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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/925

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/925 della Commissione del 14 giugno 2022 che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l’elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 alla luce di un riesame scientifico delle specie acquatiche sensibili alle malattie elencate. La Commissione, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/429 e con i lavori dei laboratori di riferimento dell’Unione, sostituisce le righe della tabella relative a diverse malattie di categoria A, C ed E e alle specie collegate. L’intervento mira anche a migliorare la convergenza con le norme dell’OIE e a chiarire le denominazioni delle specie usando, per ciascuna, il nome scientifico pertinente. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per aggiornare l’elenco delle malattie degli animali acquatici e delle specie/gruppi di specie o vettori che ne comportano un notevole rischio di diffusione.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri e, per effetto del richiamo al SEE, anche nel contesto del diritto dello Spazio economico europeo. Riguarda gli animali acquatici e, in particolare, le specie e i gruppi di specie sensibili o vettrici delle malattie elencate nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Non disciplina in modo autonomo nuove misure di sanità animale, ma aggiorna l’elenco tecnico delle specie/malattie già soggette alle norme di prevenzione e controllo del regolamento (UE) 2016/429.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/925: aggiornamento dell’elenco delle malattie degli animali acquatici e delle specie correlate

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per aggiornare, sulla base di un riesame scientifico, l’elenco delle malattie degli animali acquatici e delle specie/gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione. L’intervento si colloca nell’ambito della normativa in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e mira anche a rafforzare la convergenza con il codice sanitario OIE per gli animali acquatici.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che stabilisce le norme di prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, comprese le regole per la classificazione delle malattie elencate di interesse unionale. Le norme si applicano alle specie e ai gruppi di specie che possono trasmettere le malattie perché sensibili o perché agiscono da vettori; tali specie sono elencate nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che classifica inoltre le malattie nelle categorie A, B, C, D o E.

Riesame scientifico e convergenza con l’OIE

Il provvedimento è adottato a seguito di un riesame delle specie acquatiche sensibili, svolto con il supporto del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le malattie dei molluschi. Il riesame si è basato su una valutazione sistematica delle specie sensibili alle malattie di categoria A, C ed E, tenendo conto della metodologia prevista dal capitolo 1.5 del codice OIE per gli animali acquatici.

La Commissione evidenzia che, per diverse malattie, vi è convergenza tra le specie che l’UE intende elencare e quelle proposte dall’OIE. In particolare, il regolamento aggiorna gli elenchi relativi a:

  • necrosi ematopoietica epizootica;
  • infezione da virus della sindrome di Taura;
  • infezione da virus della malattia della testa gialla;
  • setticemia emorragica virale;
  • necrosi ematopoietica infettiva;
  • infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR;
  • herpesvirosi della carpa Koi;
  • infezione da Bonamia exitiosa;
  • infezione da Bonamia ostreae;
  • infezione da virus della sindrome dei punti bianchi.

Casi in cui l’elenco viene mantenuto o differito

Il regolamento precisa che non è opportuno modificare, in questa fase, le specie già elencate per l’infezione da Perkinsus marinus e per l’infezione da Marteilia refringens, in attesa del completamento da parte dell’OIE della relativa valutazione scientifica. Analogamente, l’elenco delle specie vettrici non viene modificato, salvo gli adeguamenti necessari alla denominazione delle singole specie.

Per l’infezione da Mikrocytos mackini, malattia non elencata dall’OIE, il laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei molluschi ha predisposto un elenco di specie sensibili applicando gli stessi criteri utilizzati per le altre specie.

Chiarimento delle denominazioni delle specie

Il regolamento sottolinea che i nomi comuni delle specie possono variare da uno Stato membro all’altro e creare rischi di errata identificazione degli animali. Per evitare tale problema, gli elenchi delle specie acquatiche sono modificati in modo da riportare, per ciascuna specie, soltanto il nome scientifico pertinente.

Contenuto tecnico dell’allegato

L’allegato sostituisce le righe da 51 a 63 della tabella del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Per ciascuna malattia elencata sono indicate:

  • la categoria della malattia (ad esempio A+D+E, C+D+E o E);
  • le specie elencate;
  • le specie e i gruppi di specie;
  • le specie vettrici.

Tra le principali voci aggiornate figurano:

  • necrosi ematopoietica epizootica, con categorie A+D+E e specifiche specie sensibili e specie vettrici;
  • setticemia emorragica virale, con categorie C+D+E e un ampio elenco di specie sensibili e vettrici;
  • necrosi ematopoietica infettiva, con categorie C+D+E e specie sensibili e vettrici per pesci e crostacei;
  • infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR, con categorie C+D+E;
  • herpesvirosi della carpa Koi, di categoria E;
  • infezione da Mikrocytos mackini, di categoria A+D+E;
  • infezione da Perkinsus marinus, di categoria A+D+E;
  • infezione da Bonamia exitiosa, di categoria C+D+E;
  • infezione da Bonamia ostreae, di categoria C+D+E;
  • infezione da Marteilia refringens, di categoria C+D+E;
  • infezione da virus della sindrome di Taura, di categoria A+D+E;
  • infezione da virus della malattia della testa gialla, di categoria A+D+E;
  • infezione da virus della sindrome dei punti bianchi, di categoria C+D+E, con riferimento a tutti i decapodi come specie sensibili e a ulteriori specie vettrici.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2018/1882

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 secondo quanto stabilito dall’allegato del nuovo regolamento. In concreto, sono sostituite le righe da 51 a 63 della tabella relativa alle malattie elencate, alle rispettive categorie e alle specie acquatiche elencate.

Riesame scientifico delle specie sensibili

Il regolamento si fonda su un riesame delle specie acquatiche sensibili svolto con il supporto del laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei pesci e dei crostacei e del laboratorio di riferimento dell’UE per le malattie dei molluschi. Il riesame riguarda le malattie di categoria A, C ed E e tiene conto della metodologia del capitolo 1.5 del codice sanitario OIE per gli animali acquatici.

Allineamento con le norme OIE e motivi delle modifiche

La Commissione interviene per assicurare un adeguato livello di convergenza con le norme OIE e riflettere le più recenti conoscenze scientifiche. Per alcune malattie, le specie inserite o mantenute nell’elenco corrispondono alle specie indicate dall’OIE; per altre, come l’infezione da Mikrocytos mackini, l’elenco è stato definito sulla base dei criteri applicati dai laboratori di riferimento dell’UE.

Conferma o rinvio di alcune modifiche

Per l’infezione da Perkinsus marinus e per l’infezione da Marteilia refringens il regolamento non modifica le specie attualmente elencate, in attesa che l’OIE completi la propria valutazione, al fine di mantenere la convergenza con le norme internazionali. Parimenti, l’elenco delle specie acquatiche vettrici non viene modificato, salvo gli adeguamenti necessari alla denominazione delle singole specie.

Razionalizzazione delle denominazioni delle specie

Poiché i nomi comuni delle specie possono variare tra Stati membri e creare rischi di errata identificazione, il regolamento dispone che nelle tabelle siano utilizzati solo i nomi scientifici pertinenti per le specie acquatiche interessate dalle malattie elencate.

Contenuto dell’allegato: malattie e specie aggiornate

L’allegato sostituisce la tabella per numerose malattie: necrosi ematopoietica epizootica, setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR, herpesvirosi della carpa Koi, infezione da Mikrocytos mackini, infezione da Perkinsus marinus, infezione da Bonamia exitiosa, infezione da Bonamia ostreae, infezione da Marteilia refringens, infezione da virus della sindrome di Taura, infezione da virus della malattia della testa gialla e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi. Per ciascuna malattia sono indicate le categorie di appartenenza e le specie o i gruppi di specie elencati, nonché le eventuali specie vettrici.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleanimali acquaticicontrollo delle malattiediritto alimentare

Testo integrale

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