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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/955

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 della Commissione del 14 giugno 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taleggio» (DOP)]

Normativa europea32022R0955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Taleggio", seguendo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia, ha pubblicato la richiesta di modifica e, in assenza di opposizioni, ha disposto l’approvazione. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Taleggio".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione di origine protetta "Taleggio" iscritta nel registro delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda la modifica del disciplinare approvata dalla Commissione su domanda dell’Italia, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Non introduce un nuovo regime generale, ma interviene specificamente sulla disciplina produttiva e descrittiva del prodotto registrato.

Approvazione della modifica del disciplinare della DOP "Taleggio"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare del formaggio DOP "Taleggio". Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dall’Italia.

Quadro procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. Nei considerando si precisa che la domanda italiana è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché la modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la Commissione ha proceduto alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata.

Effetti del regolamento

L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica del disciplinare pubblicata in GUUE per il nome "Taleggio" (DOP). L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Taleggio" (DOP). Si tratta di una modifica non minore del disciplinare della denominazione già registrata.

Base giuridica e procedura seguita

La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda italiana è stata esaminata secondo l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma; poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata in GUUE ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Secondo il considerando 3, non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentariagricolturamercato interno

Testo integrale

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