Cassazione Civile, Ordinanza n. 06103/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un ex socio di una società cancellata dal registro delle imprese tre avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, recuperando a tassazione maggiori imposte in ragione del disconoscimento di costi relativi a fatture per operazioni inesistenti e della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, propria delle società a ristretta base partecipativa. Il contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che: a) gli avvisi erano nulli per omessa allegazione del processo verbale di constatazione richiamato per relationem; b) l'accertamento a suo carico non era opponibile, perché fondato su atti notificati a una società ormai estinta; c) il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del contenzioso relativo agli accertamenti emessi nei confronti della società. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso di accertamento e sulla necessaria allegazione degli atti richiamati, nonché la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del processo in ragione della pregiudizialità del giudizio pendente sugli accertamenti societari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, e comunque infondato, il primo motivo: inammissibile per difetto di specificità del ricorso, poiché il contribuente non aveva riprodotto il contenuto degli avvisi nella parte in cui richiamavano il PVC; infondato perché, nel merito, la motivazione per relationem era stata considerata sufficiente dalla CTR, la quale aveva accertato che gli avvisi contenevano gli elementi essenziali della pretesa e che il PVC era comunque facilmente conoscibile dal ricorrente, socio di maggioranza e legale rappresentante della società. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, perché la dedotta pregiudizialità era venuta meno: il giudizio relativo agli accertamenti emessi nei confronti della società era stato già definito con rigetto del ricorso degli ex soci, confermando la legittimità degli atti presupposti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
la motivazione dell'avviso può essere resa per relationem, ma l'allegazione dell'atto richiamato è richiesta solo nei limiti in cui sia necessaria per consentire al contribuente di conoscere la pretesa; la validità dell'atto dipende dalla sufficienza della motivazione, non dall'allegazione automatica del documento richiamato
art. 7 L. n. 212/2000
impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'accertamento e l'allegazione degli atti richiamati solo se non facilmente conoscibili dal contribuente
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato insieme alla disciplina sulla motivazione dell'atto impositivo come parametro di legittimità motivazionale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; se si censura la motivazione di un avviso, occorre riportarne i passaggi rilevanti per consentire il controllo della Corte
art. 295 c.p.c.
la sospensione per pregiudizialità non è dovuta quando il giudizio ritenuto pregiudiziale sia già definito, venendo meno la pendenza dell'antecedente logico-giuridico
art. 2727 c.c.
citato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di presunzioni, ma non è il fondamento della decisione di rigetto
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente a supporto della tesi processuale sulla sospensione nel processo tributario
art. 2495 c.c.
richiamato nella ricostruzione della CTR per giustificare la notifica degli atti ai soci dopo l'estinzione della società
art. 47 TUIR
richiamato negli avvisi e nella motivazione della CTR quale base normativa dell'attribuzione ai soci degli utili distribuiti
art. 43, comma 3, TUIR
richiamato negli atti e nella motivazione della CTR con riferimento al raddoppio dei termini
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
indicato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
art. 2945 c.c.
richiamato nella motivazione della CTR, ma il testo della sentenza non chiarisce il suo preciso ruolo applicativo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura sull'omessa allegazione di un atto richiamato per relationem richiede che il ricorrente riporti specificamente il contenuto degli atti impositivi o della motivazione rilevante; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.
- L'avviso di accertamento è validamente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; l'allegazione dell'atto richiamato non è necessaria se il suo contenuto è già conosciuto o facilmente conoscibile dal destinatario.
- Va distinta la motivazione dell'atto impositivo dalla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa: la sufficienza motivazionale non equivale a prova della fondatezza sostanziale dell'accertamento.
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità non è giustificata se il processo assunto come pregiudiziale è già stato definito, perché viene meno l'antecedente logico-giuridico dedotto dalla parte.
- In presenza di società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può essere valorizzata dall'Ufficio, purché la motivazione dell'accertamento e il quadro probatorio siano adeguati; la contestazione deve investire specificamente tali presupposti.
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