Cassazione Civile, Sentenza n. 23529/2020 del 27/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa all'invito al pagamento n. 17/2016 per omesso versamento del contributo unificato di Euro 6.000,00 richiesto a seguito del deposito di motivi aggiunti nel contenzioso amministrativo avanti al TAR Abruzzo. Il Consorzio contestava l'obbligo di versamento sostenendo che i motivi aggiunti non costituivano domanda nuova né ampliavano il tema decisionale, essendo sostanzialmente riproducenti le censure del ricorso originario. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara ha dato ragione al Consorzio; in appello la Commissione Tributaria Regionale ha respinto il gravame proposto dalla Presidenza del Consiglio e dal TAR. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: (i) omesso esame di documenti decisivi (ricorso introduttivo al TAR e memoria per motivi aggiunti) ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi 6‑bis e 6‑bis1 d.P.R. n.115/2002 e dell'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., alla luce dell'interpretazione della Corte di Giustizia circa quando i motivi aggiunti costituiscono domanda nuova soggetta a contributo.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente il vizio di motivazione per omesso esame dei documenti decisivi prodotti in primo grado (ricorso introduttivo e memoria per motivi aggiunti), con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e potrà essere nuovamente proposto nel giudizio di merito in sede di rinvio. Pertanto la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese di legittimità. Si registra che il provvedimento è sottoscritto dal solo presidente per impedimento dell'estensore.
Norme richiamate
art. 360 comma 1 n.5 c.p.c.
L'omesso esame di documenti prodotti e dibattuti in causa integra un vizio di motivazione su punto decisivo e legittima la cassazione con rinvio.
art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.
Richiamato in relazione alla denuncia di violazione di legge; nella pronuncia è stato assorbito in ragione dell'accoglimento del motivo per vizio motivazionale.
art. 13 commi 6‑bis e 6‑bis1 d.P.R. n.115/2002
Norme che regolano l'assoggettamento al contributo unificato per atti successivi (es. motivi aggiunti); la Corte osserva che il giudice di merito doveva valutare, avendo a disposizione tutti gli atti, se i motivi aggiunti introducevano una domanda nuova o ampliavano il tema decisionale e quindi se fosse dovuto un ulteriore contributo.
art. 117 comma 1 Cost.
Richiamato in connessione con la necessità di uniformare l'interpretazione alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria; la Corte non si è pronunciata sul merito di tale violazione essendo intervenuta per vizio motivazionale.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (riferimento generico)
Citata come criterio interpretativo per stabilire quando motivi aggiunti e impugnazione di atti diversi determinino l'introduzione di una domanda nuova suscettibile di contributo; non specificata nella sentenza di cassazione ma rilevante per il giudice di rinvio.
Massime di principio
- L'omesso esame di documenti decisivi prodotti e discussi in uno dei gradi del giudizio costituisce vizio di motivazione e giustifica la cassazione con rinvio.
- Il giudice d'appello deve verificare la presenza nel fascicolo degli atti di primo grado; se ritiene mancanti documenti rilevanti deve prenderne atto e motivare o acquisirli, altrimenti la valutazione può essere annullata per carenza di motivazione.
- I motivi aggiunti possono determinare l'obbligo di versamento di contributo unificato quando introducono un nuovo atto o ampliano il tema decisionale; la valutazione è fattuale e richiede esame degli atti specifici.
- La parte che invoca il pagamento o l'esenzione ha l'onere di rendere disponibile agli organi giudicanti gli elementi necessari per verificare la natura dei motivi aggiunti; in caso di incertezza il giudice deve assumere le iniziative istruttorie necessarie o motivare il rifiuto.
- Se la Corte di cassazione accerta un vizio motivazionale consistente nell'omesso esame di documenti decisivi, rinvia la causa al giudice di merito in diversa composizione, lasciando a quest'ultimo la possibilità di riesaminare anche le questioni di diritto non decise nel merito.
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