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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/958

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/958 della Commissione del 14 giugno 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Äkta Gränna Polkagrisar» (IGP)]

Normativa europea32022R0958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Äkta Gränna Polkagrisar" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni notificate alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento definisce anche la classe merceologica del prodotto e fissa la sua entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Äkta Gränna Polkagrisar".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome "Äkta Gränna Polkagrisar", registrato come indicazione geografica protetta (IGP) nell’ambito del regime UE di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti per tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Il nome registrato identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non contiene esclusioni ulteriori o limitazioni territoriali specifiche oltre a quelle insite nel regime IGP.

"Äkta Gränna Polkagrisar" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/958 della Commissione dispone l’iscrizione nel registro europeo del nome "Äkta Gränna Polkagrisar" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Svezia.

Procedura di registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione del nome è stata disposta senza ulteriori passaggi procedurali.

Oggetto della tutela

Con l’articolo 1, il nome "Äkta Gränna Polkagrisar" è formalmente registrato come IGP. Il nome registrato è associato alla classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria. La disposizione è rilevante per gli operatori che producono, commercializzano o tutelano il prodotto, in quanto attiva il regime di protezione proprio delle indicazioni geografiche registrate.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 registra il nome "Äkta Gränna Polkagrisar" come indicazione geografica protetta (IGP).

Classificazione del prodotto

Il nome registrato identifica un prodotto appartenente alla classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità alimentareindicazioni geografichetutela delle denominazioni

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