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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18049/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della valutazione di responsabilità per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che aveva confermato la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 159/2011. La difesa deduce un vizio di motivazione, contestando in sostanza la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito sulla sussistenza dell'illecito, incentrata sull'inverosimiglianza della mancata percezione del citofono in occasione di cinque controlli notturni, prolungatisi per almeno dieci minuti. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze si risolvono in censure di merito non consentite in sede di legittimità e che ripropongono questioni già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte richiama la norma quale base della contestazione confermata nei giudizi di merito, senza rimetterne in discussione la configurabilità in astratto; il ricorso non supera il vaglio di legittimità perché attacca la ricostruzione fattuale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • È inammissibile il ricorso che riproduca questioni già specificamente esaminate e disattese in appello con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue salvo ipotesi di esonero.
  • La Cassazione può ritenere congrua la motivazione di merito basata su elementi fattuali univoci e su valutazioni di verosimiglianza, purché non si prospettino reali vizi logici o giuridici della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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