Sentenza del 09/05/2017 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - Poteri degli uffici - Attività istruttorie Accertamento - Motivazione per relationem - Mancata allegazione nell'atto impositivo di documento di mero fatto - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell’accertamento con cui erano stati determinati maggiori redditi e maggiori imposte, nonché negate deduzioni, esenzioni e agevolazioni. La contestazione riguardava, in particolare, l’utilizzo delle attività istruttorie previste dall’art. 32, comma 1, nn. 2 e 3, del D.P.R. 600/1973 e la mancata allegazione all’avviso di un documento richiamato dall’Amministrazione. Si sosteneva che tale omissione compromettesse la motivazione dell’atto e il diritto di difesa.
La decisione
La giurisprudenza ha ritenuto legittimo l’accertamento quando le attività istruttorie utilizzate consentono al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il diritto di difesa. È stata inoltre esclusa l’illegittimità dell’avviso per la mancata allegazione di un documento relativo a meri fatti, poiché devono essere allegati necessariamente soltanto gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, richiamati per relationem nell’avviso e posti a fondamento della pretesa. Il principio è stato affermato dalla Cassazione, Sezione V, sentenza n. 16836 del 24 luglio 2014, e dalla Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 2877 del 12 febbraio 2016.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, nn. 2 e 3, D.P.R. 600/1973
Attività istruttorie degli uffici
Gli uffici possono utilizzare i poteri istruttori previsti dalla norma per accertare maggiori redditi e imposte e verificare la spettanza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni, purché l’esito dell’attività sia esposto in modo tale da permettere al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è illegittimo per il solo fatto di basarsi su attività istruttorie dell’Amministrazione, se il contribuente è posto concretamente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di contestarle.
- La mancata allegazione di un documento non determina automaticamente la nullità dell’avviso: l’obbligo di allegazione riguarda soprattutto gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, richiamati per relationem e indispensabili a comprendere il fondamento della pretesa.
- I documenti che comprovano meri fatti possono non dover essere allegati, purché l’avviso descriva adeguatamente i fatti rilevanti e consenta un’effettiva difesa.
- Per valutare la validità della motivazione occorre verificare in concreto se il contribuente abbia potuto individuare la contestazione, comprendere il percorso logico dell’Ufficio e produrre prove contrarie.
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