Sentenza n. 16332/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accesso documentale, opposto dall’ASL Roma 1 il 2 marzo 2026, relativo agli atti acquisiti o formati nell’ambito del procedimento di verifica igienico-sanitaria avviato dopo la diffida del 6 ottobre 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di due immobili in un edificio condominiale, aveva segnalato all’ASL nel 2020 problemi di umidità e allagamenti collegati alla rete fognaria condominiale. Dopo un sopralluogo, l’ASL aveva diffidato il condominio a revisionare l’impianto e a realizzare gli interventi necessari. Persistendo la situazione, nel 2025 il ricorrente aveva sollecitato nuovi controlli e il 14 gennaio 2026 aveva chiesto, ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, la documentazione amministrativa, tecnica e istruttoria acquisita o formata nel procedimento e nelle successive attività, compresi gli atti relativi a specifiche comunicazioni protocollate e la corrispondenza e gli allegati trasmessi dal condominio. L’ASL aveva inizialmente dichiarato che avrebbe evaso la richiesta una volta raccolto il fascicolo, poi aveva negato l’accesso perché il condominio si era opposto e perché la documentazione sarebbe stata comunque di quest’ultimo. Il ricorrente ha impugnato il diniego, sostenendo la propria legittimazione e l’interesse diretto, concreto e attuale, connesso alla proprietà e alla tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede amministrativa o giudiziaria. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che la vicenda riguardasse rapporti tra privati e che i documenti dovessero essere richiesti al condominio. Quest’ultimo, pur non costituito, aveva opposto la pretesa già disponibilità dei documenti da parte del ricorrente, l’asserita inutilità o pretestuosità dell’istanza, la riservatezza e la natura privata della corrispondenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’ASL: il coinvolgimento dell’azienda aveva dato luogo a un procedimento di verifica e controllo relativo ad attività di pubblico interesse, nel cui ambito erano stati acquisiti gli atti richiesti. Sono documenti amministrativi accessibili anche gli atti provenienti da privati quando siano acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrativo; inoltre, il ricorrente, istante che aveva sollecitato il procedimento e proprietario degli immobili interessati, vantava un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata. La possibilità di ottenere documenti dal condominio non esclude tale interesse né costituisce causa di esclusione dell’accesso. Nel merito, l’istanza era sufficientemente circostanziata quanto alla posizione giuridica, al collegamento documentale e al contesto procedimentale. L’opposizione del condominio non poteva sostituire la valutazione spettante all’amministrazione; il prospettato aggravio derivante da eventuali osservazioni del ricorrente era riconducibile all’esercizio dei diritti partecipativi, che comprendono la presentazione di memorie e documenti pertinenti. Quanto alla riservatezza della missiva del 28 novembre 2025, l’opposizione si era limitata a invocare in modo generico la segretezza della corrispondenza, senza individuare dati o informazioni riservati concretamente contenuti nella missiva. Trattandosi di una comunicazione tra privato e amministrazione acquisita in un procedimento, non era sufficiente la sua provenienza privata per sottrarla all’accesso; l’assenza di indicazioni specifiche impediva anche il necessario bilanciamento tra gli interessi. L’accesso aveva inoltre finalità difensive e la missiva, con i relativi allegati, appariva rilevante per la decisione dell’ASL di non svolgere ulteriori attività. Il ricorso è stato accolto: annullato il diniego e ordinato all’ASL di rilasciare copia degli atti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fermi gli oneri di rimborso e gli adempimenti previsti dall’art. 25, comma 1, l. 241/1990. Spese a carico dell’ASL, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, della l. n. 241 del 1990, la nozione di “documento amministrativo” comprende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie degli atti detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.
Rientrano nella nozione di documento amministrativo accessibile gli atti detenuti dall’amministrazione, anche se di origine privatistica, quando concernono attività di pubblico interesse. Sono quindi accessibili anche documenti provenienti da privati e acquisiti nell’ambito di un procedimento amministrativo.
art. 24 l. 241/1990
Tuttavia non sono indicati dal controinteressato, neppure in maniera generica, dati che sarebbero contenuti nella missiva e che, se svelati, determinerebbero una lesione della riservatezza dei condomini o del condominio (per quanto non trattandosi di persona fisica per quest’ultimo non trova applicazione l’invocata disciplina di cui al d.lgs. n. 196 del 2003).
L’esclusione per riservatezza non può fondarsi sulla sola natura privata o epistolare del documento: il controinteressato deve indicare, almeno genericamente, quali dati o informazioni concreti sarebbero lesi dalla divulgazione. In mancanza, l’opposizione è infondata e non consente all’amministrazione di effettuare il bilanciamento richiesto.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’assenza di un’indicazione precisa al riguardo non solo rendeva infondata l’opposizione, ma rendeva anche impossibile per l’Amministrazione effettuare il necessario bilanciamento tra interessi di cui al comma 7 dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990, venendo in rilievo nel caso di specie un accesso anche per scopi difensivi, come dichiarato nell’istanza di accesso (“L’accesso richiesto è pertanto necessario per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena conoscenza degli atti istruttori e l’eventuale tutela dei diritti e interessi legittimi del richiedente, anche in sede amministrativa e/o giurisdizionale.”).
Quando l’accesso è richiesto anche per finalità difensive, l’amministrazione deve bilanciare l’interesse alla conoscenza con la riservatezza; tale valutazione non può essere compiuta adeguatamente se il controinteressato non indica quali specifici dati sarebbero protetti.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Si tratta piuttosto dell’esercizio di “diritti” di partecipazione ai sensi dell’art. 10 della l. n. 241 del 1990. Diritti rispetto ai quali l’accesso costituisce il principale strumento, funzionale appunto alla presentazione di “memorie e documenti” che “l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.”
La possibilità che l’ostensione consenta all’interessato di presentare osservazioni non costituisce, di per sé, un aggravio illegittimo: l’accesso è strumentale alla partecipazione procedimentale e l’amministrazione deve valutare memorie e documenti pertinenti.
art. 25, comma 1, l. 241/1990
Condanna la ASL Roma 1 a ostendere -mediante estrazione di copia- al ricorrente la documentazione nei termini di cui in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza, fermi restando gli oneri di rimborso e gli ulteriori adempimenti posti in capo all’istante ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della l. n. 241 del 1990.
L’ordine di ostensione resta soggetto agli oneri di rimborso e agli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 25, comma 1, per l’esercizio del diritto di accesso.
Massime di principio
- Sono documenti amministrativi accessibili, ai sensi dell’art. 22 l. 241/1990, anche gli atti formati da soggetti privati quando siano detenuti dall’amministrazione e acquisiti nell’ambito di un procedimento relativo ad attività di pubblico interesse.
- Chi ha sollecitato l’avvio di un procedimento di verifica e controllo e vanta una situazione giuridicamente tutelata direttamente collegata agli atti acquisiti nel procedimento ha un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso. La possibilità di chiedere gli stessi documenti al soggetto privato che li ha formati non elimina tale interesse.
- L’opposizione del controinteressato non determina automaticamente il diniego: spetta all’amministrazione valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso e degli eventuali limiti, e motivare sulla base di circostanze concrete.
- La riservatezza non può essere invocata in modo meramente assertivo per sottrarre all’accesso una comunicazione privata acquisita in un procedimento amministrativo. Il controinteressato deve individuare dati o informazioni la cui divulgazione comporterebbe una lesione concreta, così da consentire all’amministrazione il bilanciamento degli interessi, soprattutto quando l’accesso è richiesto anche a fini difensivi.
- Il possibile esercizio, dopo l’ostensione, dei diritti di partecipazione procedimentale non costituisce di per sé un aggravio illegittimo: l’accesso può servire alla presentazione di memorie e documenti, che l’amministrazione è tenuta a valutare se pertinenti.
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