Regolamento (UE) 2022/2059
Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, quali elementi tecnici devono essere inclusi nel calcolo delle variazioni ipotetiche, reali e teoriche del valore del portafoglio ai fini dei test retrospettivi e del requisito di assegnazione di profitti e perdite. Stabilisce inoltre criteri quantitativi per verificare se variazioni teoriche e ipotetiche siano sufficientemente prossime, introducendo classi di unità di negoziazione e una maggiorazione di capitale per i casi non conformi. Il testo disciplina anche l’allineamento dei dati, gli obblighi di documentazione e le modalità di aggregazione dei requisiti complessivi di capitale.
Norme tecniche su test retrospettivi e assegnazione di profitti e perdite per il metodo alternativo dei modelli interni nel rischio di mercato, con indicazione degli elementi da includere nelle variazioni di valore del portafoglio e delle conseguenze in caso di scostamento tra variazioni teoriche e ipotetiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo alternativo dei modelli interni, in particolare per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione e, in alcuni casi, per l’intero portafoglio di negoziazione e per posizioni esterne al portafoglio che generano rischio di cambio o di posizione in merci. Le disposizioni riguardano il territorio dell’Unione e sono direttamente applicabili negli Stati membri; il regolamento contiene anche norme rilevanti ai fini SEE. Sono previste esclusioni specifiche per taluni aggiustamenti di valutazione (credit valuation adjustments, aggiustamenti per il rischio di credito proprio e rettifiche di valore supplementari) e per alcuni aggiustamenti calcolati su insiemi di posizioni di più unità di negoziazione, purché ricorrano condizioni e obblighi documentali stringenti.
Regolamento delegato (UE) 2022/2059: test retrospettivi e assegnazione di profitti e perdite nel rischio di mercato
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 definendo, in modo uniforme nell’Unione, le caratteristiche tecniche dei test retrospettivi e del requisito di assegnazione di profitti e perdite per gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni nel rischio di mercato. La disciplina mira a rendere coerenti le misurazioni del valore di portafoglio, i controlli statistici e il trattamento degli aggiustamenti di valutazione, in linea con gli standard internazionali elaborati dal Comitato di Basilea.
Ambito applicativo e finalità
Il regolamento si applica agli enti creditizi che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo la parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, con particolare riferimento alle unità di negoziazione autorizzate a usare modelli interni. Alcune disposizioni operano a livello di unità di negoziazione, altre a livello di ente, e il testo include anche regole per le posizioni non assegnate alle unità di negoziazione e per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci.
Test retrospettivi: variazioni reali del valore del portafoglio
Per i test retrospettivi, le variazioni reali del valore del portafoglio devono essere calcolate usando le stesse tecniche del processo di valutazione alla chiusura, compresi metodi di pricing, parametrizzazioni dei modelli, dati di mercato e i risultati della verifica indipendente dei prezzi di cui all’articolo 105, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. Le variazioni devono riflettere anche gli effetti del passare del tempo.
Gli aggiustamenti connessi al rischio di mercato vanno inclusi, salvo tre categorie espressamente escluse:
- gli aggiustamenti della valutazione del credito che riflettono il valore di mercato corrente del rischio di credito delle controparti;
- gli aggiustamenti attribuiti al rischio di credito proprio dell’ente esclusi dai fondi propri ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettere b) o c);
- le rettifiche di valore supplementari dedotte dal capitale primario di classe 1 ai sensi dell’articolo 34.
Tali aggiustamenti devono essere calcolati sulla base di tutte le posizioni assegnate alla medesima unità di negoziazione; la variazione del loro valore va inclusa solo alla data di calcolo dell’aggiustamento.
Esclusioni ammesse per aggiustamenti calcolati su più unità
Il regolamento ammette, in via eccezionale, che un aggiustamento calcolato su base netta su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione sia escluso dal calcolo delle variazioni reali o ipotetiche. Ciò è possibile solo se:
- per sua natura l’aggiustamento è calcolato su base netta su più unità;
- la gestione interna del rischio è coerente con il livello al quale l’aggiustamento è calcolato;
- l’ente documenta gli insiemi di posizioni, la ragione del calcolo aggregato e i motivi per cui l’aggiustamento non è calcolato solo sulle posizioni dell’unità interessata.
Test retrospettivi: variazioni ipotetiche del valore del portafoglio
Le variazioni ipotetiche devono essere calcolate con le stesse tecniche di valutazione alla chiusura, ma senza considerare diritti e commissioni. Devono riflettere il passare del tempo secondo la stessa logica adottata per il rischio di perdita attesa e il rischio di scenario di stress di cui agli articoli 325 quaterquinquagies e 325 quatersexagies del regolamento (UE) n. 575/2013.
Anche qui si includono gli aggiustamenti di rischio di mercato calcolati giornalmente e integrati nel modello di misurazione del rischio dell’ente, con le medesime esclusioni previste per le variazioni reali. Per gli aggiustamenti, il valore va determinato sulla base di tutte le posizioni dell’unità di negoziazione, confrontando il valore alla chiusura con quello della chiusura del giorno successivo, assumendo posizioni immutate.
Obblighi di documentazione per i test retrospettivi
Gli enti devono adottare politiche e procedure che descrivano il metodo di calcolo delle variazioni reali e ipotetiche. La documentazione deve includere, tra l’altro:
- la descrizione delle differenze tra il valore di chiusura prodotto dal processo di valutazione alla chiusura e le variazioni reali;
- i diritti, le commissioni e le modalità di applicazione dell’esclusione prevista dall’articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 4, lettera b);
- un elenco di tutti gli aggiustamenti, con indicazione della descrizione, della finalità, della metodologia, della frequenza di calcolo, della sensibilità al rischio di mercato, degli insiemi di posizioni interessati, della copertura attiva e del modo in cui ciascun aggiustamento viene considerato nei test retrospettivi.
Requisito di assegnazione di profitti e perdite: logica e metriche
Ai fini dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente deve verificare se le variazioni teoriche e le variazioni ipotetiche del portafoglio dell’unità di negoziazione siano sufficientemente prossime. A tal fine calcola, sui dati degli ultimi 250 giorni lavorativi, il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov.
È consentito allineare il momento esatto di rilevazione delle variazioni teoriche a quello delle variazioni ipotetiche.
Classificazione delle unità di negoziazione
Il regolamento introduce quattro classi:
- fascia verde: Spearman superiore a 0,8 e KS inferiore a 0,09; in tal caso le variazioni sono considerate sufficientemente prossime;
- fascia rossa: Spearman inferiore a 0,7 oppure KS superiore a 0,12;
- fascia arancione: unità non verde né rossa, per le quali nel trimestre precedente tutte le posizioni erano soggette al metodo standardizzato alternativo;
- fascia gialla: ogni altra unità non classificata nelle altre tre fasce.
Solo la fascia verde soddisfa il requisito di sufficiente prossimità; le altre fasce lo escludono.
Conseguenze per le unità non conformi
Per le unità classificate gialle, arancioni o rosse, gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni devono calcolare una maggiorazione di capitale. La formula si basa su due parametri indicati nel regolamento come SAima e IMAima e su un coefficiente k determinato aggregando i requisiti delle unità classificate come rosse, arancioni o gialle rispetto al totale delle unità trattate con il metodo alternativo dei modelli interni.
Gli enti devono inoltre informare l’autorità competente quando comunicano i risultati relativi al requisito di assegnazione di profitti e perdite se le unità sono state classificate come rosse o arancioni.
Frequenza della valutazione
L’osservanza del requisito di assegnazione di profitti e perdite deve essere valutata su base trimestrale per tutte le unità di negoziazione autorizzate a usare modelli interni ai sensi dell’articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.
Variazioni teoriche e ipotetiche ai fini del requisito di assegnazione di profitti e perdite
Le variazioni teoriche sono calcolate confrontando il valore di chiusura con quello della chiusura del giorno successivo, assumendo portafoglio immutato, e usando le tecniche del modello di misurazione del rischio. Esse comprendono solo le variazioni dei fattori di rischio inclusi nel modello e soggetti agli scenari di shock futuri.
Le variazioni ipotetiche, per questo requisito, sono calcolate secondo le stesse regole previste per i test retrospettivi.
Allineamento dei dati e fattori di rischio
Per limitare differenze dovute a input eterogenei, gli enti possono sostituire, per il calcolo delle variazioni teoriche, i dati utilizzati come input con quelli usati per le variazioni ipotetiche, se la divergenza dipende da fornitori diversi o da estrazioni in momenti diversi della stessa giornata. È inoltre possibile sostituire il valore di un fattore di rischio con quello utilizzato per le variazioni ipotetiche quando il fattore non corrisponde direttamente ai dati di input ed è stato ricavato con tecniche di valutazione non replicate nel modello di rischio.
Tali allineamenti devono essere documentati e accompagnati da un confronto tra le variazioni teoriche prima e dopo l’allineamento, nonché da una valutazione del loro impatto sulle metriche Spearman e KS.
Requisiti di capitale e aggregazione finale
Per gli enti che applicano il metodo alternativo dei modelli interni ad alcune unità di negoziazione, il regolamento disciplina anche il calcolo complessivo dei requisiti di fondi propri: tali requisiti sono ottenuti sommando i risultati previsti per il portafoglio interessato, la maggiorazione di capitale e i requisiti calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo per le posizioni non assegnate alle unità di negoziazione interessate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Elementi da includere nelle variazioni reali del portafoglio
Per i test retrospettivi a livello di unità di negoziazione e di ente, le variazioni reali vanno calcolate con le stesse tecniche del processo di valutazione alla chiusura, includendo gli effetti del tempo e tutti gli aggiustamenti connessi al rischio di mercato, salvo: aggiustamenti della valutazione del credito, aggiustamenti per il rischio di credito proprio esclusi dai fondi propri ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, lettere b) o c), e rettifiche di valore supplementari dedotte dal CET1 ai sensi dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Esclusione limitata di aggiustamenti calcolati su più unità di negoziazione
Taluni aggiustamenti calcolati su base netta su insiemi di posizioni assegnate a più unità di negoziazione possono essere esclusi dal calcolo delle variazioni reali o ipotetiche solo se la natura dell’aggiustamento e la gestione interna del rischio sono coerenti con tale livello di calcolo e se l’ente documenta insiemi di posizioni, motivazione del calcolo aggregato e ragioni della mancata imputazione alla sola unità di negoziazione.
Elementi da includere nelle variazioni ipotetiche
Le variazioni ipotetiche vanno calcolate con le tecniche di valutazione alla chiusura, senza diritti e commissioni. Devono riflettere il passare del tempo secondo lo stesso criterio usato per le misure di perdita attesa e di stress scenario, e includere soltanto gli aggiustamenti di rischio di mercato calcolati giornalmente e inclusi nel modello interno, con le medesime esclusioni previste per le variazioni reali.
Obblighi di documentazione sui test retrospettivi
Gli enti devono adottare politiche e procedure che descrivano il calcolo delle variazioni reali e ipotetiche, le differenze tra processi di valutazione alla chiusura e risultati dei test, i diritti e le commissioni, l’elenco degli aggiustamenti e per ciascuno: descrizione, metodologia, frequenza, sensibilità al rischio di mercato, insiemi di posizioni, coperture attive e modalità di inclusione nei test retrospettivi.
Calcolo della correlazione di Spearman e del test di Kolmogorov-Smirnov
Per valutare il requisito di assegnazione di profitti e perdite, l’ente calcola sui dati degli ultimi 250 giorni lavorativi il coefficiente di correlazione di Spearman e la metrica del test di Kolmogorov-Smirnov. Sono dettagliati il metodo di costruzione dei ranghi, la gestione dei casi di pari merito e la funzione di distribuzione empirica utilizzata per la metrica KS.
Classificazione delle unità di negoziazione
Le unità sono classificate in fascia verde, arancione, gialla o rossa. Verde se Spearman > 0,8 e KS < 0,09; rossa se Spearman < 0,7 oppure KS > 0,12; arancione se non verde né rossa e se, nel trimestre precedente, tutte le posizioni dell’unità erano soggette al metodo standardizzato alternativo; gialla in ogni altro caso. Solo la fascia verde soddisfa il requisito di sufficiente prossimità tra variazioni teoriche e ipotetiche.
Conseguenze per unità gialle, arancioni e rosse
Per le unità non verdi l’ente calcola una maggiorazione di capitale secondo formula basata su SAima e IMAima. Il coefficiente k è determinato in funzione delle unità classificate rosse/arancioni/gialle e dei relativi requisiti calcolati secondo metodo standardizzato alternativo e metodo alternativo dei modelli interni. Le unità rosse e arancioni devono essere comunicate all’autorità competente al momento della trasmissione dei risultati dell’assegnazione di profitti e perdite.
Frequenza della valutazione del requisito di assegnazione di profitti e perdite
L’osservanza del requisito va valutata trimestralmente per tutte le unità di negoziazione autorizzate a usare modelli interni.
Variazioni teoriche e ipotetiche ai fini del requisito di assegnazione di profitti e perdite
Le variazioni teoriche sono calcolate confrontando il valore di chiusura con quello del giorno successivo, nell’ipotesi di portafoglio immutato, usando le tecniche del modello di rischio e includendo solo i fattori di rischio modellizzati soggetti a scenari di shock futuri. Le variazioni ipotetiche sono calcolate conformemente alle regole previste per i test retrospettivi.
Allineamento dei dati
Per ridurre discrepanze dovute a input diversi, l’ente può sostituire valori di dati o fattori di rischio usati per le variazioni teoriche con quelli impiegati per le variazioni ipotetiche, se le differenze derivano da fornitori diversi o da estrazioni in momenti diversi dello stesso giorno, oppure se il fattore di rischio non corrisponde direttamente ai dati di input ed è stato ricavato con tecniche non replicate nel modello di rischio. Sono richiesti confronto documentato e valutazione dell’effetto sulle metriche Spearman e KS.
Calcolo dei requisiti complessivi di capitale per il rischio di mercato
Per gli enti con alcune unità di negoziazione trattate con il metodo alternativo dei modelli interni, il regolamento disciplina la somma tra requisiti calcolati con il metodo standardizzato alternativo, maggiorazione di capitale e risultati IMAima, anche per le posizioni del portafoglio di negoziazione e per le posizioni esterne che generano rischio di cambio o di merci.
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