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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16920/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva dichiarato colpevole di truffa pluriaggravata. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 c.p., 192 e 533 c.p.p., contestando la valutazione probatoria delle dichiarazioni del teste Di Domenico (direttore INPS) e l'accertamento della posizione contributiva della parte offesa, sostenendo che la documentazione sull'INPS e i versamenti erano stati valutati erroneamente; (2) inosservanza/erronea applicazione dell'art. 61 n.7 c.p. e vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità, lamentando assenza di parametri oggettivi e soggettivi per la valutazione dell'entità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è generico e reiterativo, non precisa le censure sollevate in appello e non si confronta con le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva analiticamente valutato le risultanze (accertamenti anagrafe tributaria, esame dei modelli F24 e dichiarazione del testimone INPS). Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato il riconoscimento dell'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità, riferendo l'entità oggettiva del danno (euro 16.000,00) e le condizioni economiche disagiate della vittima (bracciante agricola). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; condanna a versare in favore della cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000,00; rigetto della richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per assenza di contributo significativo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice del reato di truffa; la Corte ha ritenuto provata la condotta fraudolenta dell'imputato nell'indurre in errore la parte offesa e nel farsi consegnare denaro mediante documentazione falsificata

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Aggravante relativa all'avere profittato di circostanze di tempo, luogo o persona che ostacolano la difesa; la Corte d'Appello aveva escluso tale circostanza nella sentenza di appello (parziale riforma)

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità; la Corte d'Appello l'ha ritenuta sussistente sulla base dell'entità del danno (16.000 euro) e delle condizioni economiche della vittima, valutazione confermata dalla Cassazione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle prove e il potere valutativo del giudice; richiamata implicitamente nella censura sulla valutazione del teste, ma la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza; il ricorrente lamentava vizio di motivazione, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse idonea ed esaustiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'entità dell'ammenda da versare alla cassa delle ammende; la Cassazione ha disposto il versamento di euro 3.000,00 ritenendo assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso generico e non specifico nel riferirsi alle censure svolte in appello può essere dichiarato inammissibile: il ricorrente deve esplicitare chiaramente quali argomentazioni della decisione impugnata ritiene errate e perché
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove ma verifica la correttezza della motivazione: se la corte territoriale ha dato una spiegazione logica, coerente e non contraddittoria delle risultanze probatorie, la Cassazione tende a confermarla
  • Per contestare la valutazione di documenti e testimonianze relativi a enti pubblici (es. INPS) è necessario proporre censure specifiche e fondate, indicando elementi concreti che mostrino l'errore nella valutazione probatoria
  • Quanto all'aggravante per danno patrimoniale di rilevante entità, la valutazione richiede riferimento all'entità oggettiva del danno e al contesto economico della vittima; la mancanza di parametri esposti in ricorso può comportare il rigetto della censura
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla cassa delle ammende, salvo che non sussista colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
  • La parte civile non ottiene automaticamente la liquidazione delle proprie spese in Cassazione: occorre che essa abbia fornito un contributo significativo alla decisione

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