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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/57

Regolamento (UE) 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una restrizione REACH sul piombo contenuto nelle munizioni utilizzate in zone umide o entro 100 metri da esse, per ridurre i rischi per gli uccelli acquatici, l’ambiente e la salute umana. La misura vieta, dal 15 febbraio 2023, lo sparo e il portare con sé munizioni con piombo pari o superiore all’1 % in peso nelle aree interessate, con una presunzione giuridica per facilitare l’applicazione. Gli Stati membri con almeno il 20 % del territorio costituito da zone umide possono optare, con notifica alla Commissione, per un divieto nazionale più ampio, applicabile dal 15 febbraio 2024. Il regolamento consente inoltre il mantenimento di regole nazionali più rigorose già vigenti.

Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH per introdurre una restrizione all’uso e al trasporto di munizioni contenenti piombo all’interno o in prossimità delle zone umide.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle persone fisiche coinvolti nell’attività di tiro con fucili da caccia e nell’uso di munizioni contenenti piombo pari o superiore all’1 % in peso, con riferimento alle zone umide definite secondo la Convenzione di Ramsar e alla fascia di 100 metri attorno ad esse. La disciplina riguarda lo sparo, il portare con sé munizioni durante l’attività di tiro, il percorso verso e dal luogo di tiro, e, per gli Stati membri che ne abbiano i requisiti e che esercitino la relativa opzione, anche l’immissione sul mercato, lo sparo e il trasporto su tutto il territorio nazionale. Restano salve le disposizioni nazionali più rigorose già in vigore al 15 febbraio 2021 e la facoltà degli Stati membri con almeno il 20 % del territorio costituito da zone umide di adottare una disciplina più ampia a livello nazionale.

Restrizione del piombo nelle munizioni in zone umide

Il regolamento (UE) 2021/57 della Commissione modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per introdurre una restrizione specifica sul piombo contenuto nelle munizioni usate all’interno o in prossimità delle zone umide. La misura nasce dall’esigenza di ridurre i rischi gravi per l’ambiente e per la salute umana, in particolare l’avvelenamento degli uccelli acquatici e l’esposizione umana al piombo, alla luce dei lavori dell’ECHA e dei pareri del RAC e del SEAC.

Contesto e finalità della misura

La Commissione richiama gli impegni derivanti dall’AEWA e la necessità di un approccio armonizzato a livello di Unione, dato che le discipline nazionali erano frammentate e disomogenee. Viene evidenziata la disponibilità di alternative senza piombo, tecnicamente praticabili e con profili di rischio migliori, nonché la necessità di garantire un elevato livello di protezione senza indebolire eventuali norme nazionali più severe.

Ambito oggettivo della restrizione

La nuova restrizione si inserisce nella voce 63 dell’allegato XVII REACH e si applica alle munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 % in peso. La misura riguarda sia lo sparo sia il portare con sé tali munizioni, quest’ultimo concetto essendo esteso ai casi in cui la persona si stia recando o stia rientrando da un’attività di tiro in zona umida.

Ambito territoriale e definizioni

La disciplina si applica alle zone umide e alla fascia di 100 metri misurata da qualsiasi limite esterno della zona umida. Ai fini del regolamento, per zone umide si intendono paludi, pantani, torbiere e distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, incluse le acque marine con profondità non superiore a sei metri durante la bassa marea. Sono inoltre definite le munizioni, il fucile da caccia, l’attività di tiro e il portare con sé.

Presunzione giuridica per l’applicazione

Per rafforzare l’efficacia della norma, chiunque sia trovato con munizioni in zona umida o entro 100 metri durante l’attività di tiro, o mentre si reca o rientra da tale attività, è considerato svolgere attività di tiro in zona umida, salvo che dimostri che le munizioni sono detenute per un’altra attività di tiro. La previsione mira a superare le difficoltà probatorie connesse all’accertamento sul campo.

Opzione per gli Stati membri con ampia presenza di zone umide

Gli Stati membri il cui territorio sia costituito per almeno il 20 % da zone umide possono scegliere una disciplina alternativa più ampia: vietare su tutto il territorio, dal 15 febbraio 2024, l’immissione sul mercato, lo sparo e il portare con sé munizioni con piombo pari o superiore all’1 % in peso. Tale opzione deve essere notificata alla Commissione entro il 15 agosto 2021, con trasmissione del testo delle misure nazionali entro il 15 agosto 2023.

Misure nazionali più rigorose e coordinamento con il diritto UE

Il regolamento salva le disposizioni nazionali in materia di tutela dell’ambiente o della salute umana già in vigore al 15 febbraio 2021 che siano più severe della disciplina europea. Gli Stati membri interessati devono trasmettere tali disposizioni alla Commissione, che le rende pubbliche senza indugio. In questo modo il regolamento non impone un abbassamento del livello di tutela già raggiunto in ordinamenti più restrittivi.

Decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La restrizione principale si applica dal 15 febbraio 2023; l’eventuale opzione nazionale più ampia decorre dal 15 febbraio 2024.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato per aggiungere nuovi paragrafi alla voce 63, relativi alle restrizioni sul piombo nelle munizioni utilizzate in zone umide.

Divieto nelle zone umide e nella fascia di 100 metri

Dopo il 15 febbraio 2023 è vietato, all’interno di zone umide o a non oltre 100 metri da esse, sparare munizioni contenenti piombo (espresso in metallo) uguale o superiore all’1 % in peso e portare con sé tali munizioni quando si svolge attività di tiro in zone umide, ci si reca a svolgere tale attività o si rientra dopo averla svolta.

Definizioni e presunzione applicativa

Sono definiti i concetti di zone umide, munizioni, fucile da caccia, svolgere attività di tiro e portare con sé. È inoltre prevista una presunzione secondo cui chi è trovato con le munizioni nelle aree e nelle circostanze indicate è considerato svolgere attività di tiro in una zona umida, salvo prova contraria circa un’altra attività di tiro.

Opzione per divieto nazionale su tutto il territorio

Se almeno il 20 % del territorio complessivo di uno Stato membro, escluse le acque territoriali, è costituito da zone umide, tale Stato può sostituire la restrizione locale con un divieto nazionale di immettere sul mercato, sparare e portare con sé munizioni con piombo pari o superiore all’1 % in peso, a partire dal 15 febbraio 2024.

Notifica alla Commissione e pubblicità delle misure nazionali

Lo Stato membro che intende avvalersi dell’opzione nazionale deve comunicarlo alla Commissione entro il 15 agosto 2021 e trasmettere il testo delle misure nazionali entro il 15 agosto 2023. La Commissione rende pubbliche senza indugio le comunicazioni e i testi ricevuti.

Mantenimento di misure nazionali più rigorose

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali in vigore al 15 febbraio 2021 in materia di tutela dell’ambiente o della salute umana che limitano il piombo nelle munizioni in modo più severo rispetto al regolamento; devono trasmetterne il testo alla Commissione, che lo pubblica.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimichesalute pubblicacacciamercato interno

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