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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/74

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/74 della Commissione del 26 gennaio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus)

Normativa europea32021R0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro già stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 per prevenire l’introduzione e la diffusione del virus ToBRFV. La Commissione chiarisce alcune incertezze applicative, soprattutto per le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020, e introduce deroghe e obblighi di prova specifici per evitare blocchi ingiustificati degli scambi. Vengono anche modificati i requisiti del certificato fitosanitario, sostituendo il riferimento al sito di produzione registrato con informazioni di tracciabilità delle piante madri.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sulle misure contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV, introducendo deroghe e chiarimenti per le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020 e nuovi requisiti di prova e tracciabilità.

Ambito di applicazione

Si applica alle sementi specificate di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, sia se circolano all’interno dell’Unione sia se sono destinate all’introduzione nell’Unione da paesi terzi. Riguarda in particolare operatori professionali, autorità competenti degli Stati membri e autorità/organismi dei paesi terzi coinvolti in campionamento, prove, certificazione fitosanitaria e tracciabilità. Le deroghe e gli obblighi introdotti incidono soprattutto sulle sementi raccolte prima del 15 agosto 2020, con specifiche regole temporali per gli spostamenti dal 1º aprile 2021 e per i certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sulle misure contro il ToBRFV

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/74 della Commissione modifica il quadro adottato nel 2020 per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus). La Commissione interviene a seguito di difficoltà interpretative e pratiche emerse tra Stati membri e operatori, soprattutto con riferimento alle sementi raccolte prima del 15 agosto 2020 e alla documentazione fitosanitaria richiesta per la circolazione e l’importazione.

Contesto e finalità

Nei considerando si evidenzia che l’espressione "immagazzinate" dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1191 è stata applicata in modo divergente. La Commissione ritiene inoltre che le sementi di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp. raccolte prima del 15 agosto 2020 non possano, per ragioni pratiche, soddisfare taluni requisiti originari relativi alle piante madri e al sito di produzione notoriamente indenne; da qui la necessità di introdurre deroghe e chiarimenti per evitare restrizioni commerciali non necessarie.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le misure riguardano le "sementi specificate" disciplinate dal regolamento (UE) 2020/1191, cioè sementi di Solanum lycopersicum L. e Capsicum spp., sia quando circolano all’interno dell’Unione, sia quando sono destinate all’introduzione da paesi terzi. Sono coinvolti gli operatori professionali, le autorità competenti degli Stati membri e, per la fase di esportazione verso l’Unione, i soggetti e le autorità dei paesi terzi incaricati delle prove e della certificazione fitosanitaria.

Deroga per le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020

L’articolo 7 è modificato per esentare le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 dalla condizione prevista alla lettera a) del paragrafo 1. Per queste sementi, in deroga alle condizioni ordinarie, è sufficiente che siano state sottoposte a campionamento e prove per il virus ToBRFV dall’autorità competente o da operatori professionali sotto supervisione ufficiale e che siano risultate indenni prima del primo spostamento all’interno dell’Unione.

Regola speciale per sementi già testate con metodo ELISA

Il nuovo testo dell’articolo 7, paragrafo 2, introduce una regola ulteriore: le sementi spostate per la prima volta all’interno dell’Unione dal 1º aprile 2021 in poi, se sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con metodo ELISA, devono essere nuovamente testate con un metodo diverso da ELISA, secondo quanto previsto al punto 3 dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1191.

Importazioni da paesi terzi e modifiche al certificato fitosanitario

L’articolo 9 viene modificato per le sementi originarie di paesi terzi. In primo luogo, le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020 sono esentate dalla condizione relativa alle piante madri prodotte in un sito notoriamente indenne, prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i). In secondo luogo, il punto ii) della stessa disposizione è riformulato: le sementi specificate o le piante madri devono essere state sottoposte a campionamento e prove ufficiali, secondo l’allegato, risultando indenni dal virus.

La lettera b) del paragrafo 1 è sostituita e non richiede più il nome del sito di produzione registrato, ma informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri. La ratio è semplificare la compilazione dei certificati e ridurre ritardi e difficoltà per gli esportatori, facilitando al contempo l’attività di controllo delle autorità.

Dichiarazione supplementare nei certificati fitosanitari

Per le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020, la dichiarazione supplementare del certificato fitosanitario deve limitarsi a confermare il rispetto della sola condizione di cui al punto ii) del paragrafo 1, lettera a), e deve contenere la dicitura: "Le sementi sono state raccolte prima del 15 agosto 2020." Inoltre, per i certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare deve attestare che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi diversi da ELISA previsti al punto 3 dell’allegato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga per le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020

Le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 sono esentate dalla condizione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1191. Per tali sementi, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), primo comma, devono essere state sottoposte a campionamento e prove in relazione al virus ToBRFV dall’autorità competente o da operatori professionali sotto supervisione ufficiale, risultando indenni, prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione.

Nuova prova per talune sementi già testate con ELISA

Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1º aprile 2021 e già sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con metodo ELISA devono essere nuovamente testate con un metodo diverso da ELISA, secondo il punto 3 dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1191.

Modifica dei requisiti per l’introduzione nell’Unione da paesi terzi

Per le sementi specificate originarie di paesi terzi raccolte prima del 15 agosto 2020, viene introdotta una deroga alla condizione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2020/1191, poiché tali sementi non possono soddisfare il requisito relativo alle piante madri prodotte in un sito notoriamente indenne sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno.

Prove ufficiali e contenuto della dichiarazione supplementare

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto ii), è sostituito: le sementi specificate o le piante madri devono essere state sottoposte a campionamento e prove ufficiali, come stabilito nell’allegato, e risultare indenni dal virus. Inoltre, la lettera b) è sostituita richiedendo informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri. Per le sementi raccolte prima del 15 agosto 2020, la dichiarazione supplementare attesta solo il rispetto del punto ii) e include la formula: "Le sementi sono state raccolte prima del 15 agosto 2020."

Nuovo obbligo per i certificati fitosanitari dopo il 31 marzo 2021

Nei certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare deve confermare che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi di prova, diversi da ELISA, previsti al punto 3 dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1191.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantecontrolli ufficialicircolazione delle sementicertificazione fitosanitariaprotezione dalle fitopatie

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