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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02220/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la rideterminazione della pena disposta in sede di rinvio, deducendo violazione di legge in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Hanno sostenuto che la sentenza di cassazione che aveva disposto il rinvio aveva annullato il "profilo riguardante il trattamento sanzionatorio" in termini tali da imporre al giudice del rinvio un riesame complessivo di tutte le componenti della pena (pena base e aumenti per continuazione), e che quindi la Corte di assise di appello, nel limitarsi a rideterminare solo l'aumento relativo alle lesioni colpose, avrebbe omesso di valutare la connessione inscindibile tra le varie parti del trattamento sanzionatorio. Inoltre si è dedotto il vizio di "reformatio in peius" per non aver ridotto la pena dopo il proscioglimento per remissione di querela di dieci persone offese e la carenza di motivazione sul calcolo degli aumenti per i reati-satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati. Ha stabilito che la sentenza rescindente aveva effettivamente annullato e rinviato esclusivamente il profilo relativo all'aumento di pena per i reati di lesione personale, con specifico riferimento alla mancata considerazione delle dieci remissioni di querela; non risultava che l'annullamento imponesse un riesame integrale di tutta la determinazione sanzionatoria. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in linea di principio, non esiste una connessione inscindibile che imponga sempre la rideterminazione di tutte le componenti della pena quando viene annullata solo una parte del trattamento sanzionatorio: la rivalutazione può essere limitata alla componente annullata salvo che la sentenza rescindente o il caso concreto impongano diversamente. Nel merito ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che ha quantificato la pena da detrarre per i dieci proscioglimenti in complessivi dieci giorni (un giorno per ciascuno dei dieci fatti) e ha fissato l'aumento residuo per le lesioni colpose in due mesi e venti giorni (pari a 80 giorni prima della riduzione per il rito, poi ridotti a 53 giorni), confermando la rideterminazione operata in sede di rinvio e quindi rigettando i ricorsi. Di conseguenza è stato confermato il trattamento sanzionatorio così come rideterminato dalla Corte di assise d'appello in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che individua il motivo di cassazione per violazione di legge: i ricorsi sono stati formulati ai sensi di questa disposizione per censurare la determinazione della pena; la Cassazione ha esaminato il motivo e lo ha ritenuto infondato.

  • art. 624 c.p.p.

    Usata dalla sentenza rescindente per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità degli imputati; la Cassazione ha confermato che l'affermazione di responsabilità era irrevocabile e che il rinvio riguardava solo il trattamento sanzionatorio.

  • art. 597, comma 4, c.p.p.

    La Corte ha interpretato questa norma come indicativa del principio secondo cui la diminuzione di pena conseguente all'accoglimento dell'appello relativo a circostanze o reati concorrenti deve essere operata 'in corrispondenza' rispetto alla specifica circostanza o reato interessato, cioè non necessariamente comporta la revisione di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio.

  • art. 81 c.p.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui gli aumenti per reati-satellite si calcolano dopo la determinazione completa della pena per il reato più grave; pertanto la rideterminazione degli aumenti per i reati-satellite può essere autonoma e non obbligatoriamente riverberarsi sulla pena base.

  • art. 63 c.p.

    Richiamato per spiegare che gli aumenti o diminuzioni per circostanze si operano sulla quantità della pena che il giudice applicherebbe qualora la circostanza non concorresse; ne consegue che alcune componenti sono pregiudiziali rispetto ad altre e pertanto la revisione può essere parziale.

  • art. 622, comma 1, lett. l), c.p.p.

    La Cassazione ha preso atto che in quel caso non era stato esercitato il potere di rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, ma ha ritenuto che ciò non fosse decisivo per imporre una rideterminazione globale delle pene al giudice del rinvio.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dai giudici di merito come criterio per la proporzionalità e congruità della pena complessiva; la Cassazione ha ritenuto che il rispetto di questi parametri non fosse violato dalla rideterminazione limitata effettuata in sede di rinvio.

  • art. 589 u.c. c.p. (lesioni colpose)

    Norma sostanziale relativa alle lesioni colpose; la Corte ha valutato la quantificazione dell'aumento per i molteplici episodi di lesione alla luce della gravità complessiva e della limitata incidenza per singolo episodio, ritenendo adeguata la motivazione anche in assenza di spiegazioni episodio per episodio quando l'aumento per ciascun fatto è inferiore ad un giorno.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza 'limitatamente' a una specifica componente del trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e rideterminare esclusivamente quella componente salvo che dalla decisione di annullamento o dal caso concreto emerga la necessità di un riesame più ampio.
  • Gli aumenti di pena per reati 'satellite' previsti dall'art. 81 c.p. si calcolano dopo che la pena per il reato più grave è stata compiutamente determinata; quindi la rideterminazione degli aumenti per i reati-satellite può avvenire in modo autonomo rispetto alla pena base.
  • La norma processuale che dispone la diminuzione 'corrispondente' (art. 597, comma 4, c.p.p.) va intesa nel senso che la riduzione conseguente all'accoglimento di eccezioni in ordine a singoli reati o circostanze si applica in relazione a quelle specifiche componenti e non automaticamente a tutte le componenti della pena complessiva.
  • La presenza di proscioglimenti o remissioni di querela intervenuti in favore dell'imputato impone una riduzione della parte di pena riferibile a quei fatti; la misura di tale riduzione può essere parametrata equitativamente (anche attribuendo un 'peso' limitato per episodio) se la gravità dei singoli episodi non giustifica una differenziazione maggiore.
  • Un aumento di pena molto esiguo per singolo episodio (inferiore a un giorno) non richiede una motivazione analitica episodio per episodio, purché la motivazione complessiva consenta di verificare il rispetto del principio di proporzione e dei limiti di legge.
  • L'assenza dell'esercizio da parte della Cassazione del potere di rideterminare la pena non determina di per sé l'obbligo per il giudice del rinvio di ricalcolare tutte le componenti della sanzione.

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