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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9599 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta per una compravendita immobiliare. La cartella era stata emessa in relazione a una pretesa fiscale risultante da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, divenuta definitiva per mancata impugnazione. I giudici di merito avevano ritenuto tardiva la notifica della cartella, applicando il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986. L'Amministrazione ha sostenuto invece che, trattandosi di un credito definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, fosse applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 dello stesso decreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. La Corte ha stabilito che, quando la pretesa tributaria deriva da una sentenza passata in giudicato, la cartella può essere emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131 del 1986. Non si applica, invece, il termine triennale di decadenza dell'art. 76, che riguarda l'esercizio del potere impositivo, né il termine annuale previsto dall'art. 17, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973 per somme dovute in base ad accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, lett. b)

    Prevede un termine decadenziale triennale riferito all'esercizio del potere di imposizione in materia di imposta di registro. Secondo la Corte, non si applica quando il credito tributario è già stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78

    Prevede il termine decennale di prescrizione applicabile alla riscossione dell'imposta di registro quando la pretesa erariale trova titolo in una sentenza passata in giudicato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, lett. c), nel testo applicabile ratione temporis

    Disciplina il termine annuale di decadenza relativo alle somme dovute in base ad accertamenti dell'ufficio divenuti definitivi per mancata impugnazione dell'atto impositivo. Tale termine non è stato ritenuto applicabile al credito fondato su una sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra il termine di decadenza per esercitare il potere impositivo e il termine di prescrizione per riscuotere un credito già definitivamente accertato.
  • Quando la pretesa tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato, la successiva cartella di pagamento è soggetta, in linea generale, al termine decennale di prescrizione previsto dalla norma sostanziale di riferimento.
  • La mancata impugnazione di un atto impositivo e il passaggio in giudicato di una sentenza non sono situazioni equivalenti: nel primo caso possono operare termini decadenziali propri della riscossione di un accertamento amministrativo, mentre nel secondo il titolo della pretesa è giudiziale.
  • Per valutare la tempestività di una cartella bisogna identificare l'origine del credito: atto impositivo non impugnato, sentenza passata in giudicato o altro titolo, verificando il termine specificamente previsto per quella fattispecie.
  • Il principio affermato riguarda la situazione descritta e non esclude la necessità di verificare, nel caso concreto, la decorrenza del termine, eventuali atti interruttivi della prescrizione e la disciplina applicabile ratione temporis.

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