Regolamento (UE) 2022/996
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro armonizzato per il funzionamento dei sistemi volontari di certificazione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001. Definisce governance, trasparenza, monitoraggio, reclami, controlli, competenze degli organismi di certificazione, regole di tracciabilità ed equilibrio di massa, oltre alle modalità di verifica delle emissioni di gas a effetto serra e della certificazione del basso rischio ILUC. L’obiettivo è garantire verifiche uniformi, ridurre il rischio di frodi e assicurare certezza giuridica per operatori e sistemi certificativi.
Norme di esecuzione per verificare, tramite sistemi volontari, la conformità ai criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di basso rischio ILUC per biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e altri carburanti rinnovabili
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici, agli organismi di certificazione e ai sistemi volontari coinvolti nella certificazione ai fini della direttiva (UE) 2018/2001, con riferimento a biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Riguarda la verifica dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva, dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra ai fini degli articoli 25, paragrafo 2, e 29, paragrafo 10, nonché della certificazione dei prodotti a basso rischio ILUC ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807. Si applica in tutto il territorio dell’Unione e, in quanto atto rilevante ai fini del SEE, anche nello Spazio economico europeo; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica 18 mesi dopo l’entrata in vigore. Restano escluse solo le ipotesi non ricomprese nell’ambito materiale definito dagli articoli e dagli allegati richiamati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione
Il regolamento definisce un insieme dettagliato di modalità operative per rendere omogenea, verificabile e trasparente la certificazione richiesta dalla direttiva (UE) 2018/2001 nel settore dei combustibili rinnovabili. La disciplina è costruita per ridurre il rischio di frodi, garantire parità di trattamento tra sistemi volontari e fornire certezza agli operatori economici che intendano dimostrare sostenibilità, riduzione delle emissioni o basso rischio ILUC.
Ambito e finalità della disciplina
L’atto si applica alla verifica della conformità dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001, nonché alla certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC secondo il regolamento delegato (UE) 2019/807. Il regolamento interviene anche sui carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato, soprattutto per quanto attiene alla corretta attestazione delle emissioni.
Struttura, governance e indipendenza dei sistemi volontari
I sistemi volontari devono dotarsi di una governance adeguata, imparziale e indipendente, con un comitato tecnico o struttura equivalente che consenta di affrontare questioni specialistiche e, se necessario, di avvalersi di esperti esterni indipendenti. La composizione decisionale deve essere plurale, includendo per quanto possibile portatori di interessi diversi, come agricoltori, silvicoltori, ONG ambientali, comunità locali e indigene, mondo accademico e produttori di combustibili. Nessun soggetto o gruppo può esercitare una posizione dominante, e devono essere previsti meccanismi per evitare conflitti di interesse.
Gli organismi di certificazione devono essere indipendenti dagli operatori economici, accreditati secondo la norma ISO 17065 e, quando verificano valori reali di gas a effetto serra, anche secondo la ISO 14065. Il regolamento consente, in alternativa all’accreditamento o al riconoscimento, sistemi indipendenti di sorveglianza se ammessi dallo Stato membro, ma la Commissione conserva un potere di riesame dell’efficacia di tali assetti.
Monitoraggio interno, reclami, trasparenza e documentazione
Il sistema volontario deve svolgere un monitoraggio interno almeno annuale, su base rischi e territoriale, richiedendo agli organismi di certificazione tutte le relazioni di controllo e, ove necessario, i calcoli delle emissioni effettive. I risultati confluiscono in una relazione annuale da trasmettere alla Commissione. Il regolamento impone anche una procedura di reclamo accessibile al pubblico, via web, posta o posta elettronica, con tutela dei segnalanti in buona fede secondo la direttiva (UE) 2019/1937.
È inoltre richiesta una gestione documentale strutturata, comprensiva di manuali, politiche, responsabilità, controllo dei documenti, revisione da parte della dirigenza, monitoraggio interno, gestione delle non conformità e azioni preventive. La documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni, salvo termine più lungo imposto dall’autorità nazionale competente.
Sul piano della trasparenza, i sistemi volontari devono pubblicare gratuitamente sul proprio sito la governance, l’elenco degli operatori aderenti, lo stato dei certificati, i documenti del sistema, i recapiti, l’elenco degli organismi di certificazione e gli esiti del monitoraggio annuale. I cambi di stato dei certificati devono essere resi pubblici immediatamente; gli operatori con certificato revocato, interrotto o scaduto restano visibili nell’elenco per almeno 24 mesi.
Non conformità e conseguenze
Il regolamento distingue tra non conformità critiche, gravi e minori. Le non conformità critiche comprendono, in sostanza, frodi, violazioni intenzionali o irreversibili e condotte che compromettono l’integrità del sistema, come certificazioni fraudolente o false dichiarazioni sulle materie prime e sulle emissioni. Le non conformità gravi riguardano violazioni reversibili ma sistemiche o ripetute; tra queste, problemi ricorrenti nella documentazione di massa o sui dati GHG, omissioni nella dichiarazione di partecipazione ad altri sistemi e mancata trasmissione delle informazioni necessarie ai verificatori.
Gli effetti sono molto severi: in caso di non conformità critica, il certificato non viene rilasciato o viene revocato immediatamente; in caso di non conformità grave, il certificato non viene rilasciato o viene sospeso immediatamente e, se il problema non viene sanato entro 90 giorni dalla notifica, viene revocato. Per le non conformità minori il sistema può fissare un termine di correzione, che non può superare 12 mesi dalla notifica né la data del controllo successivo.
Cambio di sistema e riconoscimento di altri regimi
L’operatore economico deve dichiarare, in sede di domanda, se partecipa o ha partecipato negli ultimi cinque anni a un altro sistema volontario, se ha subito sospensioni o revoche e se si è ritirato prima del primo controllo di sorveglianza. La mancata comunicazione di tali dati può comportare l’esclusione dal sistema. Se il richiedente non ha superato il controllo iniziale in un altro sistema, o si è ritirato prima del primo controllo di sorveglianza, l’adesione può essere rifiutata salvo giustificazione ritenuta valida; se il sistema decide di esaminare la domanda, il controllo iniziale deve essere adattato per colmare le lacune emerse in precedenza.
Le prove rilasciate da altri sistemi volontari riconosciuti sono accettate solo nei limiti del riconoscimento, mentre i sistemi volontari non possono negare il riconoscimento dei sistemi nazionali riconosciuti per le medesime verifiche di sostenibilità, riduzione delle emissioni e criteri ILUC.
Controlli, rischio, campionamento e competenze dei verificatori
Il controllo iniziale è obbligatorio prima dell’ammissione al sistema ed è svolto in loco. La logica del regolamento è basata sul rischio: la profondità e l’estensione del controllo devono aumentare con il rischio complessivo connesso all’operatore economico e alla catena di approvvigionamento. Gli operatori a basso rischio possono essere sottoposti, dopo il controllo iniziale, a controlli ridotti di garanzia. Per le certificazioni di durata superiore a un anno sono previsti controlli annuali di sorveglianza; nei controlli di gruppo è ammesso il controllo per campione.
Gli esecutori del controllo devono essere qualificati e formati in relazione al tipo di verifica svolta: criteri fondiari, criteri di GHG, catena di custodia, controlli di gruppo, valutazione del suolo, analisi del ciclo di vita e altro ancora. Devono inoltre essere indipendenti e privi di conflitti di interesse.
Controlli speciali: gruppi, rifiuti e residui, GHG, equilibrio di massa
Per i controlli di gruppo il regolamento limita l’uso di tali verifiche a particolari categorie di produttori e situazioni omogenee. Il campione deve essere rappresentativo, con una selezione casuale almeno del 25 %; la dimensione di base è la radice quadrata del totale dei membri, aumentata in caso di rischio più elevato. Il responsabile del gruppo è sempre controllato in loco.
Per rifiuti e residui si richiede il controllo dell’intera catena di approvvigionamento a partire dal punto di origine, con verifiche individuali, possibili controlli di gruppo all’inizio della filiera e controlli in loco per i punti di origine che forniscono almeno cinque tonnellate al mese di rifiuti o residui elencati nell’allegato IX della direttiva. È previsto un controllo di sorveglianza obbligatorio entro sei mesi dalla prima certificazione e, per chi tratta anche materiali vergini, un ulteriore controllo entro tre mesi.
Sul fronte delle emissioni, i sistemi volontari devono obbligare gli operatori a presentare in anticipo i dati completi per il calcolo delle emissioni effettive. Le verifiche devono essere coerenti con la metodologia dell’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/2001 e con le metodologie specifiche degli allegati del regolamento. Il sistema di equilibrio di massa consente la miscelazione di materie prime e combustibili con diverse caratteristiche di sostenibilità, purché siano rispettate regole precise sul gruppo di prodotti, sulla segregazione dei sistemi non compatibili, sulla coincidenza fisica o logistica e sulla registrazione delle caratteristiche sostenibili. La finestra temporale di equilibrio è di 12 mesi per biomassa agricola e forestale e di tre mesi per gli altri operatori.
Tracciabilità e banca dati dell’Unione
L’articolo 18 rafforza la tracciabilità lungo la catena di approvvigionamento, imponendo che le caratteristiche di sostenibilità, i dati sulle emissioni e le informazioni operative siano trasmesse da un operatore all’altro e documentate nelle spedizioni fisiche. Per i combustibili liquidi e gassosi rilevanti ai fini del numeratore o della sostenibilità della direttiva, le informazioni devono essere inserite nella banca dati dell’Unione non appena operativa. In caso di infrastrutture interconnesse, il tracciamento si concentra sul primo punto di ingresso e sulla cancellazione delle registrazioni quando la partita arriva al consumo finale.
Vigilanza degli Stati membri e della Commissione
Gli operatori economici e gli organismi di certificazione devono collaborare con la Commissione e con le autorità nazionali, consentendo l’accesso ai locali e la trasmissione delle informazioni necessarie. Gli organismi di certificazione devono fornire i dati necessari alla vigilanza nazionale e comunitaria e verificare l’esattezza dei dati inseriti nella banca dati dell’Unione o nelle banche dati nazionali. Gli Stati membri devono predisporre procedure di registrazione e vigilanza, scambiarsi informazioni e, quando gli organismi operano in più Stati membri, creare un quadro comune con uno Stato membro supervisore principale. Se emergono dubbi fondati su un organismo di certificazione, questi devono essere comunicati immediatamente e il sistema volontario interessato deve avviare un’indagine.
Basso rischio ILUC: logica, addizionalità e durata della certificazione
La parte più articolata del regolamento riguarda la certificazione del basso rischio ILUC. Il sistema è costruito per dimostrare che una maggiore produzione di biomassa o un uso produttivo di terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati non provoca, o riduce significativamente, il rischio di cambiamenti indiretti della destinazione d’uso dei terreni. La certificazione è possibile solo se l’operatore presenta una domanda, un piano di gestione e una prova che le misure siano realmente addizionali rispetto allo status quo.
L’addizionalità può essere dimostrata con una prova dell’attrattiva finanziaria, ossia un VAN negativo dell’investimento senza premio ILUC, oppure con la prova di ostacoli non finanziari che la certificazione consente di superare. Per determinate situazioni, come terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati, il regime è più favorevole, ma il rispetto dei requisiti documentali resta essenziale. La certificazione ha validità decennale; per le colture perenni sono previste regole specifiche sulla decorrenza e sulla possibilità di rinvio del periodo di validità in caso di misure applicate dopo il rilascio o in occasione del reimpianto.
Calcolo della biomassa supplementare e valore di riferimento dinamico delle rese
Il concetto centrale della disciplina ILUC è il valore di riferimento dinamico delle rese, cioè la baseline controfattuale rispetto alla quale si misura la biomassa supplementare. Per le colture annuali il punto di partenza è in generale la media delle rese storiche dell’appezzamento negli ultimi tre anni, corretta da una curva di tendenza globale derivata dai dati FAOSTAT World +. Per le colture perenni, soprattutto la palma da olio, la metodologia tiene conto della curva di crescita specifica, dell’età delle piante e, nei casi di certificazione di gruppo, di un approccio aggregato per la produzione.
La biomassa supplementare è la differenza tra resa effettiva e valore di riferimento dinamico, moltiplicata per la superficie dell’appezzamento. Il regolamento disciplina anche le colture sequenziali: se la seconda coltura non riduce la resa della coltura principale, tutta la seconda resa può essere considerata biomassa supplementare; altrimenti devono essere applicati meccanismi di compensazione o baseline specifiche. I controlli annuali verificano la coerenza tra le proiezioni del piano di gestione e i volumi effettivamente prodotti.
Produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati
Il regolamento richiede prove documentali del mancato uso agricolo per almeno cinque anni prima dell’inizio della coltivazione, e, per i terreni abbandonati, ulteriori elementi che dimostrino la precedente coltivazione e le cause biofisiche o socioeconomiche dell’abbandono. Per i terreni pesantemente degradati sono previsti specifici risultati di analisi del suolo, ad esempio sulla salinizzazione, sul tenore di materia organica e sull’erosione grave. In questi casi il valore di riferimento dinamico delle rese è considerato pari a zero.
Allegati tecnici: tracciabilità, controlli, metodologie GHG e valori standard
Gli allegati contengono il dettaglio tecnico più rilevante per gli operatori e i consulenti: l’allegato I elenca i dati da trasmettere lungo l’intera catena di approvvigionamento e quelli relativi alle operazioni; l’allegato II indica il contenuto minimo delle relazioni di controllo, delle relazioni sintetiche e dei certificati; l’allegato III specifica il contenuto delle relazioni annuali alla Commissione; l’allegato IV fornisce un elenco non esaustivo di rifiuti e residui già ricompresi nell’allegato IX della direttiva; l’allegato V descrive la metodologia per l’esca, con limiti massimi di 45 g CO2eq/MJ quando è usato biochar e 25 g CO2eq/MJ negli altri casi; gli allegati VI e VII disciplinano pratiche di suolo e metodologia di calcolo delle emissioni da coltivazione; l’allegato VIII regola l’intero procedimento ILUC; l’allegato IX contiene i valori standard dei fattori di emissione per input agricoli, combustibili, trasporti e altri materiali.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dopo 18 mesi. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 delimita l’oggetto alle modalità di esecuzione per verificare conformità ai criteri di sostenibilità, ai dati sulle riduzioni di emissioni e ai criteri di basso rischio ILUC. L’articolo 2 introduce le definizioni operative essenziali, tra cui sistema volontario, sistema volontario riconosciuto, sistema nazionale riconosciuto, certificato, non conformità, prova della sostenibilità, operatore economico, organismo di certificazione, gruppo di prodotti, sito e banca dati dell’Unione.
Governance, indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse
Gli articoli 3 e 4 impongono ai sistemi volontari una struttura di governo dotata di capacità giuridica e tecnica, imparzialità e indipendenza. Devono essere previsti comitato tecnico o equivalente, rappresentanza ampia dei portatori di interessi, regole contro i conflitti di interesse e requisiti di indipendenza per gli organismi di certificazione, che devono essere accreditati secondo ISO 17065. Sono disciplinate le conseguenze delle non conformità, inclusa la sospensione e la revoca del certificato, con divieto di fare asserzioni di sostenibilità durante la sospensione e con possibile preclusione all’adesione ad altri sistemi per almeno due anni nei casi più gravi.
Monitoraggio interno, reclami, documentazione e trasparenza
L’articolo 5 richiede monitoraggio interno almeno annuale, gestione dei risultati e relazione annuale alla Commissione. Deve essere istituita una procedura di reclamo accessibile via web, anche per via elettronica o postale, con tutela dei segnalanti conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937. È inoltre imposto un sistema di gestione documentale con conservazione delle prove per almeno cinque anni, salvo termine più lungo imposto dall’autorità nazionale. L’articolo 6 prescrive ampia pubblicazione online gratuita di governance, elenco degli operatori, stato dei certificati, documenti del sistema, recapiti, organismi di certificazione e risultati del monitoraggio annuale.
Cambio di sistema, riconoscimento di altri sistemi e sistemi nazionali
L’articolo 7 impone agli operatori di dichiarare, nella domanda, eventuali partecipazioni pregresse o attuali ad altri sistemi volontari negli ultimi cinque anni, nonché controlli non superati o ritiri anticipati. Sono previste cause di esclusione dal sistema in caso di omissioni o di mancato superamento di controlli precedenti, salvo giustificazioni valutate dal sistema. Gli articoli 8 e 9 disciplinano il valore delle prove provenienti da altri sistemi volontari riconosciuti e impongono di non negare il riconoscimento dei sistemi nazionali riconosciuti per la verifica delle medesime condizioni di sostenibilità, delle soglie di riduzione delle emissioni e dei criteri ILUC.
Processo di controllo, rischio e classificazione delle non conformità
L’articolo 10 prevede un controllo iniziale in loco prima dell’ammissione al sistema, con livelli di garanzia modulati sul rischio e controlli di sorveglianza annuali per certificazioni superiori a un anno, salvo controlli di gruppo. Le non conformità sono classificate in critiche, gravi e minori, con specifiche conseguenze: mancato rilascio del certificato, revoca immediata, sospensione immediata o termine massimo di 90 giorni per la regolarizzazione delle gravi, e termine massimo di 12 mesi per le minori. Le relazioni di controllo e i certificati devono contenere gli elementi minimi dell’allegato II.
Competenze e formazione degli esecutori del controllo
L’articolo 11 richiede accreditamento ISO 17065 e, per i valori reali di gas a effetto serra, anche ISO 14065; si richiede inoltre l’eventuale accreditamento o riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 o di sistemi indipendenti di sorveglianza ammessi dallo Stato membro. Gli esecutori del controllo devono avere competenze specifiche coerenti con l’oggetto della verifica, compresi agricoltura, silvicoltura, analisi del ciclo di vita, contabilità della catena di custodia, controlli di gruppo e, se del caso, pedologia. Devono inoltre seguire formazione iniziale e aggiornamenti periodici.
Controlli di gruppo e controlli su rifiuti e residui
L’articolo 12 disciplina i controlli di gruppo, limitandoli a specifiche categorie di operatori e prevedendo un campione pari alla radice quadrata del totale, con selezione anche casuale per almeno il 25 %. Il responsabile del gruppo è sempre sottoposto a controllo in loco. L’articolo 13 stabilisce regole speciali per rifiuti e residui: verifica dell’intera catena di approvvigionamento, controllo individuale degli operatori, verifiche in loco per determinate soglie, controllo obbligatorio entro sei mesi dalla prima certificazione e facoltà di analisi di laboratorio in caso di dubbi sulla natura dei materiali.
Verifica delle emissioni di gas a effetto serra e delle prove connesse
L’articolo 14 richiede la presentazione preventiva di tutti i dati rilevanti per il calcolo delle emissioni effettive di gas a effetto serra; gli scostamenti rilevanti devono essere spiegati e comunicati. È disciplinata anche la verifica delle riduzioni da cattura e sostituzione di CO2 e l’accesso della Commissione e delle autorità nazionali ai calcoli certificati. Gli articoli 20, 22 e 23 richiamano specifiche metodologie per biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti da carbonio riciclato, carburanti rinnovabili di origine non biologica e co-trattamento.
Equilibrio di massa, tracciabilità e banca dati dell’Unione
Gli articoli 15, 18 e 19 disciplinano il sistema di equilibrio di massa, imponendo la disponibilità anticipata dei dati, la tenuta di registri per sito, la miscelazione solo entro determinati limiti e l’attribuzione flessibile delle caratteristiche di sostenibilità, entro periodi di equilibrio di massa di 12 mesi per biomassa agricola e forestale e di tre mesi per gli altri operatori. È prevista la registrazione nella banca dati dell’Unione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento e, per i combustibili liquidi e gassosi, il tracciamento nelle infrastrutture interconnesse. L’allegato I specifica i dati da trasmettere lungo la filiera e i dati sulle operazioni.
Riconoscimento dei sistemi esterni e vigilanza delle autorità
L’articolo 17 impone cooperazione con Commissione e autorità degli Stati membri, accesso ai locali e trasmissione delle informazioni necessarie. Gli Stati membri devono organizzare la vigilanza sugli organismi di certificazione, compresa la cooperazione tra Stati membri e con paesi terzi; è previsto un supervisore principale per i casi transfrontalieri. I sistemi volontari devono notificare senza indugio modifiche sostanziali al proprio contenuto che possano incidere sul riconoscimento.
Norme specifiche sulle emissioni, sui rifiuti e sul co-trattamento
Gli articoli 20, 21, 22 e 23 dettano regole tecniche per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra dei diversi combustibili, per l’individuazione di rifiuti e residui, per la tutela del suolo nel caso di raccolta di residui agricoli e per la determinazione della quota di biocarburanti e biogas derivanti da biomassa co-trattata con combustibili fossili. Sono richiamate metodologie e allegati tecnici specifici, compresi gli allegati V, VI, VII e IX.
Certificazione del basso rischio ILUC
Gli articoli 24, 25, 26 e 27 definiscono il procedimento e i requisiti per la certificazione del basso rischio ILUC. L’operatore deve presentare domanda, piano di gestione e prova delle misure di addizionalità; l’organismo di certificazione effettua un controllo di riferimento in loco e valuta l’addizionalità, tramite prova dell’attrattiva finanziaria o degli ostacoli non finanziari. Sono regolati durata e decorrenza della validità decennale del controllo di riferimento e dei risultati, i controlli annuali, la produzione su terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati, e il calcolo della biomassa supplementare rispetto al valore di riferimento dinamico delle rese. L’allegato VIII dettaglia il contenuto del piano di gestione, le prove economiche e non finanziarie, la determinazione del valore di riferimento dinamico e il contenuto minimo del certificato.
Entrata in vigore, applicazione e allegati tecnici
L’articolo 28 stabilisce l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’applicazione dopo 18 mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Gli allegati I-IX contengono i dati minimi di tracciabilità, il contenuto minimo delle relazioni di controllo e dei certificati, i dati da comunicare alla Commissione, l’elenco non esaustivo di rifiuti e residui, la metodologia per l’esca, le pratiche essenziali di gestione del suolo, la metodologia per le emissioni da coltivazione, i requisiti per la certificazione ILUC e i valori standard dei fattori di emissione.
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