivazione nucleare della centrale di Ignalina in Lituania per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 e ne definisce oggetto, bilancio, metodi di esecuzione e forme di finanziamento.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, la nozione di "disattivazione" come insieme di misure amministrative e tecniche dirette a eliminare in tutto o in parte i controlli regolamentari e a garantire la protezione a lungo termine di popolazione e ambiente, e il "piano di disattivazione" come il documento tecnico-programmatico che contiene strategia, calendario, sequenza delle attività, gestione dei rifiuti, stadio finale, costi, obiettivi, target intermedi, scadenze e indicatori di performance.
Obiettivi del programma
L’articolo 3 individua l’obiettivo generale di assistere la Lituania nella disattivazione della centrale, con attenzione alle sfide di sicurezza e alla creazione di conoscenze sul processo di disattivazione e sulla gestione dei rifiuti radioattivi. L’obiettivo specifico è smantellare e decontaminare attrezzature e pozzi dei reattori, gestire i rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione e continuare la gestione sicura della disattivazione e dei rifiuti preesistenti. L’allegato I dettaglia gli obiettivi operativi e la Commissione può modificare l’allegato I con atti di esecuzione.
Dotazione finanziaria e spese ammissibili
L’articolo 4 fissa la dotazione finanziaria complessiva a 552 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. La dotazione può coprire anche spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie all’attuazione, incluse preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e sistemi informatici istituzionali, purché documentate; gli impegni pluriennali possono essere ripartiti in frazioni annue.
Diffusione delle conoscenze
L’articolo 5 prevede che le conoscenze create nell’attuazione del programma siano diffuse a livello dell’Unione. Le relative attività sono finanziate nell’ambito del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC di cui al regolamento (Euratom) 2021/100, con coordinamento del JRC; le modalità di diffusione sono definite nel programma di lavoro pluriennale.
Esecuzione e forme di finanziamento
L’articolo 6 prevede che il programma sia attuato in gestione diretta o indiretta secondo il regolamento finanziario e che i finanziamenti UE possano essere erogati in tutte le forme previste da tale regolamento.
Ammissibilità e tasso di cofinanziamento
L’articolo 7 limita l’ammissibilità alle attività volte ad attuare gli obiettivi dell’articolo 3. L’articolo 8 stabilisce un tasso massimo di cofinanziamento UE pari all’86 % dei costi ammissibili, con la restante parte a carico della Lituania e di altre fonti; le attività di diffusione delle conoscenze sono finanziate al 100 %.
Programmazione tramite programma di lavoro pluriennale
L’articolo 9 prevede l’attuazione mediante un programma di lavoro pluriennale adottato secondo la procedura di comitato; tale programma riflette il piano di disattivazione e specifica stato attuale, obiettivi, risultati attesi, indicatori, calendario di utilizzo dei fondi e dettagli sulla diffusione delle conoscenze.
Sorveglianza, rendicontazione e relazione annuale
L’articolo 10 richiama gli indicatori dell’allegato II e impone un sistema di rendicontazione efficiente e tempestivo, con obblighi proporzionati per destinatari e, se del caso, Stati membri. La Commissione redige ogni anno una relazione sui progressi, inclusa la percentuale di attività risultanti da gare d’appalto, da trasmettere a Parlamento europeo e Consiglio.
Valutazioni
L’articolo 11 impone una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e una valutazione finale entro cinque anni dalla fine di tale periodo; la Commissione comunica le conclusioni, con proprie osservazioni, a Parlamento europeo e Consiglio. La valutazione intermedia può portare alla modifica del programma di lavoro pluriennale.
Audit e controllo dei fondi
L’articolo 12 stabilisce che gli audit sull’uso dei contributi UE e nazionali costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
Comitologia
L’articolo 13 attribuisce alla Commissione l’assistenza di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi previsti si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 5 di tale regolamento, anche con procedura scritta.
Informazione, comunicazione e pubblicità
L’articolo 14 impone ai beneficiari di rendere nota l’origine dei fondi UE e di garantirne la visibilità; la Commissione deve realizzare azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle attività e sui risultati.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 15 abroga il regolamento (UE) n. 1369/2013. L’articolo 16 dispone che le attività avviate ai sensi del regolamento abrogato restano disciplinate da quest’ultimo fino alla loro chiusura; la dotazione può coprire i costi di transizione e, se necessario, possono essere iscritti stanziamenti dopo il 2027 per completare attività non concluse entro il 31 dicembre 2027.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 17 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 1o gennaio 2021; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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