Sentenza del 03/02/2015 n. 504 - Consiglio di Stato
TARSU - Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Determinazione delle tariffe con regolamento comunale - Applicazione di specifici criteri tecnici - Richiamo di atti normativi - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P. P. aveva impugnato il regolamento comunale TARSU del 2008, la relativa delibera approvativa e la delibera di determinazione delle tariffe, sostenendo che il Comune avesse aumentato le tariffe senza indicare adeguatamente i criteri metodologici, le differenziazioni tra le categorie e i presupposti di fatto e di diritto dell'aumento. Il TAR aveva ritenuto violato l'art. 69 del d.lgs. n. 507/1993 per carenza di istruttoria e motivazione. Il Comune ha appellato la decisione, sostenendo che gli atti richiamavano sufficientemente la normativa applicabile, i criteri tecnici, il piano di copertura dei costi e le elaborazioni dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso originario di P. P. Ha ritenuto legittima la determinazione delle tariffe, poiché il regolamento, le delibere e gli atti richiamati consentivano di individuare i criteri applicati: copertura dei costi del servizio, piano finanziario, obiettivi di produttività e qualità, tasso di inflazione, quantità di rifiuti e distinzione tra componenti fisse e variabili. Il rinvio alla normativa e agli atti tecnici richiamati è stato considerato sufficiente quale motivazione per relationem, non essendo necessaria una motivazione ulteriore su scelte puramente discrezionali. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
D.lgs. n. 507/1993, art. 68
Disciplina le categorie e le articolazioni rilevanti ai fini della tassa sui rifiuti; le classificazioni comunali devono raccordarsi alla normativa statale.
D.lgs. n. 507/1993, art. 69
Regola la determinazione delle tariffe TARSU. La motivazione può risultare adeguata quando, attraverso il regolamento, le delibere e i richiami normativi, siano ricostruibili i criteri applicati e le ragioni dell'aumento.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 2
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.
La copertura complessiva dei costi del servizio costituisce un criterio normativo e tecnico della tariffazione, non una scelta meramente discrezionale.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 3
Sulla base della tariffa di riferimento ... gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa ... La tariffa è composta da una parte fissa ... e da una parte variabile ...
La tariffa deve essere determinata sulla base del costo complessivo, del piano finanziario, degli obiettivi di produttività e qualità, dell'inflazione programmata e della distinzione tra parte fissa e variabile.
Legge n. 241/1990, art. 3
Consente una motivazione per relationem quando l'atto richiama in modo chiaro e individuabile norme, atti tecnici e documenti che rendono comprensibili i presupposti e i criteri della decisione.
D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
È richiamato quale fonte di riferimento per le classi di produzione dei rifiuti utilizzate nella determinazione delle tariffe.
Legge n. 488/1999; legge n. 289/2002; legge n. 350/2003; legge n. 311/2004
Sono richiamate quali successive modifiche e integrazioni del quadro normativo relativo al metodo normalizzato di determinazione della tariffa.
Massime di principio
- Una tariffa comunale sui rifiuti è legittima se il Comune espone, anche mediante rinvio a norme e atti tecnici, i criteri utilizzati per collegare il gettito ai costi effettivi del servizio.
- La motivazione può essere per relationem: non è necessario riprodurre integralmente tutti i calcoli se gli atti richiamati sono individuabili e consentono di ricostruire l'iter decisionale.
- L'aumento tariffario non richiede una giustificazione basata su un'ampia discrezionalità politica quando deriva dall'applicazione di criteri tecnici e normativi, come la copertura dei costi e la distinzione tra utenze.
- Le contestazioni contro le tariffe devono indicare errori tecnici concreti, dati manifestamente irragionevoli o sproporzioni macroscopiche; la mera doglianza sulla genericità della motivazione può non essere sufficiente.
- La legittimità va valutata considerando congiuntamente regolamento, delibera di approvazione, tabella tariffaria, normativa richiamata, piano finanziario e documentazione tecnica sottostante.
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