Regolamento (UE) 2021/732
Regolamento delegato (UE) 2021/732 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione per quanto riguarda il contenuto del fascicolo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il diritto di essere sentiti sulle decisioni provvisorie e il deposito delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2021/732 aggiorna il quadro procedurale applicabile alle sanzioni che l’AESFEM può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni. L’intervento recepisce le modifiche introdotte nel regolamento EMIR dal regolamento (UE) 2019/834, rafforzando la trasparenza del fascicolo istruttorio, disciplinando il contraddittorio sulle decisioni provvisorie e specificando la gestione contabile delle somme riscosse. Le nuove regole bilanciano l’efficacia dell’azione urgente dell’AESFEM con la tutela dei diritti di difesa delle persone oggetto di indagine.
Modifica le norme procedurali del regolamento delegato (UE) n. 667/2014 sul procedimento sanzionatorio dell’AESFEM nei confronti dei repertori di dati sulle negoziazioni, in particolare su fascicolo istruttorio, decisioni provvisorie, diritto di essere sentiti e deposito delle sanzioni pecuniarie.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM/ESMA) relativi all’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento nei confronti dei repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/834. Incide esclusivamente sulle regole procedurali e sui diritti di difesa nelle indagini e nei procedimenti sanzionatori; si applica negli Stati membri e nel SEE in quanto atto rilevante ai fini del SEE. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 667/2014 in materia di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni
Il regolamento delegato (UE) 2021/732 interviene sul regolamento delegato (UE) n. 667/2014, che disciplina le norme procedurali relative all’imposizione di sanzioni da parte dell’AESFEM ai repertori di dati sulle negoziazioni. L’obiettivo è allineare la disciplina procedurale alle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 648/2012 dal regolamento (UE) 2019/834, con particolare riguardo ai diritti di difesa, alle decisioni provvisorie e alla gestione delle somme riscosse a titolo sanzionatorio.
Contesto e finalità
La Commissione evidenzia l’esigenza di garantire maggiore trasparenza tra l’AESFEM e il funzionario incaricato delle indagini, nonché di preservare l’efficacia dei poteri di vigilanza e di intervento urgente dell’Autorità. Al tempo stesso, il regolamento mira a salvaguardare i diritti di difesa delle persone sottoposte a indagine, prevedendo momenti specifici di accesso al fascicolo e di audizione dopo l’adozione di misure provvisorie.
Contenuto del fascicolo trasmesso all’AESFEM
L’articolo 3 del regolamento delegato n. 667/2014 è riscritto per definire in modo più puntuale il contenuto del fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all’AESFEM. Il fascicolo deve comprendere:
- la sintesi dei risultati e la copia della sintesi notificata alla persona oggetto delle indagini;
- le osservazioni scritte presentate dalla persona oggetto delle indagini;
- il verbale di eventuali audizioni.
Questa precisazione risponde all’esigenza di assicurare che l’AESFEM disponga di tutti gli elementi rilevanti per la decisione finale e che il procedimento sia sufficientemente trasparente.
Decisioni provvisorie e diritto di essere ascoltati
È introdotto il nuovo articolo 3 bis, dedicato alla procedura applicabile quando l’AESFEM adotta decisioni provvisorie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.
In questa fase:
- il funzionario trasmette il fascicolo con i risultati all’AESFEM e informa immediatamente la persona oggetto delle indagini dei risultati stessi;
- la persona non può, in tale momento, trasmettere osservazioni preventive;
- la sintesi dei risultati deve indicare i fatti che possono integrare una o più violazioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 648/2012, comprese eventuali circostanze aggravanti o attenuanti;
- su richiesta, la persona oggetto dell’indagine può accedere al fascicolo.
Se l’AESFEM ritiene che i fatti descritti non costituiscano una violazione, chiude l’indagine e notifica tale decisione. Se invece accerta una o più violazioni e adotta una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), deve notificare immediatamente la decisione alla persona interessata, fissare un termine ragionevole per osservazioni scritte e, su richiesta, concedere l’accesso al fascicolo.
L’AESFEM può inoltre invitare le persone oggetto delle indagini a un’audizione; queste possono farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata dall’AESFEM. Le audizioni non sono pubbliche. La decisione definitiva deve essere adottata quanto prima possibile dopo l’audizione e, se non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima si considera abrogata.
Deposito delle sanzioni e separazione contabile
L’articolo 8 è modificato per disciplinare il trattamento degli importi riscossi dall’AESFEM a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Tali importi restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino a quando le sanzioni non diventano definitive.
Se l’AESFEM riscuote contemporaneamente più sanzioni, il contabile deve garantirne il deposito in conti o sottoconti separati, così da assicurare la tracciabilità di ciascuna posizione fino alla definitività della decisione. Inoltre, gli importi pagati non devono essere iscritti nel bilancio dell’AESFEM né registrati come disponibilità di bilancio.
Rendicontazione alla Commissione
Il regolamento precisa anche un obbligo di informativa periodica: il contabile dell’AESFEM deve riferire all’ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea circa gli importi delle sanzioni imposte e il loro stato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del fascicolo istruttorio
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 667/2014 è sostituito per precisare che il fascicolo completo trasmesso dal funzionario incaricato delle indagini all’AESFEM deve includere: la sintesi dei risultati e la copia della sintesi notificata alla persona oggetto delle indagini; le osservazioni scritte presentate da tale persona; il verbale di eventuali audizioni.
Procedura per le decisioni provvisorie
È inserito l’articolo 3 bis, che disciplina il diritto di essere ascoltati in caso di decisioni provvisorie adottate dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012. In tale fase la persona oggetto delle indagini non può presentare osservazioni prima della trasmissione del fascicolo all’AESFEM; può però ottenere accesso al fascicolo su richiesta. Se l’AESFEM ritiene che i fatti non costituiscano violazione, chiude l’indagine. Se adotta una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, lettere a), c) e d), fissa un termine ragionevole per osservazioni scritte, può convocare un’audizione non pubblica e consente l’assistenza di un legale o altra persona qualificata accettata dall’AESFEM. La decisione definitiva deve essere adottata quanto prima possibile dopo l’ascolto; se non conferma la decisione provvisoria, questa si considera abrogata.
Deposito e tracciabilità delle sanzioni riscosse
L’articolo 8 è modificato per stabilire che gli importi riscossi dall’AESFEM a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento restano su un conto fruttifero aperto dal contabile dell’AESFEM fino a quando le sanzioni diventano definitive. Se sono riscosse più sanzioni in parallelo, gli importi devono essere depositati in conti o sottoconti separati; tali importi non sono iscritti nel bilancio dell’AESFEM né registrati come disponibilità di bilancio.
Obblighi di rendicontazione contabile
Il contabile dell’AESFEM deve riferire periodicamente all’ordinatore della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali della Commissione europea sugli importi delle sanzioni imposte e sulla relativa situazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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