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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/100

Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio del 25 gennaio 2021 che istituisce un programma di finanziamento specificoper la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi,e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013

Normativa europea32021R0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un programma finanziario specifico Euratom per il periodo 2021-2027 destinato a sostenere la disattivazione di impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi in Bulgaria, Slovacchia e presso i siti del JRC. La disciplina combina obiettivi di sicurezza, completamento tecnico delle attività di smantellamento e decontaminazione, cofinanziamento tra Unione e Stati membri, nonché diffusione delle conoscenze a livello UE. Sono previsti strumenti di programmazione pluriennale, monitoraggio, valutazione, audit e una governance affidata alla Commissione con comitato di assistenza.

Istituisce un programma UE/Euratom 2021-2027 per finanziare la disattivazione di impianti nucleari in Bulgaria e Slovacchia e la disattivazione/gestione dei rifiuti radioattivi degli impianti della Commissione presso il JRC, abrogando il regolamento (Euratom) n. 1368/2013.

Ambito di applicazione

Si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 alle attività di disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi relative: (i) alle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria; (ii) alle unità 1-2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia; (iii) agli impianti nucleari della Commissione nei siti JRC-Geel (Belgio), JRC-Karlsruhe (Germania), JRC-Ispra (Italia) e JRC-Petten (Paesi Bassi). È finanziata l’attuazione delle attività previste nei rispettivi piani di disattivazione e, per il JRC, la gestione sicura di combustibile esaurito, materiali nucleari e rifiuti radioattivi, nonché la diffusione delle conoscenze. Sono esclusi, per Kozloduy e Bohunice, lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in un deposito geologico di profondità e la relativa preparazione dalla dotazione finanziaria di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Il trasferimento di responsabilità dal JRC allo Stato membro ospitante non è imposto ed è possibile solo sulla base di accordo bilaterale reciproco. Il regolamento lascia impregiudicate le eventuali procedure in materia di aiuti di Stato ex articoli 107 e 108 TFUE.

Regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio - programma di finanziamento per la disattivazione nucleare e la gestione dei rifiuti radioattivi

Il regolamento istituisce, per il periodo 2021-2027, un programma Euratom specifico di sostegno finanziario alla disattivazione nucleare e alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi. La finalità è ridurre i rischi radiologici residui, garantire la sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente e creare valore aggiunto a livello di Unione attraverso la diffusione delle conoscenze e delle esperienze maturate.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che la disattivazione nucleare contribuisce a un'Europa più sicura e che un programma finanziario mirato può fungere da riferimento nell'Unione per la gestione delle questioni tecnologiche connesse allo smantellamento. Il regolamento si colloca nel quadro delle responsabilità primarie degli Stati membri in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, come ribadito dalla direttiva 2011/70/Euratom, e richiama anche la direttiva 2009/71/Euratom sulla sicurezza nucleare.

Ambito materiale e soggettivo

Il programma riguarda tre blocchi di attività: la disattivazione delle unità 1-4 della centrale di Kozloduy in Bulgaria, la disattivazione delle unità 1-2 della centrale di Bohunice V1 in Slovacchia e la disattivazione/gestione dei rifiuti degli impianti nucleari della Commissione presso i siti JRC di Geel, Karlsruhe, Ispra e Petten. Il finanziamento è ancorato ai rispettivi piani di disattivazione, elaborati dal titolare della licenza, e ai programmi di lavoro pluriennali che ne riflettono contenuti, obiettivi, indicatori e calendario.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 definisce la disattivazione come l'insieme di misure amministrative e tecniche che consentono di eliminare parte o tutti i controlli regolamentari su un impianto nucleare e di assicurare la protezione a lungo termine della popolazione e dell'ambiente. Il piano di disattivazione deve contenere strategia, sequenza e calendario delle attività, gestione dei rifiuti, stadio finale proposto, stime di costo, obiettivi, target intermedi, scadenze e indicatori di performance, inclusi, se del caso, indicatori basati sul valore acquisito.

Obiettivi del programma

L'obiettivo generale è finanziare la disattivazione e la gestione dei rifiuti in funzione delle esigenze individuate nei piani di disattivazione. Per Kozloduy e Bohunice, il regolamento punta a smantellamento e decontaminazione, gestione sicura dei rifiuti e progressiva riduzione dei rischi radiologici; gli allegati indicano che lo svincolo regolamentare completo è atteso entro il 2030 per Kozloduy e entro il 2025 per Bohunice.

Per il JRC, il programma sostiene la disattivazione degli impianti secondo il diritto nazionale dello Stato membro ospitante, la gestione sicura di combustibile esaurito, materiale nucleare e rifiuti radioattivi e, se del caso, l'elaborazione di opzioni per un trasferimento volontario delle responsabilità allo Stato ospitante. Il trasferimento non è imposto e richiede un accordo bilaterale reciproco; in tale ipotesi i costi devono restare a carico dell'Unione e conformi alla direttiva 2011/70/Euratom.

Dotazione finanziaria e cofinanziamento

La dotazione complessiva è fissata in 466.000.000 EUR a prezzi correnti. Di questi, 63.000.000 EUR sono destinati a Kozloduy, 55.000.000 EUR a Bohunice e 348.000.000 EUR al programma JRC, comprensivo delle attività di diffusione delle conoscenze. Il cofinanziamento massimo dell'UE è del 50% per i programmi Kozloduy e Bohunice, mentre la parte residua è a carico della Bulgaria e della Slovacchia; le attività di diffusione delle conoscenze sono finanziate al 100% dall'Unione.

È prevista una certa flessibilità mediante ridistribuzione dei fondi tra le attività, ma solo dopo le valutazioni intermedie e finali e in coerenza con il regolamento finanziario, con priorità alle attività che affrontano le sfide di sicurezza più rilevanti. La dotazione può coprire anche costi di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e sistemi informatici.

Attuazione, ammissibilità e programmi di lavoro

Il programma è attuato in gestione diretta o indiretta ai sensi del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046. Sono ammissibili solo le attività necessarie a realizzare gli obiettivi dell'articolo 3.

I programmi Kozloduy e Bohunice sono implementati tramite programmi di lavoro pluriennali adottati secondo la procedura di comitologia dell'articolo 13; il programma JRC segue la decisione 96/282/Euratom. I programmi di lavoro devono tradurre i piani di disattivazione in obiettivi operativi, risultati attesi, indicatori di performance, calendario di spesa e modalità di diffusione delle conoscenze.

Diffusione delle conoscenze e valore aggiunto UE

Un tratto caratterizzante del regolamento è la dimensione di knowledge sharing. Le conoscenze generate devono essere diffuse a livello dell'Unione; il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione verso gli Stati membri. Gli allegati precisano che l'obiettivo comprende contatti e scambi tra portatori di interessi, documentazione delle conoscenze esplicite e trasferimenti multilaterali su governance della disattivazione, gestione dei rifiuti, migliori pratiche, sfide tecnologiche e processi operativi e organizzativi.

Per i programmi Kozloduy e Bohunice tali attività sono finanziabili al 100% e sono misurate in base al numero di prodotti della conoscenza creati e alla loro diffusione. Per il programma JRC la diffusione si integra con la strategia di disattivazione e con eventuali interlocuzioni con gli Stati membri ospitanti.

Monitoraggio, indicatori, valutazione e audit

Il regolamento prevede un sistema di rendicontazione basato su indicatori di cui all'allegato IV, relativi in particolare a quantità e tipo di rifiuti stoccati o smaltiti in sicurezza e a quantità e tipo di materiali rimossi. La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sui progressi al Parlamento europeo e al Consiglio, includendo anche la percentuale di attività risultanti da gare d'appalto.

È prevista una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall'inizio del periodo di applicazione e una valutazione finale non oltre cinque anni dopo la fine del periodo stesso. Gli audit sul contributo UE e nazionale sono parte della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Governance, controllo e trasparenza

La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il regolamento richiama inoltre gli strumenti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione: OLAF, EPPO, i regolamenti antifrode e l'obbligo dei beneficiari di cooperare pienamente e garantire accesso alle istituzioni e agli organismi competenti.

Sul piano della trasparenza, i beneficiari devono rendere visibile l'origine dei fondi UE; la Commissione deve svolgere attività di informazione e comunicazione sul programma e sui risultati conseguiti.

Abrogazione e disciplina transitoria

Il regolamento abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013, ma senza interrompere le attività già avviate sotto quel regime, che continuano ad applicarsi fino alla loro chiusura. Sono inoltre ammesse spese di assistenza tecnica e amministrativa per la transizione tra i programmi precedenti e il nuovo quadro, e, se necessario, stanziamenti post-2027 per completare le attività non concluse entro il 31 dicembre 2027.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile dal 1° gennaio 2021. Come atto Euratom, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Istituzione del programma e periodo di applicazione

L'articolo 1 istituisce il programma di finanziamento specifico per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2027. Il programma sostiene la disattivazione sicura delle unità 1-4 di Kozloduy e 1-2 di Bohunice V1, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi, e la disattivazione/gestione dei rifiuti degli impianti della Commissione presso i siti JRC indicati. Lo stesso articolo definisce inoltre oggetto, obiettivi, bilancio, metodi di attuazione e forme di finanziamento.

Definizioni chiave e struttura dei sottoprogrammi

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, 'disattivazione', 'piano di disattivazione', 'programma Kozloduy', 'programma Bohunice' e 'programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del JRC'. Le definizioni sono centrali perché il finanziamento è ancorato ai piani di disattivazione elaborati dal titolare della licenza e riflessi nei programmi di lavoro pluriennali.

Obiettivi generali e specifici

L'articolo 3 stabilisce che l'obiettivo generale è finanziare la disattivazione e la gestione dei rifiuti in funzione delle esigenze individuate nei piani di disattivazione. Per Kozloduy e Bohunice, gli obiettivi specifici includono smantellamento e decontaminazione, gestione sicura dei rifiuti e riduzione dei rischi radiologici, con completamento previsto entro la fine del 2030 per Kozloduy e nel 2025 per Bohunice. Per il JRC, il regolamento prevede disattivazione secondo il diritto nazionale dello Stato membro ospitante, gestione sicura di combustibile esaurito e rifiuti, e, se del caso, preparazione del trasferimento volontario delle responsabilità. È prevista anche la diffusione delle conoscenze a livello UE.

Dotazione finanziaria e ripartizione

L'articolo 4 fissa la dotazione complessiva a 466.000.000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027, ripartita in 63.000.000 EUR per Kozloduy, 55.000.000 EUR per Bohunice e 348.000.000 EUR per il programma JRC, comprese le attività di diffusione delle conoscenze. È prevista flessibilità mediante ridistribuzione tra attività, dopo le valutazioni di cui all'articolo 11, privilegiando le esigenze di sicurezza. La dotazione può coprire anche spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e sistemi informatici.

Diffusione delle conoscenze

L'articolo 5 impone che le conoscenze generate siano diffuse a livello dell'Unione. Le attività di diffusione sono finanziate nell'ambito del programma JRC e coordinate dal JRC stesso; esse devono essere incluse nei programmi di lavoro pluriennali.

Regime di gestione e forme di finanziamento

L'articolo 6 prevede l'attuazione in gestione diretta o indiretta ai sensi del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, con possibilità di utilizzare tutte le forme di finanziamento previste da tale regolamento. L'articolo 7 limita l'ammissibilità alle sole attività necessarie a realizzare gli obiettivi del programma.

Cofinanziamento

L'articolo 8 stabilisce che il tasso massimo di cofinanziamento UE non supera il 50% per Kozloduy e il 50% per Bohunice; la restante quota è a carico, rispettivamente, della Bulgaria e della Slovacchia. Le attività di diffusione delle conoscenze di cui all'articolo 5 sono invece finanziate al 100% dall'Unione.

Programmi di lavoro pluriennali

L'articolo 9 dispone che i programmi Kozloduy e Bohunice siano attuati mediante programmi di lavoro pluriennali adottati secondo la procedura di comitologia dell'articolo 13, paragrafo 2, e che il programma JRC sia attuato mediante programmi pluriennali adottati secondo la decisione 96/282/Euratom. I programmi devono riflettere i piani di disattivazione, indicare stato attuale, obiettivi, risultati attesi, indicatori, calendario di utilizzo dei fondi e dettagli della diffusione delle conoscenze.

Rendicontazione, sorveglianza e valutazione

L'articolo 10 prevede indicatori nell'allegato IV, obblighi di raccolta dati proporzionati ai costi e ai rischi, e una relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. L'articolo 11 prevede una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall'inizio del periodo di applicazione e una valutazione finale non oltre cinque anni dalla fine del periodo, con comunicazione delle conclusioni al Parlamento e al Consiglio.

Audit e tutela degli interessi finanziari dell'Unione

L'articolo 12 collega gli audit sul contributo UE e nazionale alla garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario. Nei considerando si richiamano anche OLAF, EPPO, i regolamenti antifrode e l'obbligo per i beneficiari di cooperare pienamente con le istituzioni e gli organi competenti.

Comitato di assistenza e procedura di esecuzione

L'articolo 13 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011; nei casi previsti si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Informazione, comunicazione e pubblicità

L'articolo 14 impone ai beneficiari di dare visibilità all'origine dei fondi UE e alla Commissione di svolgere azioni di informazione e comunicazione sul programma e sui risultati. Le risorse contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione collegate agli obiettivi del regolamento.

Abrogazione e regime transitorio

L'articolo 15 abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013. L'articolo 16 salva il proseguimento o la modifica delle attività già avviate ai sensi del precedente regolamento, che continua ad applicarsi fino alla chiusura di tali attività; inoltre consente di finanziare spese di transizione e, se necessario, di iscrivere stanziamenti dopo il 2027 per le attività non concluse entro il 31 dicembre 2027.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergia atomicafinanziamenti uerifiuti radioattivisicurezza nuclearebilancio ue

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