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Circolare

Circolare numero 101 del 03-09-2014

1. Premessa. 2. Ambito di applicazione. 3. Ammontare dell’aliquota e della prestazione. 4. Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento. 5. Istruzioni operative e aspetti procedurali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità applicative del decreto interministeriale n. 79412 del 18 febbraio 2014, pubblicato il 23 maggio 2014, che disciplina per gli anni 2014-2017 la misura delle indennità ASpI e miniASpI per specifiche categorie di lavoratori già interessate da un regime di contribuzione ridotta. Vengono individuati i soggetti interessati, le percentuali di liquidazione delle prestazioni per ciascun anno e le modalità di calcolo nei casi di contribuzione mista, nonché le istruzioni operative per l’acquisizione dei dati in procedura e per la riliquidazione delle domande già definite nel 2014.

Istruzioni per la liquidazione ridotta delle indennità ASpI e miniASpI per i lavoratori con contribuzione progressivamente adeguata

Istruzioni per la liquidazione ridotta delle indennità ASpI e miniASpI per specifiche categorie di lavoratori

La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare il decreto interministeriale n. 79412 del 18 febbraio 2014, pubblicato il 23 maggio 2014, che stabilisce la misura delle indennità ASpI e miniASpI per particolari lavoratori rientranti in un regime di progressivo adeguamento contributivo. Il documento è finalizzato a chiarire il perimetro dei soggetti interessati, le percentuali di prestazione da erogare per ciascun anno e le modalità di calcolo nei casi in cui nel periodo utile convivano contribuzione piena e ridotta.

Contesto normativo e finalità

Il decreto si inserisce nel quadro della riforma introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha esteso la nuova assicurazione ASpI ad alcune categorie in precedenza escluse dalla tutela contro la disoccupazione. In particolare, la disciplina prevede, per determinate fattispecie, un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota ordinaria dell’1,61% per il periodo 2013-2017. La circolare chiarisce che il provvedimento interministeriale disciplina la misura delle indennità per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, in funzione dell’effettiva aliquota di contribuzione applicata.

Ambito di applicazione

L’applicazione del decreto è limitata a due sole categorie di lavoratori:

  • i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

Tali soggetti rientrano nell’ambito del decreto solo se, per essi, risultano già interamente applicate le quote di riduzione contributiva previste dalle leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005, secondo quanto richiamato dall’art. 2, comma 27, secondo periodo, della legge di riforma.

Misura delle indennità nei diversi anni

La circolare riporta le percentuali di liquidazione delle prestazioni ASpI e miniASpI, calcolate in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione:

  • per il 2014, la prestazione è pari al 40% della misura ordinaria;
  • per il 2015, al 60%;
  • per il 2016, all’80%;
  • per il 2017, al 100%.

Il richiamo normativo è all’art. 2 del decreto interministeriale e ai commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012, che definiscono i criteri di calcolo delle indennità.

Criteri di calcolo in caso di contribuzione mista

La circolare affronta il caso in cui il lavoratore, nel periodo rilevante ai fini del requisito contributivo, presenti settimane di contribuzione piena e settimane di contribuzione ridotta derivanti da rapporti di lavoro diversi. In tale ipotesi, il calcolo della prestazione deve tener conto della quota di settimane soggette alle diverse aliquote effettivamente versate.

Per l’ASpI, la verifica si effettua sulle 52 settimane utili precedenti la cessazione del rapporto di lavoro; per la miniASpI, sulle settimane di lavoro presenti nei 12 mesi precedenti la cessazione. La circolare precisa che la procedura DsWeb sarà aggiornata per rilevare automaticamente, ove possibile, questi casi, ma fino a quel momento la rilevazione e la quantificazione delle settimane a contribuzione ridotta restano affidate all’operatore di sede.

Acquisizione dei dati in procedura

La procedura è stata adeguata per consentire l’acquisizione di dati specifici relativi alle settimane a contribuzione ridotta, distinti per anno. In particolare, per:

  • domande di indennità ASpI, devono essere acquisiti i campi "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2013" e "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2014", riferiti alle 52 settimane precedenti la cessazione;
  • domande di indennità miniASpI, devono essere acquisiti i medesimi campi, riferiti però alle settimane di lavoro presenti nei 12 mesi precedenti la cessazione.

L’inserimento di tali dati consente il calcolo della percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al periodo utile e la conseguente liquidazione della prestazione in misura ridotta secondo le aliquote previste per ciascun anno.

Obbligatorietà dei dati e casi di mancata individuazione UniEmens

I dati sulle settimane a contribuzione ridotta, distinti per anno, diventano obbligatori quando l’operatore di sede abbia dovuto indicare una delle seguenti qualifiche/categorie, perché la precarica dati UniEmens non ha individuato rapporti di lavoro della tipologia interessata:

  • "L", per soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo;
  • "T", per personale artistico con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo.

Gli stessi dati possono essere anche acquisiti o modificati quando le informazioni presenti in UniEmens sui rapporti di lavoro risultano non aggiornate.

Gestione delle domande già definite nel 2014

Per le domande ASpI già definite nel corso del 2014 e riferite a lavoratori che potevano vantare contribuzione nello stesso anno, la circolare impone la riapertura d’ufficio. L’operatore deve:

  • riaprire la domanda tramite l’utility "Variazione ASpI/miniASpI per ricalcolo" nel menù Funzioni Riservate;
  • effettuare la variazione della domanda per ridurre le settimane a contribuzione ridotta dell’anno 2013 e inserire quelle del 2014 nell’apposito campo;
  • attivare il pagamento della prestazione per erogare la differenza spettante rispetto a quanto già liquidato.

Per le domande non ancora definite, il nuovo campo relativo alle settimane a contribuzione ridotta del 2014 va valorizzato con il numero di settimane riferito all’attività svolta nel 2014 con contribuzione pari al 40% dell’aliquota ordinaria; il dato relativo al 2013 deve essere controllato ed eventualmente corretto.

Esito della riliquidazione e riferimenti di controllo

A seguito dell’acquisizione o della modifica dei dati, la procedura riliquida automaticamente la prestazione in base alla presenza di settimane a contribuzione piena e ridotta e alle diverse percentuali di riduzione applicabili nei singoli anni. Per la verifica dei dati contributivi e delle caratteristiche dei lavoratori interessati, la circolare rinvia alle tabelle già pubblicate con la circolare INPS n. 144 dell’8 ottobre 2013, che riportano gli elementi relativi all’azienda, al codice statistico contributivo, al codice di autorizzazione, alla qualifica del lavoratore e all’aliquota versata.

Punti principali

Contesto normativo e finalità

La circolare dà attuazione al decreto interministeriale n. 79412 del 18 febbraio 2014, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2014. Il provvedimento prosegue l’attuazione della legge n. 92 del 2012, prevedendo un allineamento graduale del contributo ASpI all’aliquota ordinaria dell’1,61% per il periodo 2013-2017 e stabilendo, per gli anni 2014-2017, la misura delle indennità ASpI e miniASpI per la nuova platea di assicurati.

Ambito di applicazione

Rientrano nel decreto solo i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602 del 1970 con rapporto di lavoro subordinato e il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato, limitatamente ai casi in cui risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva previste dalle leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005, come richiamato dall’art. 2, comma 27, secondo periodo, della legge di riforma.

Misura delle indennità per anno

Le indennità ASpI e miniASpI sono liquidate in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione. Per il 2014 l’importo è pari al 40% della misura ordinaria; per il 2015 al 60%; per il 2016 all’80%; per il 2017 al 100%. La base di calcolo resta quella prevista dai commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge n. 92 del 2012.

Calcolo in presenza di contribuzione piena e ridotta

Se nel periodo utile ai fini del requisito contributivo convivono settimane a contribuzione piena e settimane a contribuzione ridotta, la prestazione va determinata tenendo conto della distribuzione delle settimane nelle diverse aliquote effettivamente versate. Per l’ASpI il calcolo avviene sulle 52 settimane che precedono la cessazione del rapporto di lavoro; per la miniASpI sulle settimane di lavoro dei 12 mesi precedenti. La procedura DsWeb sarà aggiornata per rilevare automaticamente i casi interessati, ma fino ad allora la quantificazione è a cura dell’operatore di sede.

Acquisizione dei dati in procedura

La procedura consente l’inserimento dei campi "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2013" e "Numero settimane a contribuzione ridotta anno 2014" sia per le domande ASpI sia per le domande miniASpI. Per l’ASpI i dati si riferiscono alle 52 settimane precedenti la cessazione; per la miniASpI ai 12 mesi precedenti. L’inserimento dei dati consente il calcolo della percentuale di settimane a contribuzione ridotta e quindi la liquidazione della prestazione in misura ridotta in proporzione alla presenza di settimane a contribuzione piena e ridotta.

Obbligatorietà e gestione dei casi particolari

I dati sulle settimane a contribuzione ridotta, distinti per anno, sono obbligatori quando l’operatore di sede abbia dovuto indicare in procedura la qualifica/categoria "L" per i soci lavoratori di cooperative con adeguamento contributivo progressivo o "T" per il personale artistico con adeguamento contributivo progressivo, nei casi in cui la precarica dati UniEmens non abbia individuato rapporti di lavoro della tipologia prevista. I dati possono essere anche acquisiti o modificati se le informazioni UniEmens non risultano aggiornate.

Riliquidazione delle domande già definite nel 2014

Le domande ASpI già definite nel corso del 2014 e riferite a lavoratori che potevano vantare contribuzione nello stesso anno devono essere riaperte d’ufficio. Occorre usare l’utility "Variazione ASpI/miniASpI per ricalcolo" nel menù Funzioni Riservate, ridurre le settimane a contribuzione ridotta dell’anno 2013, inserire le settimane a contribuzione ridotta del 2014 e attivare il pagamento della differenza dovuta. Per le domande non ancora definite, il nuovo campo relativo al 2014 deve essere valorizzato e il dato del 2013 verificato e, se necessario, corretto.

Effetti della riliquidazione e riferimenti di verifica

Dopo l’acquisizione o la correzione dei dati, la procedura riliquida l’importo spettante in base alla combinazione di settimane a contribuzione piena e ridotta, applicando le diverse misure previste per ciascun anno. Per la verifica dei requisiti contributivi e dell’inquadramento dei lavoratori si rinvia alle tabelle già fornite con la circolare INPS n. 144 dell’8 ottobre 2013, che individuano le caratteristiche dell’azienda (CSC e codice di autorizzazione) e gli elementi relativi alla qualifica del lavoratore e all’aliquota versata.

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