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Circolare

Circolare numero 100 del 02-09-2014

1. Il quadro normativo 2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Ambito di applicazione 3.1 Settore e tipologia del datore di lavoro 3.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro 4. Prestazioni 5. Finanziamento delle prestazioni 6. Adempimenti procedurali 6.1. Codifica Aziende 6.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6.3 Contributo addizionale 7. Ricorsi amministrativi 8. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo del Fondo di solidarietà residuale istituito presso l’INPS in attuazione della Legge n. 92/2012, definendone natura, ambito di applicazione, prestazioni, finanziamento e adempimenti contributivi. Vengono precisati i soggetti obbligati, il requisito dimensionale dei datori di lavoro, le regole per l’assegno ordinario, le aliquote di contribuzione e le modalità operative di codifica e versamento nel flusso Uniemens, oltre alle istruzioni contabili e ai ricorsi amministrativi.

Istituzione e disciplina del Fondo di solidarietà residuale INPS

Fondo di solidarietà residuale INPS: istituzione, ambito e disciplina operativa

La circolare ricostruisce il quadro normativo del Fondo di solidarietà residuale istituito presso l’INPS in attuazione dell’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92. L’obiettivo è assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti di imprese non coperte dalla disciplina dell’integrazione salariale, disciplinando al contempo natura del Fondo, soggetti obbligati, prestazioni, finanziamento e adempimenti amministrativi.

Quadro normativo di riferimento

L’articolo 3 della Legge n. 92/2012 prevede che, per i settori non coperti da cassa integrazione ordinaria o straordinaria, le parti sociali possano istituire fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Il comma 4 impone la costituzione dei fondi per le imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti; il comma 14 consente, per settori con consolidati sistemi di bilateralità già operanti alla data di entrata in vigore della legge, l’adeguamento dei fondi bilaterali o interprofessionali alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro. Il comma 42, inoltre, prevede l’adeguamento dei fondi di solidarietà di settore già istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662/1996.

In via residuale, il comma 19 dell’articolo 3 dispone che, laddove non siano stipulati gli accordi di cui ai commi 4 e 14, dal 1° gennaio 2014 sia attivato un fondo residuale istituito con decreto interministeriale. Il comma 19-ter prevede la sospensione dell’obbligo contributivo al fondo residuale qualora al 1° gennaio 2014 fossero in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di cui al comma 4, fino al completamento di tali procedure entro il 31 marzo 2014; in caso di mancata costituzione, l’obbligo contributivo viene comunque ripristinato anche per le mensilità sospese. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014, che ha istituito presso l’INPS il Fondo residuale.

Natura giuridica e gestione del Fondo

Il Fondo residuale non ha personalità giuridica, ma costituisce una gestione dell’INPS dotata di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. La circolare evidenzia il principio di equilibrio economico: il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio, non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità e gli interventi sono concessi nei limiti delle risorse già acquisite.

È richiesto un bilancio tecnico di previsione a otto anni, da aggiornare al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi. Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore può proporre modifiche dell’importo delle prestazioni o della misura dell’aliquota di contribuzione, mediante i decreti direttoriali previsti dall’articolo 3, commi 29 e 30, della Legge n. 92/2012.

Il Comitato amministratore è composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, oltre a due dirigenti in rappresentanza del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La circolare rinvia agli articoli 2 e 3 del decreto per composizione, durata delle cariche e compiti. Gli oneri di amministrazione del Fondo sono a carico dello stesso e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 92/2012.

Ambito di applicazione

Il decreto istitutivo non individua in modo positivo i settori interessati, ma richiama le imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale. Il Fondo residuale si applica quindi alle imprese individuate per esclusione, in relazione al settore di attività economica, alla tipologia di datore di lavoro o alla dimensione, rispetto alla disciplina della CIGO e della CIGS. La circolare richiama anche il criterio comunitario secondo cui per imprenditore si intende qualunque soggetto che svolge attività economica su un determinato mercato.

Sono escluse dalla disciplina del Fondo residuale:

  • le imprese obbligate a contribuire a un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4 o del comma 14 dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012;
  • le imprese rientranti in fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e della Legge n. 449/1997, adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012.

La circolare precisa inoltre che le disposizioni della Legge n. 92/2012 non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, fino all’emanazione di iniziative normative di armonizzazione. Di conseguenza, l’articolo 3 si applica ai dipendenti di aziende e amministrazioni non ricomprese in tale elenco, anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, come nel caso di dipendenti di aziende private ex amministrazioni pubbliche che abbiano mantenuto il regime previdenziale preesistente.

Il comma 19-bis prevede che, qualora vengano stipulati ulteriori accordi e contratti collettivi per la costituzione di un fondo di cui al comma 4, le imprese interessate cessino di essere soggette al Fondo residuale dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo fondo settoriale, restando ferma la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo residuale; il Comitato amministratore può proporre il mantenimento dell’obbligo contributivo in capo alle imprese del settore per finanziare le prestazioni già deliberate.

Requisito dimensionale del datore di lavoro

L’obbligo contributivo riguarda solo le imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia va verificata mensilmente, con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente.

Nel computo dei dipendenti devono essere inclusi i lavoratori di qualunque qualifica, compresi ad esempio i lavoratori a domicilio e i dirigenti, con esclusione di:

  • apprendisti;
  • assunti con contratto di inserimento;
  • assunti con contratto di reinserimento lavorativo.

I lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo l’articolo 6 del D.L. n. 61/2000. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati come parti di un’unica unità lavorativa secondo le regole del relativo rapporto.

Il lavoratore assente, anche se non retribuito, è escluso dal computo solo se in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; in tal caso è il sostituto a essere computato.

Nel calcolo della media occupazionale devono essere considerati anche i periodi di sosta dell’attività e le sospensioni stagionali. Per le imprese di nuova costituzione, e analogamente nei casi di trasferimento d’azienda, il requisito si determina con riferimento ai mesi di attività effettiva se inferiori al semestre; per il primo mese di attività si fa riferimento alla forza occupazionale di quel mese.

La circolare evidenzia che la media semestrale può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo: se la media supera quindici dipendenti, l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre; se la media resta pari o inferiore a quindici, l’obbligo non sussiste nel periodo successivo.

Prestazioni del Fondo

Il Fondo riconosce ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, delle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, un assegno ordinario in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale, di attività.

La prestazione è riconoscibile soltanto se l’impresa ha occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio della sospensione o riduzione dell’orario.

La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta dell’importo corrispondente ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge n. 41/1986, con applicazione dei massimali previsti per la CIGO. La riduzione resta nella disponibilità del Fondo.

Agli interventi e trattamenti del Fondo si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria. Ogni intervento può essere erogato per un massimo di tre mesi continuativi, prorogabili in via eccezionale trimestralmente fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Le domande di finanziamento possono essere accolte entro i limiti delle risorse disponibili nel Fondo. La circolare anticipa che ulteriori istruzioni amministrative e operative sulla presentazione delle domande saranno fornite con successivo provvedimento. Dal 1° gennaio 2020 ciascuna domanda può essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta dall’impresa negli otto anni precedenti, al netto delle prestazioni già autorizzate e delle relative contribuzioni correlate; ai fini del tetto aziendale rilevano solo contribuzione dovuta e prestazioni erogate dell’impresa richiedente, senza considerare trasferimenti parziali di ramo d’azienda.

In caso di erogazione della prestazione, il Fondo versa alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata, utile per il diritto alla pensione, anche anticipata, e per la determinazione della misura della pensione. La contribuzione correlata è determinata ai sensi dell’articolo 40 della Legge n. 183/2010: il valore retributivo settimanale è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l’evento, da determinarsi dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La contribuzione è dovuta in base all’aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia pensionabile.

Finanziamento del Fondo

Le prestazioni sono finanziate da due contributi:

  • un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, ripartito per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore;
  • un contributo addizionale, totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, pari al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti e al 4,50% per quelle con più di 50 dipendenti, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Le imprese rientranti nel Fondo residuale con media occupazionale superiore a quindici dipendenti devono versare i contributi di finanziamento dal 1° gennaio 2014. Ai contributi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, con esclusione delle norme sugli sgravi contributivi.

Adempimenti procedurali e codifica aziendale

Le imprese interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 0J, che dal 1° gennaio 2014 assume il significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014. Il codice viene attribuito automaticamente dalla Direzione Generale, a prescindere dal requisito dimensionale, e può essere visualizzato nel Cassetto previdenziale Aziende. Il controllo del superamento della soglia dei quindici dipendenti nel semestre precedente viene poi effettuato automaticamente dalla procedura.

Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e che realizzano il requisito occupazionale sommando lavoratori denunciati su più matricole devono comunicarlo alle strutture territoriali INPS competenti per l’attribuzione del codice di autorizzazione 2C, con il nuovo significato di azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo residuale.

Se l’impresa svolge attività plurime con distinti inquadramenti INPS, il requisito occupazionale va determinato separatamente per ciascuna attività.

Versamento del contributo ordinario e flusso Uniemens

Per le mensilità da gennaio a settembre 2014, il contributo ordinario deve essere esposto nel flusso Uniemens con il codice M131, indicando l’imponibile e l’importo del contributo pari allo 0,5% dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.

Per le mensilità i cui termini di versamento non risultino scaduti alla data di pubblicazione della circolare, il contributo va versato alle ordinarie scadenze di legge. Per gennaio-luglio 2014, invece, il versamento deve avvenire non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione, con maggiorazione degli interessi legali all’1%, calcolati dal 7 giugno 2014, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto istitutivo, fino alla data del pagamento. Gli interessi vanno esposti nel flusso Uniemens con il codice Q900, indicato come oneri accessori al tasso legale.

A decorrere da ottobre 2014, la contribuzione ordinaria sarà calcolata con l’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili e non richiederà ulteriori modifiche procedurali specifiche; le procedure di calcolo e rettifica saranno adeguate per recepire la nuova disciplina.

Contributo addizionale

La circolare rinvia a successive istruzioni per la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo all’assegno ordinario e, conseguentemente, per il versamento del contributo addizionale. Per questa voce, quindi, l’atto non contiene ancora la disciplina operativa completa.

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, cui spetta decidere in unica istanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale dell’INPS.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi del Fondo è stata istituita la Gestione "FR – Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3, comma 19, della Legge n. 92/2012 – art. 1, comma 1, del D.M. n. 79141 del 7 febbraio 2014", con contabilità separata "FRR – Gestione assicurativa a ripartizione".

Per i contributi dovuti dalle aziende sono stati istituiti i conti:

  • FRR21110, per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
  • FRR21170, per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

La procedura di ripartizione DM imputa le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria al conto corrispondente alla competenza. Le somme versate per la regolarizzazione dei periodi gennaio-settembre 2014, evidenziate nel flusso Uniemens con il codice M131, devono essere imputate al conto FRR21170. Per il contributo addizionale la circolare rinvia a un successivo atto di scioglimento della riserva.

Allegati richiamati

La circolare richiama gli allegati relativi a:

  • articolo 3 della Legge n. 92/2012;
  • decreto ministeriale di istituzione del Fondo;
  • variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

L’articolo 3 della Legge n. 92/2012 prevede tutele in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dipendenti di imprese non coperte dall’integrazione salariale, tramite fondi di solidarietà istituiti con accordi collettivi. In mancanza di accordi, opera un fondo residuale a decorrere dal 1° gennaio 2014. In attuazione di tali previsioni è stato istituito presso l’INPS il Fondo residuale con D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014.

Natura giuridica, gestione e bilancio

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione INPS con autonomia finanziaria e patrimoniale. Deve operare in equilibrio di bilancio, non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità e deve predisporre un bilancio tecnico a otto anni, aggiornato in sede di preventivo annuale. Il Comitato amministratore può proporre modifiche di prestazioni o aliquote, secondo le procedure previste dalla legge.

Ambito di applicazione e soggetti esclusi

Sono tenute al Fondo le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIG ordinaria o straordinaria, individuate per esclusione in base a settore, tipologia o dimensione. Restano escluse le imprese già soggette a Fondi di solidarietà ex commi 4 e 14 dell’art. 3 della Legge n. 92/2012 o a fondi settoriali preesistenti adeguati alla stessa legge. La disciplina si applica anche a determinate aziende o amministrazioni non rientranti nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, pur se iscritte a Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici.

Requisito dimensionale e calcolo della media occupazionale

L’obbligo contributivo riguarda le imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti, con verifica mensile sulla media del semestre precedente. Nel computo rientrano tutti i lavoratori di qualunque qualifica, esclusi apprendisti e assunti con contratto di inserimento o reinserimento; i part-time e gli intermittenti sono conteggiati proporzionalmente. Per le nuove imprese e nei trasferimenti di azienda il requisito è determinato in relazione ai mesi di attività effettiva. L’obbligo può quindi variare in caso di oscillazioni della media occupazionale attorno alla soglia di quindici dipendenti.

Prestazioni riconosciute e limiti

Il Fondo eroga ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione dell’attività per causali analoghe a quelle della CIG ordinaria e straordinaria, esclusa la cessazione anche parziale dell’attività. La prestazione spetta solo se l’impresa ha occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente l’evento. L’intervento dura fino a tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente fino a nove mesi complessivi in un biennio mobile, e comunque nei limiti delle risorse disponibili e del tetto aziendale dal 1° gennaio 2020.

Finanziamento e contribuzione

Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione imponibile, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, e da un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che sospende o riduce l’attività, pari al 3% per imprese fino a 50 dipendenti e al 4,50% per imprese con più di 50 dipendenti. Le imprese interessate con media occupazionale superiore a quindici dipendenti devono versare i contributi dal 1° gennaio 2014.

Adempimenti operativi, codici e Uniemens

Le imprese soggette devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione 0J, attribuito automaticamente e visibile nel Cassetto previdenziale Aziende; per aziende su più matricole è previsto il codice 2C su comunicazione alle strutture territoriali INPS. Il contributo ordinario per gennaio-settembre 2014 va esposto nel flusso Uniemens con il codice M131; per i versamenti effettuati oltre i termini previsti si applicano gli interessi legali, da indicare con il codice Q900. Da ottobre 2014 la contribuzione ordinaria sarà gestita con le ordinarie procedure di calcolo e rettifica.

Ricorsi amministrativi e contabilità

Avverso i provvedimenti del Fondo è ammesso ricorso al Comitato amministratore, che decide in unica istanza; il ricorso va indirizzato alla Direzione generale INPS. Sul piano contabile è istituita la Gestione FR con contabilità separata FRR; sono previsti specifici conti per la contribuzione ordinaria degli anni precedenti e dell’anno in corso, con imputazione delle somme regolarizzate per gennaio-settembre 2014 al conto FRR21170. Per il contributo addizionale la circolare rinvia a successivo atto di scioglimento della riserva.

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