Circolare numero 104 del 12-09-2014
1. Premessa – 2. Le forme di iscrizione - 2.1. Obbligatoria – 2.2. Facoltativa e convenzionale – 2.3. La prosecuzione volontaria – 3. La contribuzione, le basi imponibili e le procedure di versamento - 3.1. Lavoratori attivi - 3.2. Iscritti in prosecuzione volontaria – 4. La prestazione - 4.1. Il diritto - 4.2. La misura e i beneficiari - 4.3 Fiscalità, incedibilità, impignorabilità ed insequestrabilità della prestazione - 4.4. La documentazione da presentare con la domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il quadro normativo dell’Assicurazione Sociale Vita, precisando quali norme restano vigenti dopo le abrogazioni e quali categorie sono iscritte obbligatoriamente, facoltativamente o in prosecuzione volontaria. Vengono illustrati contributi, basi imponibili, modalità e scadenze di versamento, nonché le regole per il diritto alla prestazione, la misura dell’indennità, i beneficiari e i casi particolari. Sono inoltre indicate la fiscalità della prestazione, il regime di incedibilità/impignorabilità e la documentazione da allegare alle domande.
Assicurazione Sociale Vita: norme, iscrizione, contribuzione e prestazioni
Assicurazione Sociale Vita: quadro normativo, iscrizione e prestazioni
La circolare riepiloga la disciplina dell’Assicurazione Sociale Vita, fornendo chiarimenti su iscrizione, contribuzione, prosecuzione volontaria e prestazione economica spettante in caso di decesso dell’iscritto o di un familiare a carico. Il documento si colloca nel quadro normativo originario della legge 28 luglio 1939, n. 1436 e del relativo regolamento esecutivo, coordinato con le successive disposizioni che hanno inciso sulla gestione e sulla sopravvivenza della sola prestazione economico-previdenziale.
Quadro normativo di riferimento
L’Assicurazione Sociale Vita è descritta come una prestazione economica riconosciuta in caso di decesso dell’iscritto o dei suoi familiari a carico. La disciplina è ricondotta:
- alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, in particolare all’art. 3, punto 3;
- agli artt. 34 e 35 del regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483;
- all’art. 7 del D.L.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304;
- all’art. 29, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Viene inoltre precisato che, per effetto dell’art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultano sopravvissute solo le prestazioni economiche previdenziali. Sono invece venuti meno gli altri aspetti della legge originaria e del regolamento, relativi all’organizzazione dell’Enpdep e alle prestazioni sanitarie, ormai rientrate nella competenza del Servizio sanitario nazionale.
Soggetti iscritti e forme di iscrizione
L’iscrizione alla gestione è obbligatoria per i dipendenti degli enti di diritto pubblico, salvo le esclusioni espressamente indicate dalla circolare: Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni ed enti pubblici di assistenza e beneficenza.
La circolare richiama anche la posizione dei dipendenti di istituti di credito e assicurazione aventi natura di enti di diritto pubblico poi trasformati in società per azioni: per tali soggetti l’iscrizione si conserva nei limiti previsti dalla normativa, con permanenza dell’obbligo contributivo per i dipendenti già in servizio alla data di iscrizione nel registro delle imprese. L’iscrizione resta altresì rilevante nei casi di trasformazioni, cessioni e conferimenti che assicurino la continuità del rapporto di lavoro.
Accanto all’iscrizione obbligatoria, sono previste:
- l’iscrizione facoltativa o convenzionale per dipendenti di enti pubblici o amministrazioni pubbliche non obbligatoriamente iscritti, compresi enti e organismi anche internazionali, enti morali e organismi associativi;
- la prosecuzione volontaria dell’assicurazione per chi, cessato dal servizio, ne abbia titolo nei casi previsti.
Per le iscrizioni facoltative o convenzionali, gli enti interessati possono chiedere il recesso tramite posta certificata entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Prosecuzione volontaria, recesso e decadenza
La prosecuzione volontaria è ammessa per il personale che cessa dal servizio con diritto a pensione, a condizione che:
- abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione in attività di servizio;
- presenti domanda entro un mese dalla cessazione dal servizio.
La stessa facoltà è riconosciuta anche a chi, cessato dal servizio, diventi titolare di assegno di sostegno al reddito o di accompagnamento alla pensione, erogato da fondi di solidarietà del settore bancario e assicurativo o previsto da specifiche disposizioni di legge. Anche in tali ipotesi è richiesto il possesso di almeno cinque anni di iscrizione e il rispetto del termine di un mese per la domanda.
La domanda di prosecuzione volontaria va presentata in modalità online, secondo le indicazioni della circolare n. 42 del 2013, tramite PIN personale; è comunque possibile l’invio tramite patronato o contact center.
Per il recesso dai prosecutori volontari, dal 2013 gli interessati devono inviare apposita comunicazione alla direzione provinciale Inps competente entro il 31 dicembre, con effetto dall’anno successivo. La comunicazione viene registrata nel sistema Sin Asv; nelle more dell’adeguamento del sistema, le direzioni provinciali trasmettono gli atti alla Direzione centrale competente per le prestazioni.
La circolare richiama inoltre l’art. 1924 c.c.: per i prosecutori volontari che versano con modello F24, il mancato pagamento entro 20 giorni dalla scadenza, cioè entro il 20 ottobre, determina la decadenza dall’assicurazione e la perdita del diritto alla prestazione. Tale conseguenza non riguarda chi subisce la trattenuta del contributo direttamente sulla pensione.
Contribuzione e modalità di versamento
Per i lavoratori attivi, la base imponibile è la retribuzione pensionabile, coincidente con quella assoggettata alla contribuzione pensionistica. Il contributo complessivo è pari allo 0,12%, ripartito come segue:
- 0,027% a carico del lavoratore;
- 0,093% a carico del datore di lavoro.
Il versamento è effettuato tramite modello F24, con codice tributo P810, a decorrere dal 1° novembre 2010, entro il 16 del mese successivo a quello di liquidazione delle retribuzioni. I dati relativi all’Assicurazione sociale vita devono essere esposti nei quadri E0/V1 della ListaPosPa dell’Uniemens; non sono ammesse altre modalità di trasmissione dei dati.
Per gli iscritti in prosecuzione volontaria, la base imponibile e le modalità di pagamento dipendono dalla situazione soggettiva:
- per i pensionati iscritti in prosecuzione volontaria, la base imponibile è l’ammontare lordo complessivo della pensione diretta, o delle pensioni dirette in caso di plurititolarità, e il contributo è pari allo 0,12%;
- per i lavoratori cessati del settore creditizio e bancario o già dipendenti da altri enti iscritti alla gestione Enpdep, titolari di assegni di sostegno al reddito o di indennità di accompagnamento al pensionamento, la base imponibile è la retribuzione annua percepita in servizio.
Per tali soggetti il contributo è in linea generale trattenuto annualmente dall’Istituto sulla rata di settembre della pensione diretta di maggior importo. Se l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria interviene in corso d’anno e non consente la trattenuta a settembre, l’Istituto effettua il conguaglio sulla rata di settembre dell’anno successivo. La stessa rata può essere utilizzata anche per conguagli derivanti da nuove pensioni o comunicazioni tardive.
Per alcune categorie il contributo deve invece essere versato con F24, usando il codice causale P810. Si tratta in particolare di:
- titolari di sola pensione diretta erogata da enti o gestioni pensionistiche diverse dall’Inps;
- titolari di prestazioni di sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione erogate dai fondi di solidarietà di settore;
- titolari di assegni o indennità di accompagnamento alla pensione previsti da disposizioni di legge.
Per chi utilizza F24, la scadenza del contributo resta fissata al 30 settembre. Il mancato pagamento entro il 20 ottobre comporta, anche in questo caso, la decadenza dall’assicurazione e la perdita del diritto alla prestazione.
Diritto alla prestazione e decorrenza
Il diritto alla prestazione sorge al momento della morte dell’iscritto o di un suo familiare a carico, a condizione che siano trascorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione. L’azione per ottenere la prestazione si prescrive in un anno dalla data in cui il diritto è sorto.
La prestazione ha natura previdenziale e, salvo l’ipotesi particolare della commorienza, spetta iure proprio ai beneficiari indicati dalla disciplina; non entra quindi nell’asse ereditario. La liquidazione deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Misura della prestazione
La base di calcolo è costituita da una mensilità media:
- della retribuzione, per chi è in attività di servizio;
- dell’ammontare complessivo delle pensioni dirette, per i pensionati.
La mensilità media della retribuzione corrisponde a 1/12 della somma delle competenze lorde mensili, comprensive delle eventuali mensilità aggiuntive, percepite nei dodici mesi precedenti il decesso. Se nel periodo considerato l’iscritto si è trovato in aspettativa senza retribuzione o con retribuzione ridotta per motivi di salute, i mesi di aspettativa sono esclusi dal calcolo.
La mensilità media della pensione è pari a 1/12 della pensione diretta, o della somma delle pensioni dirette in caso di plurititolarità, che sarebbe spettata nell’anno del decesso.
Beneficiari nei principali casi di decesso
Nel caso di decesso dell’iscritto con familiari a carico, la prestazione consiste in una mensilità media per ciascun familiare a carico, con un minimo complessivo di due mensilità. Il coniuge è considerato comunque a carico ai fini del diritto, anche se svolge attività lavorativa o percepisce altri redditi.
La ripartizione avviene come segue:
- la prestazione spetta sempre al coniuge superstite;
- in mancanza del coniuge, spetta in parti uguali ai figli a carico e, se minorenni, al loro rappresentante legale;
- in mancanza del coniuge e dei figli, spetta ai genitori;
- in mancanza dei genitori, spetta ai fratelli a carico.
Sono considerati a carico, ai fini dell’indennità:
- il coniuge, anche se separato o divorziato, purché non passato a nuove nozze;
- i figli, affiliati e figliastri celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro; sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al 21° anno se studenti di scuola media superiore e gli studenti universitari per il corso legale di studi, comunque non oltre il 26° anno;
- i fratelli e sorelle celibi o nubili, minorenni o permanentemente inabili al lavoro;
- i genitori conviventi, a carico, inabili al lavoro o con età superiore a quella pensionabile, purché privi di redditi oltre il limite previsto per gli assegni familiari; se viventi entrambi, il requisito del carico va verificato tenendo conto del reddito di entrambi.
Per i genitori, la circolare richiama i limiti mensili riferiti al 2014:
- euro 706,11 per un genitore;
- euro 1.235,69 per due genitori.
Quando l’iscritto muore senza familiari a carico, l’indennità è pari a una mensilità media della retribuzione o della pensione e spetta a chi ha sostenuto le spese funerarie.
Nel caso di morte del coniuge dell’iscritto, la prestazione è pari a una mensilità media della retribuzione o della pensione e spetta all’iscritto.
Per la morte di altri familiari a carico, spetta all’iscritto una somma pari alla metà di una mensilità media della retribuzione o della pensione.
Casi particolari
La circolare tratta anche alcune ipotesi specifiche. In caso di commorienza tra iscritto e coniuge, quando non sia possibile stabilire chi sia deceduto per primo, si presume la morte simultanea ai sensi dell’art. 4 c.c. e sorgono due distinte indennità:
- per la morte dell’iscritto, una mensilità media per ogni familiare a carico, escluso il coniuge;
- per la morte del coniuge, una mensilità media.
Le due indennità sono liquidate, rispettivamente, alle persone a carico o a chi ha sostenuto le spese funerarie per la morte dell’iscritto, e alle persone a carico dell’iscritto defunto o, in mancanza, agli eredi legittimi o testamentari per la morte del coniuge.
La prestazione è dovuta anche in caso di:
- suicidio;
- figli nati morti;
- decesso dell’iscritto entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, purché risulti almeno un anno di iscrizione.
Regime fiscale, incedibilità e impignorabilità
La prestazione non è imponibile ai sensi dell’art. 6 del DPR 917/1986, in quanto di natura previdenziale e indennitaria. Per le medesime ragioni non è cedibile, pignorabile o sequestrabile, salvo per debiti verso l’Istituto.
La circolare richiama anche l’art. 545, secondo comma, c.p.c., che esclude il pignoramento dei crediti aventi a oggetto sussidi di grazia o di sostentamento, nonché sussidi per maternità, malattie e funerali erogati da casse di assicurazione, enti di assistenza e istituti di beneficenza.
In conseguenza dell’impignorabilità e dell’insequestrabilità, la prestazione non rientra nel meccanismo di verifica previsto dall’art. 48-bis del DPR 602/1973 per i pagamenti della pubblica amministrazione superiori a 10.000 euro. La circolare richiama in proposito anche la circolare MEF n. 22 del 29 luglio 2008.
Documentazione da presentare con la domanda
La domanda deve essere corredata dalla documentazione corrispondente all’evento protetto e alla posizione del richiedente. La circolare distingue i seguenti casi.
Per la morte dell’iscritto:
- dichiarazione di responsabilità sul decesso, resa nel modulo di domanda;
- dichiarazione di responsabilità sul coniugio alla data del decesso, resa nel modulo di domanda;
- dichiarazione del datore di lavoro, anche tramite modello 3 I.M., con le retribuzioni percepite nei 12 mesi precedenti il decesso, nelle more dell’acquisizione automatica dei dati da ListaPosPa dell’Uniemens;
- in caso di liquidazione a favore di minori, decreto del giudice tutelare che autorizza il tutore alla riscossione.
Per la morte dell’iscritto senza familiari a carico:
- dichiarazione di responsabilità sul decesso;
- attestazione del datore di lavoro sulle retribuzioni dei 12 mesi precedenti;
- ricevuta o fattura delle spese funerarie intestate alla persona che le ha sostenute e richiede la prestazione.
Per la morte del coniuge:
- dichiarazione di responsabilità sul decesso;
- dichiarazione di responsabilità sul coniugio alla data del decesso;
- se l’iscritto è in attività di servizio, dichiarazione del datore di lavoro sulle retribuzioni dei 12 mesi precedenti.
Per la morte di altro familiare a carico:
- dichiarazione di responsabilità sul decesso;
- dichiarazione di responsabilità sul rapporto di parentela con l’iscritto;
- se l’iscritto è in attività di servizio, dichiarazione del datore di lavoro sulle retribuzioni dei 12 mesi precedenti.
Per la morte del pensionato prosecutore volontario:
- dichiarazione di responsabilità sul decesso;
- dichiarazione di responsabilità sul rapporto di parentela o coniugio con il pensionato iscritto;
- attestazione dell’importo della pensione annua spettante nell’anno del decesso, se il contributo non è stato trattenuto sulla pensione ma è stato pagato con F24 perché la pensione è erogata da un ente diverso dall’Inps.
La circolare precisa, infine, che gli operatori devono verificare la veridicità delle dichiarazioni tramite le banche dati dell’Istituto o l’anagrafe.
Punti principali
Quadro normativo e natura dell’istituto
L’Assicurazione Sociale Vita garantisce un’indennità economica in caso di decesso dell’iscritto o di un familiare a carico. La disciplina originaria deriva dalla legge 28 luglio 1939, n. 1436 e dal regolamento esecutivo approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483; il quadro è completato dall’art. 7 del D.L.C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1304 e dall’art. 29, comma 4, della legge 23 aprile 1981, n. 155. La circolare precisa che, a seguito dell’art. 24 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sopravvivono solo le prestazioni economiche previdenziali, mentre risultano abrogati gli altri aspetti organizzativi del soppresso Enpdep e le prestazioni sanitarie, trasferite al Servizio sanitario nazionale.
Iscrizione obbligatoria, facoltativa/convenzionale e prosecuzione volontaria
Sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti degli enti di diritto pubblico, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni ed enti pubblici di assistenza e beneficenza; sono ricompresi anche i dipendenti di enti trasformati in società per azioni, nei casi espressamente richiamati dalla normativa. È prevista l’iscrizione facoltativa o convenzionale per dipendenti di enti o amministrazioni pubbliche non obbligatoriamente iscritti, enti morali e organismi associativi, previo accordo con l’Inps. Il recesso da iscrizioni facoltative/convenzionali va richiesto via PEC entro il 31 dicembre, con effetto dal 1° gennaio successivo. La prosecuzione volontaria è ammessa per chi cessa dal servizio con diritto a pensione, se ha almeno cinque anni di iscrizione e presenta domanda entro un mese dalla cessazione; la domanda si presenta online, anche tramite patronato o contact center.
Recesso e decadenza per i prosecutori volontari
Gli iscritti in prosecuzione volontaria che intendano rinunciare alla prestazione devono comunicare il recesso alla competente direzione provinciale Inps entro il 31 dicembre, con efficacia dall’anno successivo. Per i prosecutori che versano con modello F24, il mancato pagamento entro 20 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dall’assicurazione e la perdita del diritto alla prestazione; la decadenza non opera per chi subisce la trattenuta del contributo direttamente sulla pensione. La gestione operativa del recesso avviene tramite registrazione nel sistema Sin Asv, con eventuale trasmissione alla Direzione centrale competente nelle more dell’adeguamento del sistema.
Contribuzione: base imponibile, aliquote e versamenti
Per i lavoratori attivi la base imponibile coincide con la retribuzione pensionabile e il contributo complessivo è pari allo 0,12%, di cui 0,027% a carico del lavoratore e 0,093% a carico del datore di lavoro. Il versamento avviene con modello F24, codice tributo P810, entro il 16 del mese successivo alla liquidazione delle retribuzioni; i dati devono essere esposti nei quadri E0/V1 della ListaPosPa dell’Uniemens e non sono ammesse altre modalità di comunicazione. Per i pensionati in prosecuzione volontaria la base è la pensione diretta lorda complessiva e il contributo è pari allo 0,12%; per alcune categorie il contributo è trattenuto annualmente dall’Inps sulla rata di settembre, mentre per altre resta il versamento con F24 entro il 30 settembre, sempre con possibilità di decadenza in caso di omesso pagamento entro il 20 ottobre.
Diritto alla prestazione, misura e beneficiari
Il diritto all’indennità sorge al decesso dell’iscritto o di un familiare a carico, purché siano trascorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione; l’azione si prescrive in un anno dalla nascita del diritto e la prestazione deve essere pagata entro 90 giorni dalla domanda. La base di calcolo è una mensilità media della retribuzione o della pensione diretta, determinata sui 12 mesi precedenti il decesso oppure, nel caso di pensione, sul trattamento annuo spettante nell’anno del decesso. In caso di morte dell’iscritto con familiari a carico, spetta una mensilità media per ciascun carico, con minimo di due mensilità complessive; il coniuge è sempre considerato a carico ai fini del diritto. Se non vi sono familiari a carico, l’indennità va a chi ha sostenuto le spese funerarie; per la morte del coniuge, la somma spetta all’iscritto; per altri familiari a carico, metà mensilità media all’iscritto.
Casi particolari e regole specifiche
La circolare disciplina la commorienza dei coniugi, per la quale si presumono due distinte indennità: una per la morte dell’iscritto e una per la morte del coniuge, da liquidare secondo le regole indicate per ciascun evento. È chiarito che l’indennità spetta anche in caso di suicidio, di figli nati morti e di decesso dell’iscritto entro 30 giorni dalla cessazione del servizio, purché risulti almeno un anno di iscrizione. Per i prosecutori volontari, la mancata trattenuta sulla pensione comporta il versamento con F24 e l’eventuale decadenza in caso di omesso pagamento nei termini.
Regime fiscale e tutela della prestazione
L’indennità ha natura previdenziale e indennitaria e, pertanto, non è imponibile ai sensi dell’art. 6 del DPR 917/1986. Inoltre non è cedibile, pignorabile né sequestrabile, salvo i debiti verso l’Istituto. La circolare richiama anche l’art. 545 c.p.c. e chiarisce che, proprio per l’impignorabilità e l’insequestrabilità, la prestazione non è soggetta al meccanismo di verifica di cui all’art. 48-bis del DPR 602/1973 sui pagamenti della pubblica amministrazione superiori a 10.000 euro.
Documentazione da allegare alla domanda
Per ciascun evento protetto la domanda deve essere corredata da specifiche dichiarazioni e documenti: per la morte dell’iscritto, dichiarazioni sul decesso e sul coniugio, attestazione delle retribuzioni degli ultimi 12 mesi e, se necessario, decreto del giudice tutelare per minori; per la morte senza familiari a carico, anche ricevute o fatture funerarie intestate al richiedente; per la morte del coniuge o di altro familiare a carico, dichiarazioni su decesso, rapporto di coniugio o parentela e, per chi è in servizio, attestazione delle retribuzioni; per il decesso del pensionato in prosecuzione volontaria, attestazione dell’importo annuo della pensione se il contributo è stato pagato con F24 perché la pensione proviene da ente diverso dall’Inps. La circolare precisa che gli operatori devono verificare la veridicità delle dichiarazioni tramite banche dati interne o anagrafe.
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