Circolare numero 102 del 03-09-2014
Premessa 1. Aiuti “de minimis” per i quali trovano applicazione i nuovi Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013 2. Applicazione dei regolamenti previgenti e sopravvenienza dei nuovi regolamenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce i Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013, entrati in vigore dal 1° gennaio 2014, che sostituiscono la precedente disciplina sugli aiuti "de minimis". Vengono illustrati i nuovi criteri, tra cui l’estensione alle imprese in difficoltà e il concetto di "impresa unica", nonché i nuovi massimali: 200.000 euro in tre esercizi per il regime generale, 100.000 euro per il trasporto merci su strada e 15.000 euro per il settore agricolo primario. La circolare indica inoltre quali agevolazioni INPS sono interessate e disciplina il passaggio tra vecchi e nuovi regolamenti per le istanze presentate o definite attorno al 30 giugno 2014, imponendo l’uso del nuovo modello di dichiarazione.
Nuovi regolamenti UE sugli aiuti de minimis e aggiornamento della modulistica INPS
Nuovi regolamenti UE sugli aiuti de minimis e aggiornamento delle procedure INPS
La circolare interviene per adeguare la disciplina interna ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, entrati in vigore il 1° gennaio 2014, che hanno sostituito la precedente normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore. L’effetto principale è l’aggiornamento della modulistica INPS e la definizione delle regole di passaggio tra vecchio e nuovo regime per gli incentivi già richiesti o concessi.
Quadro normativo e principali novità
I nuovi regolamenti sostituiscono rispettivamente il Regolamento (UE) n. 1998/2006, relativo al regime generale, e il Regolamento (UE) n. 1535/2007, relativo agli aiuti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Tra le innovazioni più rilevanti vengono richiamate:
- l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti destinatari della disciplina de minimis;
- l’introduzione del criterio di "impresa unica", che impone di sommare gli aiuti concessi a imprese collegate tra loro secondo specifiche relazioni di controllo o influenza.
Definizione di "impresa unica"
Ai fini dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013, costituisce "impresa unica" l’insieme delle imprese tra le quali sussiste almeno una delle seguenti relazioni:
- una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- una impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- una impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;
- una impresa azionista o socia di un’altra controlla da sola, in virtù di un accordo con altri azionisti o soci, la maggioranza dei diritti di voto. Sono altresì considerate un’impresa unica anche le imprese tra le quali intercorra una delle relazioni sopra indicate per il tramite di una o più imprese interposte.
Massimali di aiuto e periodo di riferimento
La circolare conferma che, nel regime generale de minimis, resta invariato il limite di 200.000 euro concedibile nell’arco di tre esercizi finanziari, con il limite ridotto a 100.000 euro per le imprese che esercitano attività di trasporto di merci su strada per conto terzi. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, il nuovo Regolamento n. 1408/2013 eleva il massimale a 15.000 euro nel triennio, rispetto al precedente tetto di 7.500 euro.
Per esercizio finanziario si intende il periodo utilizzato dall’impresa a fini fiscali; pertanto, indipendentemente dal mese di erogazione dell’aiuto, il triennio rilevante comprende l’annualità in corso e le due precedenti.
Agevolazioni INPS interessate dalla nuova disciplina
La circolare individua tre misure INPS per le quali trovano applicazione i nuovi regolamenti de minimis:
- lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 della legge n. 183/2011;
- l’incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell’ASPI, previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012;
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori", previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010.
Aggiornamento della modulistica e modalità operative
Per lo sgravio contributivo ex articolo 22 L. n. 183/2011 e per l’incentivo ex articolo 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012, è obbligatorio utilizzare il nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 allegato alla circolare, in sostituzione della modulistica richiamata nelle precedenti circolari.
Per l’incentivo relativo ai giovani genitori, in attesa dell’aggiornamento del modulo telematico "GIOV-GE", i datori di lavoro interessati devono:
- inviare la richiesta di ammissione al beneficio mediante il modulo telematico attualmente disponibile nel Cassetto previdenziale;
- trasmettere contestualmente la dichiarazione "de minimis" utilizzando la funzionalità "Contatti" del Cassetto Previdenziale e il fac-simile allegato alla circolare.
Regime transitorio e passaggio ai nuovi regolamenti
La circolare disciplina il rapporto tra normativa previgente e nuovi regolamenti nei casi pendenti al 30 giugno 2014. In base all’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 1998/2006 e all’articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento n. 1535/2007, continuano ad applicarsi i regolamenti precedenti agli incentivi per i quali, alla data del 30 giugno 2014, sia già stato adottato il relativo provvedimento di concessione da parte della sede INPS competente o dei sistemi informativi centrali.
Devono invece applicarsi i nuovi regolamenti alle istanze relative agli incentivi sopra indicati che, alla stessa data, non risultino ancora definite, anche se presentate prima del 30 giugno 2014. Lo stesso vale per le istanze che, pur essendo antecedenti al 30 giugno 2014, siano state accolte con provvedimento adottato successivamente a tale data.
Dichiarazione sostitutiva e conseguenze del mancato invio
Nei casi soggetti ai nuovi regolamenti, la sede INPS competente deve invitare l’impresa a produrre entro 15 giorni la dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 secondo il nuovo modello allegato, sostituendo l’eventuale dichiarazione resa in base ai regolamenti previgenti.
Se la dichiarazione non viene presentata:
- l’istanza deve essere rigettata, se il procedimento non è ancora concluso;
- il provvedimento di concessione già adottato deve essere revocato, se l’agevolazione era stata concessa dopo il 30 giugno 2014.
La circolare si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori indicazioni operative rilevanti.
Punti principali
Nuova disciplina UE sugli aiuti de minimis
La materia è regolata dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, che sostituiscono rispettivamente i Regolamenti n. 1998/2006 e n. 1535/2007. I nuovi testi introducono due principali novità: l’inclusione delle imprese in difficoltà tra i soggetti ammissibili e il criterio dell’"impresa unica", che impone di considerare congiuntamente le imprese legate da specifiche relazioni di controllo o influenza.
Definizione di impresa unica
Ai fini dell’applicazione dei regolamenti, costituisce impresa unica l’insieme di imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni previste dall’articolo 2, paragrafo 2: maggioranza dei diritti di voto, diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, influenza dominante in forza di contratto o statuto, oppure controllo della maggioranza dei voti tramite accordi con altri soci o azionisti. Sono comprese anche le relazioni indirette tramite una o più altre imprese.
Massimali di aiuto
Resta invariato il limite generale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, con limite di 100.000 euro per le imprese di trasporto merci su strada per conto terzi. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, il massimale viene elevato a 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari, rispetto al precedente limite di 7.500 euro. Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall’impresa per fini fiscali.
Agevolazioni INPS interessate
Le nuove regole si applicano agli incentivi INPS individuati dalla circolare: lo sgravio contributivo ex articolo 22 della legge n. 183/2011; l’incentivo per la ricollocazione di soggetti privi di occupazione e beneficiari ASPI ex articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nella "Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori" previsto dal D.M. 19 novembre 2010.
Nuova modulistica e modalità operative
Per gli incentivi ex articolo 22 L. n. 183/2011 e ex articolo 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012 deve essere utilizzato il nuovo modello di dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 (allegato 1), in sostituzione dei modelli indicati nelle precedenti circolari. Per l’incentivo giovani genitori, in attesa dell’aggiornamento del modulo telematico "GIOV-GE", i datori di lavoro devono presentare la richiesta tramite il modulo già disponibile nel Cassetto previdenziale e inviare contestualmente la dichiarazione "de minimis" tramite la funzionalità "Contatti" del Cassetto Previdenziale.
Regole transitorie per le istanze pendenti o definite dopo il 30 giugno 2014
Restano applicabili i regolamenti previgenti agli incentivi per i quali, alla data del 30 giugno 2014, sia già stato adottato il provvedimento di concessione da parte della sede INPS o dei sistemi informativi centrali. I nuovi regolamenti si applicano invece alle istanze ancora non definite o accolte con provvedimento successivo al 30 giugno 2014, anche se presentate prima di tale data.
Obbligo di integrazione della dichiarazione e conseguenze
Nei casi soggetti ai nuovi regolamenti, la sede INPS invita l’impresa a rilasciare entro 15 giorni una nuova dichiarazione ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il modello allegato, in sostituzione di eventuali dichiarazioni riferite ai regolamenti previgenti. Se la dichiarazione non viene prodotta, l’istanza deve essere rigettata; se il provvedimento di concessione era già stato adottato dopo il 30 giugno 2014, esso viene revocato in caso di mancato rilascio.
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