Regolamento (UE) 2022/956
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/956 della Commissione del 14 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Monte Etna» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Monte Etna", su richiesta dell’Italia. La Commissione ha seguito la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicando la domanda di modifica e constatando l’assenza di opposizioni. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Monte Etna"
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Monte Etna" e, più in generale, al relativo disciplinare di produzione registrato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda l’approvazione, da parte della Commissione, di una modifica presentata dall’Italia e pubblicata per opposizione, in assenza di contestazioni. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del disciplinare della DOP "Monte Etna"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/956 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Monte Etna". L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e recepisce l’esito positivo dell’istruttoria svolta dalla Commissione sulla domanda presentata dall’Italia.
Quadro procedurale e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, come base giuridica per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda italiana è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, con riferimento a una DOP già registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1491/2003.
Qualificazione della modifica come non minore
La modifica del disciplinare è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Proprio per questa ragione la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, secondo la procedura di cui all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Assenza di opposizioni e approvazione finale
La Commissione rileva che, nel termine previsto, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In conseguenza di ciò, la modifica del disciplinare deve essere approvata, come disposto dall’articolo 1 del regolamento.
Effetti giuridici ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre ribadito il carattere tipico dei regolamenti UE: essi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare, già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, relativa al nome "Monte Etna" registrato come DOP.
Base giuridica e natura della modifica
La Commissione fonda l’adozione sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Procedura di esame e assenza di opposizioni
La domanda dell’Italia è stata esaminata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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