L.R. Liguria 11/2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 40 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2015))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 11/2017 modifica due disposizioni: proroga al 31 dicembre 2017 il termine per una specifica attività prevista dall’art. 28 bis della l.r. 33/2013 e, dal 2017, ridetermina i criteri di riparto di risorse legati al personale del trasporto pubblico locale. È una legge urgente, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche urgenti alla disciplina del trasporto pubblico locale e alla ripartizione di risorse regionali in Liguria
Modifiche urgenti al sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Liguria
La legge regionale Liguria 11 maggio 2017, n. 11 interviene in modo puntuale su due testi normativi regionali, aggiornando una scadenza connessa al trasporto pubblico e i criteri di riparto di determinate risorse regionali. L’atto ha efficacia sul solo territorio della Regione Liguria ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Proroga di un termine nella disciplina del trasporto pubblico regionale e locale
La legge modifica l’articolo 28-bis della l.r. 33/2013, sostituendo il termine originariamente collegato alla disponibilità finanziaria delle risorse da parte di FI.L.S.E. S.p.A. con una scadenza fissa.
In particolare, l’attività prevista dal comma 3 deve essere svolta:
- entro il 31 dicembre 2017;
- non più entro 120 giorni dalla effettiva disponibilità finanziaria delle risorse da parte di FI.L.S.E. S.p.A.
Si tratta quindi di una norma di carattere transitorio e a efficacia temporalmente limitata, legata a un termine ormai superato.
Riparto delle risorse per il personale del trasporto pubblico locale
Per la l.r. 40/2014 viene sostituito il comma 1-quater dell’articolo 15, ridefinendo il criterio di riparto delle risorse a partire dall’anno 2017.
La ripartizione avviene sulla base di indici percentuali calcolati in proporzione alla consistenza del personale dipendente:
- inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri;
- adibito ai soli servizi di trasporto pubblico locale;
- secondo le certificazioni presentate dalle aziende di trasporto.
Il criterio è quindi parametrato al personale effettivamente impiegato nei servizi di TPL, come attestato dalle imprese del settore.
Decorrenza ed efficacia
Le modifiche operate dalla legge decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione, in forza della dichiarazione di urgenza.
Dal contenuto emerge inoltre che la norma ha ormai valore principalmente storico, perché una parte rilevante delle sue disposizioni è legata a termini già scaduti e a riparti riferiti a partire dall’anno 2017.
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