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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12632 n. 31225 del 28/05/2024

ALTO PARTNERS-ARCA FONDI/HLE HOLDING-EUROSIREL

AGCMC12632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato l’acquisizione, da parte di Alto Partners SGR e Arca Fondi SGR, per il tramite di HLE Holding, del controllo congiunto di Eurosirel S.p.A., operante nei cosmetici e in alcuni segmenti di dispositivi medici/parafarmaceutici. L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi della legge n. 287/1990 e notificata per il superamento delle soglie di fatturato nazionali. L’Autorità ha ritenuto che non vi fossero sovrapposizioni orizzontali tra acquirenti e target, che la quota di Eurosirel fosse contenuta e che l’operazione non fosse idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza, deliberando quindi il non avvio dell’istruttoria. Il patto di non concorrenza è stato considerato accessorio solo entro limiti temporali, merceologici e geografici specifici.

Alto Partners/Arca Fondi tramite HLE - acquisizione del controllo congiunto di Eurosirel: non avvio istruttoria e autorizzazione senza condizioni

Alto Partners / Arca Fondi tramite HLE – acquisizione del controllo congiunto di Eurosirel

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato l’acquisizione del controllo congiunto di Eurosirel S.p.A. da parte di Alto Partners SGR S.p.A. e Arca Fondi SGR S.p.A., realizzata per il tramite di HLE Holding S.r.l. L’operazione è stata notificata ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 287/1990 ed è stata esaminata nel quadro del Regolamento (CE) n. 139/2004 e della disciplina nazionale sulle concentrazioni.

Le parti

Alto Partners è una SGR attiva nella promozione e gestione di fondi di private equity che investono in PMI italiane. Arca Fondi è una SGR italiana controllata da Arca Holding, a sua volta controllata da BPER Banca. HLE è una holding pura, priva di attività operativa. Eurosirel è la target, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura del viso e, più in generale, di trattamenti cosmetici, nonché di dispositivi farmaceutici e parafarmaceutici.

L’operazione

L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Eurosirel attraverso l’acquisto del 50% del capitale di HLE da parte di ciascuna delle due acquirenti e del 10% del capitale di Eurosirel, con patti parasociali destinati a disciplinare la futura governance tra i co-controllanti. Le parti hanno inoltre previsto un patto di non concorrenza a carico dei venditori, della durata di cinque anni, riferito ai cosmetici e ai dispositivi medici e circoscritto ai paesi in cui Eurosirel ha realizzato ricavi nel 2022 e nel 2023.

Qualificazione giuridica e soglie

L’AGCM ha qualificato la fattispecie come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa. L’operazione rientra nell’ambito della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta a notifica preventiva poiché il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate supera 567 milioni di euro e almeno due delle imprese interessate superano individualmente la soglia di 35 milioni di euro.

Mercati interessati

Sotto il profilo merceologico, la target opera nel mercato della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici per la cura della persona e nel mercato dei dispositivi medici, con particolare riferimento a prodotti per medicazione adesiva, prodotti parafarmaceutici, siringhe e test diagnostici, nei quali realizza la maggior parte del fatturato. Sotto il profilo geografico, l’Autorità ha indicato mercati di dimensione nazionale, richiamando i precedenti nazionali.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’AGCM ha osservato che la quota di mercato stimata di Eurosirel in Italia è, in ogni caso, inferiore al [5-10%]. L’acquisizione non produce sovrapposizioni orizzontali, poiché né Alto Partners né Arca Fondi, né le rispettive controllate, sono attive nei mercati interessati. Il settore è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti. Alla luce di tali elementi, la concentrazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

Clausola di non concorrenza

L’Autorità ha ritenuto il patto di non concorrenza accessorio all’operazione solo entro limiti specifici: deve essere limitato ai prodotti oggetto dell’impresa acquisita, all’area di attività della target, non deve impedire ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario e deve avere durata massima di due anni. La valutazione discende dal fatto che l’oggetto di cessione riguarda il solo avviamento dell’azienda e non include il trasferimento di particolare know-how.

Esito

In conclusione, l’AGCM ha ritenuto che l’operazione non ostacoli, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. È stato pertanto deliberato il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, l. 287/1990.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

Alto Partners SGR è una società di gestione del risparmio attiva nel private equity su PMI italiane; Arca Fondi SGR è una SGR italiana controllata da Arca Holding e, indirettamente, da BPER Banca. HLE Holding è una holding pura detenuta da un privato. Eurosirel è la target, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti per la cura del viso, trattamenti cosmetici, dispositivi farmaceutici e parafarmaceutici.

Natura della concentrazione e soglie di notifica

L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo congiunto di Eurosirel da parte di Alto Partners e Arca Fondi, tramite l’acquisto del 50% ciascuna del capitale di HLE e del 10% di Eurosirel, con patti parasociali che disciplinano la governance. L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990 e ha confermato l’obbligo di notifica ex art. 16, comma 1, per il superamento delle soglie di fatturato nazionali.

Mercati interessati e valutazione concorrenziale

L’Autorità ha individuato i mercati della produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici per la cura della persona e dei dispositivi medici, in particolare prodotti per medicazione adesiva, parafarmaceutici, siringhe e test diagnostici. I mercati geografici sono stati ritenuti nazionali, secondo i precedenti richiamati. Tuttavia, non è stata ritenuta necessaria una definizione puntuale dei mercati, poiché la target non ha una posizione rilevante e gli acquirenti non operano in tali mercati.

Quote di mercato ed effetti

La quota di mercato di Eurosirel in Italia è stata stimata comunque inferiore al [5-10%], qualunque sia il mercato rilevante considerato. L’operazione non determina sovrapposizioni orizzontali, poiché né Arca Fondi né Alto Partners, né le loro controllate, sono attive nei mercati interessati. Inoltre, il settore presenta numerosi concorrenti qualificati, con conseguente assenza di effetti idonei a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva o a creare/rafforzare una posizione dominante.

Patto di non concorrenza

Le parti hanno previsto un patto di non concorrenza quinquennale a carico dei venditori, relativo all’attività di progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di cosmetici e dispositivi medici, esteso ai paesi in cui Eurosirel ha realizzato ricavi nel 2022 e nel 2023. L’AGCM lo ha considerato accessorio solo nei limiti in cui sia limitato ai prodotti della target, alla sua area di attività, non impedisca investimenti finanziari passivi e abbia durata massima di due anni, trattandosi di cessione limitata all’avviamento e non a specifico know-how.

Esito

L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non ostacoli, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990, in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. È stato quindi deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllo congiuntomercato dei cosmeticidispositivi medici e parafarmaceuticiclausole accessorie e non concorrenza

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