L.R. Liguria 8/2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 39 (PROGRAMMI REGIONALI D’INTERVENTO STRATEGICO (P.R.I.S.) PER AGEVOLARE LA REALIZZAZIONE DELLE GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI ATTRAVERSO LA RICERCA DELLA COESIONE TERRITORIALE E SOCIALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2007, N. 38 (ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO REGIONALE NEL SETTORE ABITATIVO))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 39/2007 sui Programmi regionali d’intervento strategico (P.R.I.S.), aggiornando procedure, ruoli della Giunta regionale, criteri per le indennità speciali e disciplina dei contributi alle imprese interferite dalle opere. Interviene anche sull’art. 9 per adeguare i riferimenti progettuali alla normativa vigente.
Modifiche alla disciplina regionale P.R.I.S. per le grandi opere infrastrutturali
Modifiche alla disciplina dei P.R.I.S. in Toscana
La legge regionale 6 aprile 2017, n. 8 interviene sulla l.r. 39/2007 in materia di Programmi regionali d’intervento strategico (P.R.I.S.) per le grandi opere infrastrutturali. Il provvedimento aggiorna la disciplina di definizione e attuazione dei P.R.I.S., rafforza il ruolo della Giunta regionale e ricalibra alcune misure economiche a favore dei soggetti interferiti dagli interventi.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano la legge regionale che disciplina i P.R.I.S. nel territorio della Regione Toscana. L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma rimodula quella vigente sui programmi di intervento strategico collegati alle infrastrutture e alle connesse tutele territoriali e sociali.
Definizione e approvazione del P.R.I.S.
La legge sposta il baricentro dalla mera “approvazione” alla “definizione” del P.R.I.S., chiarendo che il procedimento si chiude con un provvedimento della Giunta regionale contenente il quadro finale e complessivo delle misure risolutive previste, in rapporto alle tutele stabilite dalla legge.
Inoltre, il testo richiama espressamente gli accordi di programma come strumento di definizione del P.R.I.S., e attribuisce alla Giunta anche funzioni di indirizzo e consultive sull’applicazione della disciplina, con particolare riferimento ai profili attuativi.
Misure di attuazione, gestione e schemi-tipo
Tra le misure di attuazione viene precisato che devono essere ricompresi anche gli schemi-tipo di accordi tra soggetti attuatori e soggetti interferiti dalla realizzazione delle infrastrutture, finalizzati alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla legge.
Per i P.R.I.S. è quindi valorizzato un assetto più operativo, fondato su misure contenute nell’accordo di programma e non più su sole regole generali di attuazione o gestione.
Disciplina delle indennità speciali e dei soggetti interferiti
La legge modifica il momento rilevante per la spettanza delle indennità speciali, sostituendo il riferimento alla notifica dell’esproprio o allo stanziamento del corrispettivo nella cessione volontaria con un criterio anteriore: il bene deve risultare interferito in epoca precedente all’approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’infrastruttura, oppure, in mancanza, del progetto definitivo.
Viene inoltre precisato che alcune previsioni si applicano ai soggetti che esercitano attività produttiva sul territorio regionale.
Contributi per il fermo produttivo e limiti al cumulo
La disciplina dell’indennità per fermo produttivo viene aggiornata: il richiamo alle misure di attuazione e gestione contenute nell’accordo di programma sostituisce quello alle precedenti regole.
È eliminato il precedente limite quantitativo di euro 40.000,00, ma resta fermo un importante divieto di cumulo: l’indennità non può sommarsi ad altri contributi pubblici riferiti allo stesso periodo di fermo produttivo e alle medesime tipologie di spesa.
Indennità a cura del soggetto attuatore
La legge chiarisce che tra le somme dovute rientrano anche le indennità da corrispondersi a cura del soggetto attuatore, estendendo così il coordinamento tra disciplina regionale e obblighi del soggetto responsabile dell’intervento infrastrutturale.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogati il comma 9 quater dell’articolo 6 e il comma 4 dell’articolo 6 bis della l.r. 39/2007. La modifica complessiva contribuisce a semplificare il quadro normativo e a ricondurre la disciplina delle misure economiche entro l’assetto delineato dall’accordo di programma e dalle misure approvate dalla Giunta.
Adeguamento dei riferimenti progettuali
L’atto aggiorna anche il riferimento alla fase progettuale, includendo la “progettazione preliminare/di fattibilità tecnica ed economica” e sostituendo il rinvio al vecchio quadro del d.lgs. 163/2006 con un richiamo generico alla normativa vigente in materia.
Rilievo pratico
La legge è rilevante per la gestione dei P.R.I.S. e delle relative indennità in Toscana, soprattutto per la definizione degli accordi di programma, per l’individuazione dei soggetti aventi diritto alle misure compensative e per il coordinamento dei contributi connessi ai fermi produttivi.
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