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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Poteri degli uffici - Attività istruttorie Accertamento - Motivazione per relationem - Mancata allegazione nell'atto impositivo di documento di mero fatto - Irrilevanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell’accertamento con cui erano stati determinati maggiori redditi e maggiori imposte, nonché negate deduzioni, esenzioni e agevolazioni. La contestazione riguardava, in particolare, l’utilizzo delle attività istruttorie previste dall’art. 32, comma 1, nn. 2 e 3, del D.P.R. 600/1973 e la mancata allegazione all’avviso di un documento richiamato dall’Amministrazione. Si sosteneva che tale omissione compromettesse la motivazione dell’atto e il diritto di difesa.

La decisione

La giurisprudenza ha ritenuto legittimo l’accertamento quando le attività istruttorie utilizzate consentono al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare pienamente il diritto di difesa. È stata inoltre esclusa l’illegittimità dell’avviso per la mancata allegazione di un documento relativo a meri fatti, poiché devono essere allegati necessariamente soltanto gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, richiamati per relationem nell’avviso e posti a fondamento della pretesa. Il principio è stato affermato dalla Cassazione, Sezione V, sentenza n. 16836 del 24 luglio 2014, e dalla Cassazione, Sezione VI, sentenza n. 2877 del 12 febbraio 2016.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, nn. 2 e 3, D.P.R. 600/1973

    Attività istruttorie degli uffici

    Gli uffici possono utilizzare i poteri istruttori previsti dalla norma per accertare maggiori redditi e imposte e verificare la spettanza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni, purché l’esito dell’attività sia esposto in modo tale da permettere al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è illegittimo per il solo fatto di basarsi su attività istruttorie dell’Amministrazione, se il contribuente è posto concretamente in condizione di conoscere le ragioni della pretesa e di contestarle.
  • La mancata allegazione di un documento non determina automaticamente la nullità dell’avviso: l’obbligo di allegazione riguarda soprattutto gli atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, richiamati per relationem e indispensabili a comprendere il fondamento della pretesa.
  • I documenti che comprovano meri fatti possono non dover essere allegati, purché l’avviso descriva adeguatamente i fatti rilevanti e consenta un’effettiva difesa.
  • Per valutare la validità della motivazione occorre verificare in concreto se il contribuente abbia potuto individuare la contestazione, comprendere il percorso logico dell’Ufficio e produrre prove contrarie.

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