Sentenza n. 14745/2026 - Roma, Sezione 3B
per la nomina di commissario ad acta in relazione alla sentenza n. 12427/2019 del TAR del Lazio – sede di Roma, Sez. IIIbis, emessa in data 22.10.2019, pubblicata in data 29.10.2019, nel procedimento n. 6648/2019 RG, avente ad oggetto: “la mancata adozione di provvedimento in ordine alla istanza di riconoscimento di abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, concretizzatosi in silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente, che non ha ritenuto di dover provvedere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione delle medesime istanze”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12427/2019 e conseguente richiesta di nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per accertare l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del TAR Lazio n. 12427/2019, che riguardava il silenzio-inadempimento dell’amministrazione sull’istanza di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania. Ha chiesto, per l’effetto, la nomina di un commissario ad acta affinché fosse data esecuzione al giudicato.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il provvedimento del 25 agosto 2026 con cui ha accolto l’istanza della ricorrente, riconoscendo il titolo abilitativo per la classe di concorso richiesta, subordinatamente al superamento di misure compensative. Il TAR ha ritenuto che l’adozione di tale provvedimento avesse fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché il decreto aveva sostituito l’atto precedentemente annullato e aveva reso inutile la nomina del commissario ad acta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione; nel caso concreto, l’adozione del provvedimento amministrativo richiesto ha reso inutile la prosecuzione del giudizio e la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento richiesto nell’ambito di un giudizio di ottemperanza determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando rende inutile la prosecuzione del giudizio e l’esercizio dei poteri sostitutivi del commissario ad acta.
- L’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce quello oggetto del giudizio può far venir meno l’interesse alla decisione, anche quando il provvedimento sopravvenuto accoglie l’istanza solo subordinatamente al superamento di misure compensative, purché il giudice ritenga così soddisfatta la pretesa azionata nel giudizio concreto.
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