Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 103 del 08-09-2014

La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 10 settembre 2014 è pari allo 0,05%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, dal 10 settembre 2014, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è sceso allo 0,05% e che tale variazione incide sia sugli interessi di dilazione/differimento sia sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi. Vengono fissate le nuove misure: 6,05% per dilazione e differimento, 5,55% per le sanzioni ordinarie ex art. 116, comma 8, lett. a) e b), secondo periodo, e comma 10, mentre resta ferma la sanzione del 30% per l’evasione di cui alla prima parte della lett. b). La circolare disciplina anche l’impatto sulle procedure concorsuali, precisando che la riduzione delle sanzioni si applica nel rispetto del limite minimo dell’interesse legale e che, per il periodo di procedura, sono dovuti gli interessi legali.

Riduzione del tasso BCE e aggiornamento di dilazione, differimento e sanzioni civili contributive

Aggiornamento del tasso BCE e riflessi su contributi e sanzioni

La circolare informa della riduzione del tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, deliberata dalla BCE il 4 settembre 2014 e operativa dal 10 settembre 2014 nella misura dello 0,05%. Tale variazione incide direttamente sulla determinazione degli interessi di dilazione e di differimento dei debiti contributivi e sulla misura delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.

Interesse di dilazione e di differimento

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché per l’autorizzazione al differimento del termine di versamento, l’interesse è fissato al 6,05% annuo. La misura si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014.

I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso in precedenza vigente non vengono modificati. Nei casi di differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La nuova misura del tasso BCE comporta l’aggiornamento delle sanzioni civili nei casi disciplinati dall’art. 116, comma 8, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388: la sanzione civile è pari al 5,55% annuo, dato dal tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti.

La stessa misura del 5,55% annuo si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, e all’art. 116, comma 10.

Resta ferma, invece, la disciplina dell’evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo: in tale caso la sanzione civile è pari al 30% annuo, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Procedure concorsuali e riduzione delle sanzioni

La circolare richiama la disciplina delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1 dell’8 gennaio 2002.

Per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è commisurata al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Per l’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la misura è pari a tale tasso aumentato di due punti.

Tuttavia, in base all’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996, il limite massimo della riduzione non può essere inferiore all’interesse legale. Ne deriva che, se il tasso BCE scende sotto il tasso legale, la riduzione massima coincide con il tasso legale, mentre la minima corrisponde all’interesse legale aumentato di due punti. Poiché dal 10 settembre 2014 il tasso BCE è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2014, la riduzione opera secondo tali parametri.

La riduzione delle sanzioni è subordinata al pagamento integrale dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale e, per il periodo di svolgimento della procedura, sono dovuti gli interessi legali.

Riferimenti normativi richiamati

La circolare richiama inoltre:

  • il decreto del MEF 26 settembre 2005, che ha sostituito il TUR con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema;
  • l’art. 13, comma 1, del D.L. n. 402/1981 e l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, per la disciplina dell’interesse di dilazione e differimento;
  • l’art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000, per le sanzioni civili;
  • l’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996, per la riduzione nelle procedure concorsuali;
  • l’art. 55 del R.D. n. 267/1942, per gli interessi legali dovuti durante la procedura concorsuale.

Punti principali

Aggiornamento del tasso di riferimento dal 10 settembre 2014

La Banca Centrale Europea, con decisione del 4 settembre 2014, ha ridotto di 10 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo allo 0,05% dal 10 settembre 2014. La variazione sostituisce il precedente TUR ai fini della determinazione degli interessi e delle sanzioni richiamati dalla normativa contributiva.

Interesse di dilazione e di differimento

L’interesse dovuto per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e per l’autorizzazione al differimento del versamento è fissato al 6,05% annuo, risultante dal tasso BCE dello 0,05% maggiorato di 6 punti. La nuova misura si applica alle rateazioni presentate dal 10 settembre 2014; i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente non subiscono modifiche. Nei casi di differimento, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.

Sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento e altre ipotesi

Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile ex art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000 è pari al 5,55% annuo. La stessa misura si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, e al comma 10 del medesimo articolo. Resta invece invariata la sanzione per evasione prevista dall’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, pari al 30% annuo entro il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza.

Riduzioni sanzionatorie nelle procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, la riduzione delle sanzioni in caso di regolarizzazione ex art. 116, comma 8, lett. a), è commisurata al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema; per l’evasione ex lett. b) la misura è pari a tale tasso aumentato di 2 punti. Poiché dal 10 settembre 2014 il tasso BCE risulta inferiore al tasso legale vigente dal 1° gennaio 2014, la riduzione opera nei limiti dell’interesse legale: la riduzione massima non può scendere sotto tale soglia e la minima corrisponde all’interesse legale maggiorato di 2 punti. La riduzione resta subordinata al pagamento integrale di contributi e spese, si cristallizza alla data di apertura della procedura dichiarata dall’Autorità giudiziaria e, per il periodo della procedura, sono dovuti gli interessi legali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.