Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/731

Regolamento delegato (UE) 2021/731 della Commissione del 26 gennaio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali per le sanzioni imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra il regolamento EMIR con norme procedurali dettagliate per le sanzioni che ESMA può imporre alle CCP di paesi terzi e ai relativi terzi collegati. La disciplina tutela i diritti di difesa, regola audizioni e accesso al fascicolo, e distingue il procedimento ordinario da quello per decisioni provvisorie adottate in urgenza. Sono inoltre fissati termini di prescrizione per l’irrogazione e l’esecuzione delle sanzioni e regole sulla riscossione e destinazione delle somme incassate.

Regole procedurali per l’esercizio da parte di ESMA del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento a CCP di paesi terzi e ai terzi collegati nel quadro del regolamento EMIR.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi e ai terzi collegati ai quali tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività, quando sono oggetto di un procedimento di indagine e di applicazione di sanzioni da parte dell’ESMA ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Riguarda in particolare le procedure per sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, i diritti di difesa, l’accesso al fascicolo, le decisioni provvisorie, i termini di prescrizione e la riscossione delle somme. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2021/731: norme procedurali per le sanzioni ESMA verso CCP di paesi terzi e terzi collegati

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal regolamento (UE) 2019/2099, per disciplinare in modo puntuale il procedimento sanzionatorio affidato a ESMA nei confronti delle controparti centrali di paesi terzi e dei terzi collegati a cui tali CCP hanno esternalizzato funzioni operative o attività. Il testo si concentra sulle garanzie procedurali, sui poteri in caso di urgenza, sulla prescrizione e sulla riscossione delle sanzioni, con l’obiettivo di assicurare coerenza con i diritti di difesa e con il quadro UE vigente.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina si applica alle CCP di paesi terzi e ai terzi collegati soggetti a indagini o procedimenti di ESMA per violazioni dell’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012. Rientrano nel perimetro sia le sanzioni amministrative pecuniarie sia le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento; il regolamento tratta anche l’ipotesi di decisioni provvisorie adottate senza previa audizione per ragioni di urgenza.

Garanzie procedurali nella fase istruttoria

L’articolo 2 disciplina la fase davanti al funzionario incaricato delle indagini. Al termine dell’indagine, la persona interessata riceve una sintesi dei risultati che indica i fatti potenzialmente integranti violazioni e le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. È concesso un termine ragionevole per osservazioni scritte; il destinatario può allegare documenti, esporre i fatti rilevanti per la difesa e proporre persone da sentire. Il funzionario può anche convocare un’audizione, non pubblica, alla quale la persona può farsi assistere da un legale o da altra persona qualificata accettata.

Procedimento davanti a ESMA per sanzioni amministrative pecuniarie

Secondo l’articolo 3, il fascicolo trasmesso a ESMA deve contenere la sintesi dei risultati, le osservazioni della persona indagata e il verbale di eventuali audizioni. Se il fascicolo è incompleto, ESMA può restituirlo chiedendo documentazione supplementare. Se ritiene che i fatti non costituiscano violazione, chiude l’indagine e notifica la decisione; se non condivide i risultati istruttori, trasmette una nuova sintesi dei risultati e concede un nuovo termine per osservazioni scritte, con eventuale audizione. Se invece conferma, in tutto o in parte, l’esito istruttorio e accerta una violazione, adotta una decisione sanzionatoria ai sensi dell’articolo 25 undecies del regolamento (UE) n. 648/2012, notificandola immediatamente.

Procedimento per le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

L’articolo 4 regola la sanzione giornaliera per la prosecuzione dell’inadempimento. ESMA invia una sintesi dei risultati che indica motivi e importo giornaliero, assegna un termine per osservazioni scritte e può svolgere un’audizione non pubblica. La misura non può più essere adottata quando il soggetto si è conformato alla decisione pertinente di cui all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. La decisione finale deve indicare base giuridica, motivazioni, importo e data di inizio.

Decisioni provvisorie in caso di urgenza

Gli articoli 5 e 6 introducono un regime speciale quando ESMA adotta decisioni provvisorie senza aver prima sentito l’interessato, ai sensi dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma. In tal caso, prima della decisione non è previsto il contraddittorio, ma il fascicolo viene trasmesso a ESMA e la persona è informata dei risultati. Su richiesta, può accedere al fascicolo. Dopo la decisione provvisoria, ESMA deve sentire la persona quanto prima possibile, concedere un termine per osservazioni scritte e, se del caso, una nuova audizione. Se la violazione è confermata, ESMA adotta una decisione definitiva di conferma; in mancanza di conferma, la decisione provvisoria è abrogata.

Accesso al fascicolo e utilizzabilità dei documenti

L’articolo 7 prevede che l’accesso al fascicolo sia concesso, su richiesta, dopo la notifica della sintesi dei risultati. I documenti consultati possono essere utilizzati soltanto per procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012, limitando così la circolazione delle informazioni acquisite nel procedimento sanzionatorio.

Prescrizione dell’azione sanzionatoria e dell’esecuzione

L’articolo 8 fissa in cinque anni il termine di prescrizione per imporre sanzioni. Il termine decorre dal giorno successivo alla commissione della violazione, o dalla cessazione se la violazione è continuativa o reiterata. Ogni atto di indagine o di procedimento notificato interrompe la prescrizione; la stessa è sospesa durante i giudizi pendenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e alla Corte di giustizia ai sensi del quadro normativo richiamato. L’articolo 9 stabilisce invece un termine di otto anni per l’applicazione delle decisioni sanzionatorie definitive: il termine decorre dalla definitività della decisione, si interrompe con atti di modifica dell’importo o di esecuzione del pagamento e si sospende durante il periodo di pagamento e nei contenziosi pendenti.

Riscossione, contabilità e destinazione finale delle somme

L’articolo 10 dispone che le somme riscosse da ESMA siano depositate su conti fruttiferi del contabile dell’Autorità fino alla definitività delle sanzioni; se vi sono più importi, devono essere tenuti separati in conti o sottoconti distinti. Gli importi non entrano nel bilancio di ESMA. Quando le sanzioni sono definitive, il contabile trasferisce le somme, con gli interessi maturati, alla Commissione europea, per l’iscrizione nel bilancio generale dell’Unione come entrate generali. È previsto inoltre un flusso informativo periodico alla DG FISMA.

Calcolo dei termini ed entrata in vigore

Per il calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 specifica ulteriormente le norme procedurali inerenti alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento imposte da ESMA alle CCP di paesi terzi e ai terzi collegati, includendo le regole sul diritto di difesa e sui termini di prescrizione.

Diritto di essere sentiti davanti al funzionario incaricato delle indagini

L’articolo 2 disciplina la fase istruttoria: il funzionario incaricato delle indagini comunica per iscritto i risultati dell’indagine, indicando i fatti che possono costituire violazioni dell’allegato III del regolamento (UE) n. 648/2012, e concede un termine ragionevole per osservazioni scritte. La persona interessata può produrre documenti, indicare fatti difensivi e proporre persone da sentire; può essere convocata ad audizione, con assistenza legale o di altra persona qualificata, e le audizioni non sono pubbliche.

Diritto di essere sentiti davanti a ESMA per sanzioni amministrative pecuniarie

L’articolo 3 prevede che il fascicolo trasmesso a ESMA contenga la sintesi dei risultati, le osservazioni scritte della persona sottoposta a indagine e il verbale delle audizioni. ESMA può chiedere integrazioni se il fascicolo è incompleto, può archiviare l’indagine se i fatti non integrano violazioni, oppure trasmettere una nuova sintesi o confermare in tutto o in parte i risultati dell’istruttoria. In ogni caso deve essere concesso un termine ragionevole per osservazioni scritte e può essere prevista un’audizione. Se ESMA ritiene accertate violazioni, adotta una decisione con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 25 undecies del regolamento (UE) n. 648/2012 e la notifica immediatamente.

Diritto di essere sentiti per le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

L’articolo 4 regola la procedura relativa alle sanzioni giornaliere per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012. ESMA trasmette una sintesi dei risultati con motivi e importo giornaliero, assegna un termine per osservazioni scritte e può convocare un’audizione. La sanzione non può più essere inflitta una volta che il destinatario si sia conformato alla decisione pertinente di cui all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1.

Decisioni provvisorie urgenti su sanzioni amministrative pecuniarie

L’articolo 5 disciplina il caso in cui ESMA adotta decisioni provvisorie senza previa audizione, ai sensi dell’articolo 25 terdecies, paragrafo 1, secondo comma. In tale ipotesi la persona indagata non può presentare osservazioni prima della trasmissione del fascicolo, ma può accedere al fascicolo su richiesta; dopo la decisione provvisoria deve essere sentita quanto prima possibile e può presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole. Se la violazione è confermata, ESMA adotta una decisione definitiva di conferma con la sanzione; se non conferma la misura, la decisione provvisoria è considerata abrogata.

Decisioni provvisorie urgenti su sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

L’articolo 6 prevede una procedura analoga per le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento adottate in via provvisoria senza previa audizione. La decisione provvisoria indica base giuridica, motivi, importo e data di inizio; non può essere adottata se il destinatario si è già conformato alla decisione pertinente. ESMA notifica la decisione, concede accesso al fascicolo su richiesta, ascolta la persona quanto prima possibile e, se conferma i presupposti, adotta una decisione definitiva di conferma; in difetto, la misura provvisoria è abrogata.

Accesso al fascicolo e limiti d’uso

L’articolo 7 riconosce, su richiesta, l’accesso al fascicolo alle parti cui la sintesi dei risultati è stata notificata, ma solo dopo la notifica della sintesi. I documenti consultati possono essere usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi vertenti sull’applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012.

Prescrizione per l’imposizione delle sanzioni

L’articolo 8 stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per il potere di ESMA di imporre sanzioni. Il termine decorre dal giorno successivo alla commissione della violazione, oppure dalla cessazione in caso di violazioni continuative o reiterate. Ogni atto di indagine o procedimento notificato interrompe la prescrizione, con riavvio del termine; la prescrizione scade comunque al più tardi dopo un periodo pari al doppio del termine originario, salvo sospensione. La prescrizione è sospesa durante il giudizio dinanzi alla commissione di ricorso ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 25 quindecies del regolamento (UE) n. 648/2012.

Prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

L’articolo 9 prevede un termine di otto anni per l’esecuzione delle decisioni sanzionatorie adottate ai sensi degli articoli 25 undecies e 25 duodecies del regolamento (UE) n. 648/2012. Il termine decorre dal giorno successivo a quando la decisione diventa definitiva. Lo interrompono la notifica di una decisione che modifica l’importo originario della sanzione e ogni azione di esecuzione del pagamento, compresa quella di un’autorità di un paese terzo su richiesta di ESMA. Il termine è sospeso durante il periodo concesso per il pagamento e mentre l’esecuzione è sospesa in pendenza di ricorso dinanzi alla commissione di ricorso o alla Corte di giustizia.

Riscossione e destinazione delle somme

L’articolo 10 dispone che le somme riscosse da ESMA restano su conti fruttiferi del contabile dell’ESMA fino a quando le sanzioni diventano definitive; in caso di più sanzioni, devono essere usati conti o sottoconti separati. Gli importi pagati non sono iscritti nel bilancio dell’ESMA. Una volta definitive, le somme e gli interessi maturati sono trasferiti alla Commissione europea e iscritti nel bilancio generale dell’Unione come entrate generali; il contabile dell’ESMA riferisce periodicamente alla DG FISMA sugli importi imposti e sulla relativa situazione.

Calcolo dei termini e entrata in vigore

L’articolo 11 rinvia al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 per il calcolo di periodi di tempo, date e termini. L’articolo 12 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza dei mercati finanziarisanzioni amministrativeprocedimento amministrativoclearing e controparti centrali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.