Sentenza del 14/12/2015 n. 1352 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta valore aggiunto - Esportazioni e importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento di cancellazione dal sistema VIES è stato ritenuto illegittimo e, pertanto, deve essere annullato o comunque disapplicato. La sola circostanza che il contribuente abbia realizzato esclusivamente operazioni extracomunitarie nel periodo considerato non è sufficiente a giustificare la cancellazione, poiché non evidenzia un concreto pericolo di frode IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cancellazione dal sistema VIES, disposta perché, in un determinato periodo d'imposta, aveva effettuato esclusivamente operazioni extracomunitarie, presumibilmente senza operazioni intracomunitarie. La contestazione si fonda sull'illegittimità della cancellazione in assenza di un concreto rischio di frodi IVA: le operazioni extracomunitarie, infatti, non determinano di per sé il rischio tipico connesso agli scambi intracomunitari e all'utilizzo indebito del numero di partita IVA nelle operazioni transfrontaliere UE.
Norme richiamate
Sistema VIES e disciplina IVA delle operazioni intracomunitarie
L'iscrizione o la permanenza nel sistema VIES è funzionale ai controlli sulle operazioni intracomunitarie e alla prevenzione delle frodi IVA. La cancellazione richiede presupposti concreti e non può essere fondata esclusivamente sull'assenza di operazioni intracomunitarie quando il contribuente svolge attività extracomunitarie lecite.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo di cancellazione dal VIES deve essere fondato su elementi concreti e attuali di inattività, irregolarità o rischio di frode, non su una presunzione automatica derivante dal tipo di operazioni effettuate.
- La realizzazione esclusiva di esportazioni o importazioni con Paesi non appartenenti all'Unione europea non costituisce, da sola, una ragione sufficiente per cancellare il contribuente dal VIES.
- Il rischio di frodi IVA deve essere valutato in relazione alla funzione specifica del VIES, che riguarda principalmente gli scambi intracomunitari; se tale rischio non è ravvisabile, la cancellazione può risultare sproporzionata e illegittima.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l'effettività dell'attività economica, la regolarità fiscale e doganale delle operazioni e l'assenza di elementi indicativi di frode.
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