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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12619 n. 31223 del 28/05/2024

ROSSETTO TRADE/RAMO DI AZIENDA DI BENNET

AGCMC12619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Rossetto Trade S.p.A. acquisisce il controllo esclusivo di tre rami d’azienda di Bennet S.p.A. corrispondenti a tre ipermercati, da integrare nella propria rete GDO. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, in quanto le soglie di fatturato risultano superate anche considerando unitariamente le tre cessioni concluse tra le stesse parti nell’arco di due anni. L’Autorità esamina gli effetti nei mercati locali degli ipermercati e nell’approvvigionamento GDO, rilevando assenza di effetti restrittivi significativi e deliberando il non avvio dell’istruttoria.

Rossetto Trade / ramo di azienda di Bennet: acquisizione del controllo esclusivo di tre ipermercati, autorizzata senza condizioni con non avvio dell’istruttoria

Rossetto Trade / ramo di azienda di Bennet

L’Autorità esamina l’acquisizione, da parte di Rossetto Trade S.p.A., del controllo esclusivo di tre rami di azienda di Bennet S.p.A. corrispondenti a tre ipermercati destinati a essere integrati nella rete GDO del gruppo Rossetto. Il provvedimento conclude con il non avvio dell’istruttoria, ritenendo l’operazione non idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva.

Parti e struttura dell’operazione

Rossetto Trade S.p.A. opera nella grande distribuzione organizzata, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di beni alimentari e non alimentari; è partecipata al 100% da Gruppo Rossetto S.p.A., il cui capitale è in mano alla famiglia Rossetto. Oggetto della cessione sono tre rami di azienda di Bennet S.p.A., relativi a tre ipermercati: Concesio (BS), Castelvetro Piacentino (PC) e un terzo punto vendita omissis. Ciascun ramo comprende beni, attività, rapporti contrattuali, diritti, autorizzazioni, permessi, attrezzature e impianti.

Inquadramento giuridico e soglie di notifica

L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/1990, e afferma che essa rientra nell’ambito della disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Reg. (CE) n. 139/2004. L’operazione è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990 perché il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera 567 milioni di euro e quello realizzato individualmente da almeno due di esse supera 35 milioni di euro.

L’Autorità precisa inoltre che le tre cessioni concluse tra Rossetto e Bennet nell’arco di due anni devono essere considerate unitariamente, in applicazione della logica consolidata per operazioni successive tra le medesime parti. Tale impostazione consente di cumulare i valori delle target e di verificare il superamento delle soglie nazionali in modo complessivo.

Clausole di non concorrenza

Negli accordi quadro è previsto un obbligo di non concorrenza in capo a Bennet, che si impegna a non attivare o esercitare, direttamente o indirettamente, nuove strutture in concorrenza con le target nel territorio omissis. L’Autorità ritiene tali patti accessori e necessari alla concentrazione, ma solo se limitati a due anni dalla data di acquisto del singolo ramo d’azienda e circoscritti al perimetro merceologico e geografico di ciascuna target; resta riservata ogni valutazione su eventuali clausole eccedenti tali limiti.

Mercati rilevanti esaminati

L’operazione riguarda il settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo tramite GDO. L’AGCM richiama la propria prassi, distinguendo superette, supermercati, ipermercati e discount, e sottolinea che i discount possono essere inclusi nei mercati delle tipologie di punto vendita corrispondenti per dimensione. Nel caso di specie, il mercato effettivamente rilevante è quello degli ipermercati, inteso come insieme dei punti vendita oltre 400 mq presenti in isocrone di massimo 15 minuti di guida dai target.

L’Autorità esamina anche i mercati dell’approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, osservando che tali mercati sono generalmente nazionali e possono essere ulteriormente distinti per categoria merceologica e, in alcuni casi, per marchio. Tuttavia, per la decisione in esame, la definizione del mercato dell’approvvigionamento viene lasciata aperta.

Valutazione degli effetti concorrenziali

Sul piano locale, per due dei tre mercati rilevanti la quota post-concentrazione è inferiore alla soglia di attenzione del 25%. In tali aree sono presenti concorrenti di rilievo, come Esselunga, Conad e Coop, con quote comparabili. Nel mercato locale di Castelvetro Piacentino, invece, Rossetto raggiunge una quota post-concentrazione di circa [40-45%], determinata dalla somma della quota della target e di un punto vendita "Super Rossetto" già presente nell’isocrona.

L’Autorità integra l’analisi delle quote con il diversion ratio, considerato indicatore della sostituibilità effettiva tra punti vendita. Nel mercato di Castelvetro Piacentino il diversion ratio è pari a [10-15%], quindi inferiore alla soglia di attenzione del 20%, circostanza che esclude effetti unilaterali di rilievo. A ciò si aggiunge la presenza di altri tredici punti vendita nell’isocrona, appartenenti a insegne nazionali quali Conad, Coop, Lidl e MD.

Per il lato domanda dell’approvvigionamento, Rossetto è socia di Agorà Network S.c. a r.l., alla quale è attribuita una quota [0-5%]; Agorà aderisce alla centrale ESD, cui è imputata una quota [20-25%]. Poiché l’operazione riguarda solo tre punti vendita, l’incremento di tali quote nelle vendite nazionali è ritenuto trascurabile e privo di criticità concorrenziali.

Esito del procedimento

L’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Delibera pertanto di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990. Le conclusioni vengono comunicate alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Punti principali

Parti e operazione

Rossetto Trade S.p.A., attiva nella GDO e controllata al 100% da Gruppo Rossetto S.p.A., acquista il controllo esclusivo di tre rami d’azienda di Bennet S.p.A., corrispondenti a tre ipermercati situati a Concesio, Castelvetro Piacentino e un terzo punto vendita omissis. I rami d’azienda comprendono beni, attività, rapporti contrattuali, autorizzazioni, permessi, attrezzature e impianti, e saranno integrati nella rete di vendita di Rossetto.

Qualificazione giuridica e soglie

L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990. L’AGCM afferma che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 del Reg. (CE) n. 139/2004 e che l’operazione è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato totale nazionale complessivo supera 567 milioni di euro e quello di almeno due imprese interessate supera 35 milioni di euro.

Unitarietà delle tre cessioni

L’Autorità considera unitariamente le tre operazioni tra le stesse parti concluse nell’arco di meno di due anni, richiamando la Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale. Di conseguenza, ai fini del test di competenza e notifica, rileva il cumulo dei fatturati delle tre target, con superamento delle soglie nazionali.

Clausole di non concorrenza

Gli accordi quadro prevedono obblighi di non concorrenza a carico di Bennet, consistenti nel divieto di avviare o esercitare nuove strutture in concorrenza con le target nel territorio omissis. L’AGCM ritiene tali clausole accessorie e necessarie alla realizzazione dell’operazione solo se limitate a due anni dall’acquisto di ciascun ramo d’azienda e circoscritte all’ambito merceologico e geografico delle rispettive target.

Mercati rilevanti e valutazione concorrenziale

L’Autorità esamina il mercato della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo nella GDO, con focus sugli ipermercati, considerati mercati locali definiti da isocrone di 15 minuti di guida. Esamina inoltre i mercati dell’approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, lasciandone aperta la definizione. Nei mercati locali degli ipermercati di Concesio e della terza target la quota post-concentrazione è sotto il 25%; nel mercato di Castelvetro Piacentino la quota post-concentrazione è circa [40-45%], ma il diversion ratio è [10-15%], sotto la soglia di attenzione del 20%, e sono presenti numerosi concorrenti rilevanti.

Esito

L’AGCM conclude che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’art. 6, comma 1, L. 287/1990. Delibera quindi di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990, comunicando le conclusioni alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllogdomercato rilevantequote di mercato

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