Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 31583 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava, da un lato, l'inammissibilità dei ricorsi contro gli avvisi di pagamento TARSU, sostenendo che tali atti contenessero una pretesa tributaria specifica e quindi fossero impugnabili. Dall'altro, con riferimento a una cartella TARSU, deduceva la produzione tardiva di documenti da parte del Comune, il mancato o irregolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, l'inutilizzabilità o non agibilità della struttura alberghiera e il diritto all'esenzione o alla riduzione del tributo.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha rigettato il ricorso n. 12392/2012 relativo alla cartella TARSU, ritenendo che l'occupazione o detenzione di fatto dell'immobile fosse sufficiente a fondare la tassazione, indipendentemente dal completamento o dall'agibilità giuridica, e che spettasse alla contribuente provare le condizioni per l'esenzione o la riduzione. Ha invece accolto il ricorso n. 12390/2012, stabilendo che gli avvisi di pagamento sono impugnabili quando rendono conoscibile una specifica pretesa tributaria, anche se non inclusi formalmente nell'elenco degli atti impugnabili. Ha cassato le sentenze relative agli avvisi di pagamento e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, i giudizi relativi alle sentenze n. 77/1/2011, n. 78/1/2011 e n. 79/1/2011. Il rinvio non riguarda la sentenza n. 75/1/2011, poiché il rigetto del ricorso sulla cartella aveva determinato il giudicato sulla relativa pretesa. Nessuna pronuncia sulle spese per il giudizio relativo alla cartella, mentre sulle altre spese avrebbe provveduto il giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, ma è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche.

    Un avviso di pagamento, anche se denominato diversamente e non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19, può essere impugnato se contiene una pretesa tributaria concreta e determinata. La tutela anticipata del contribuente prevale sul mero nomen dell'atto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    Il comma 2 consente la produzione di nuovi documenti in appello senza le restrizioni previste per le altre fonti di prova.

    Nel processo tributario la produzione documentale in appello è generalmente ammessa; la contestazione della tardività deve comunque essere specifica e deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 32

    La violazione dei termini per il deposito degli atti deve essere dedotta indicando con precisione gli atti processuali rilevanti e la loro collocazione; non basta una contestazione generica.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 58

    La disciplina individua il presupposto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e il collegamento con il servizio di raccolta.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62

    La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte situati in zone in cui il servizio è istituito, attivato o comunque reso continuativamente.

    La detenzione o occupazione di fatto dell'immobile costituisce il presupposto della TARSU. Le esenzioni sono eccezioni e l'onere di provare l'esistenza e l'estensione delle superfici esenti grava sul contribuente.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 66

    Le riduzioni, anche per attività stagionali o per particolari condizioni di utilizzo, richiedono la prova dei presupposti previsti dalla legge e dalla disciplina comunale applicabile.

  • Artt. 24, 53 e 97 Cost.

    I principi di tutela giurisdizionale del contribuente, capacità contributiva e buon andamento dell'amministrazione sostengono la possibilità di impugnare ogni atto che renda concreta e conoscibile una pretesa tributaria.

Massime di principio

  • Un atto tributario è impugnabile non solo in base alla sua denominazione formale, ma anche in base al suo contenuto concreto: se indica una pretesa determinata, le ragioni della richiesta e il tributo dovuto, il contribuente può avere interesse a contestarlo immediatamente.
  • Per ottenere esenzione o riduzione TARSU non è sufficiente sostenere che l'immobile non fosse agibile, autorizzato o effettivamente utilizzato: occorre fornire prova oggettiva della non occupazione, della non utilizzabilità, della mancata fruizione del servizio o degli altri presupposti previsti.
  • La TARSU può essere dovuta anche quando manchino alcuni certificati amministrativi, se l'immobile era comunque detenuto o utilizzabile di fatto e il servizio di raccolta risultava istituito e svolto.
  • La contestazione del mancato svolgimento del servizio deve essere riferita all'annualità oggetto dell'accertamento e supportata da elementi probatori specifici; documenti relativi ad anni diversi possono non essere decisivi.
  • Le censure relative alla produzione tardiva di documenti devono indicare con precisione quando e dove la violazione si è verificata e quale concreto pregiudizio abbia causato alla difesa o all'esito della causa.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale distinguere chiaramente tra violazione di legge, errata applicazione della norma e vizio di motivazione, rispettando i requisiti di chiarezza e autosufficienza.
  • Quando una cartella o un atto successivo diventa definitivo e si forma il giudicato sulla pretesa tributaria, può venire meno l'interesse a proseguire il giudizio contro un precedente avviso riferito alla stessa annualità e alla stessa pretesa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.